CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2018
Cassazione n. 22780/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20296/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 543/2018,depositata il 12/06/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante legale della società Sintesi s.r.l., ricorre per cassazione avverso la sentenza 12 giugno 2018, n. 543 della Corte d’appello di Cagliari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della società Domos s.r.l., ha dichiarato cessata la materia del contendere riguardo al credito della società Domos per i lavori extracontratto eventualmente eseguiti e ha condannato in solido [OSCURATO:PERSONA] e la società Sintesi a corrispondere alla società Consulnet s.r.l. la somma di euro 13.434,69, oltre gli interessi legali e il maggior danno ex art.1224 c.c. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2123/2014, operata la compensazione tra i rispettivi debiti e crediti delle società Domos s.r.l. e Consulnet s.r.l., aveva condannato Consulnet a pagare a Domos la somma di euro 21.250,11. Consulnet ha appellato la sentenza nei confronti di Domos e dei suoi soci Sintesi s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], allegando che Domos era stata cancellata dal registro delle imprese e si era estinta. Resiste con controricorso la società Consulnet s.r.l. Memoria è stata depositata dalla controricorrente e dai ricorrenti. CONSIDERATOCHE I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi, che lamentano il primo “violazione e falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma c.c.” e il secondo “violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c.”: la condanna dei soci della società estinta è illegittima in quanto, ai sensi dell’art. 1495, secondo comma c.c., i soci rispondono “fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione” e la stessa Corte d’appello ha riconosciuto che il bilancio finale di liquidazione della società Domos si era chiuso con un capitale netto finale pari a zero. I motivi sono fondati. L’art. 2495 c.c. dispone infatti al secondo comma che, dopo la cancellazione della soc ietà dal registro delle imprese, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Ciò implica che l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ove i soci stessi siano limitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. Cass., sez. un., n. 6070/2013). La percezione della quota dell'attivo sociale assurge quindi a elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio (v. Cass. 15474/2017). Nel caso in esame la Corte d’appello afferma (p. 5 della sentenza) che “è pacifico che la società Domos s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese e che all’esito della procedura di liquidazione ai soci non è stata neppure rimborsata la quota di capitale sociale, essendosi il bilancio finale di liquidazione chiuso con un capitale netto di liquidazione pari a zero”. Di conseguenza la Corte d’appello non poteva condannare in solido i soci della estinta società Domos a pagare quanto dalla società ancora dovuto alla Consulnet. II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito e va eliso l’effetto della condanna a pagare quanto ancora dovuto dalla società Domos nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e Sintesi s.r.l. Alla luce dell’esito complessivo della lite, vanno compensate le spese dell’intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, elide l’effetto della condanna resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Sintesi s.r.l. a pagare in solido “ la somma di euro 13.434,69, oltre gli interessi legali e il maggior danno ex art. 1224 c.c. liquidato in via equitativa”; compensa tra le parti le spese dell’intero processo. Così