CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 30350/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14695-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'URSO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL' [OSCURATO:PERSONA]' E RICERCA, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE; -intimati - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 123/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 15/03/2021; Ric. 2021 n. 14695 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva parzialmente accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Università di Messina, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nonché del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha dichiarato «la nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. della statuizione che ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla rideterminazione dell’importo della borsa di studio sulla base degli incrementi contrattuali per il personale medico del servizio sanitario nazionale e condannato l’Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore pro tempore, al versamento delle relative differenze, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo»; 2. la Corte territoriale ha rilevato che con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente, sulla premessa di averefrequentato la scuola di specializzazione negli anni dal 2001 al 2005 e di avere percepito la borsa di studio onnicomprensiva di circa € 800 mensili, aveva invocato l’immediata applicazione della direttiva comunitaria 93/16/CE e il conseguente riconoscimento dello status di lavorator e in formazione ed aveva chiesto, coerentemente con detta domanda, il pagamento dei compensi previsti dal d.lgs. 368/1999 e divenuti operativi solo con la legge n. 266/2005; 3. ha rilevato che il Corvaja non aveva mai dedotto l’errata corresponsione della borsa di studio e , pertanto , il Tribunale aveva violato il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato nel riconoscere il diritto del ricorrente all’adeguamento della borsa di studio sulla base degli incrementi contrattuali per il personale medico del servizio sanitario nazionale; 4. ha aggiunto che il primo giudice aveva posto a fondamento della decisione un orientamento di questa Corte definitivamente superato da successivi arresti ed ha richiamato il principio di diritto affermato da Cass. n. 4449/2018, secondo cui il blocco dell’incremento annuale e della rideterminazione delle borse di studio, previsto dalla legge n. 449/1997, è stato confermato da successive disposizioni e quindi, a partire dal 1998 e sino al 2005,gli importi sono rimasti cristallizzati; Ric. 2021 n. 14695 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo al quale non hanno opposto difese i Ministeri e l’Università degli Studi di Messina, rimasti intimati; 6. la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa; 7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 8. il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 113 cod. proc. civ. e sostiene, in sintesi, che spetta al giudice interpretare e qualificare la domanda nei limiti imposti dal divieto di mutare i fatti costitutivi della pretesa e, pertanto, non incorre nel vizio di extrapetizione la pronuncia che si limiti a dare una diversa qualificazione giuridica alla domanda medesima o all’eccezione; 1.1. deduce che con il ricorso di primo grado era stata richiesta l’applicazione della direttiva comunitaria 93/16/CE e,quindi, correttamente il Tribunale, dopo aver dato atto che l’adeguata remunerazione era già stata garantita dal d.lgs. n. 257/1991, ne ha tratto la logica conseguenza che quella normativa doveva essere integralmente applicata ed andava riconosciuto il diritto dello specializzando all’adeguamento della borsa; 2. il ricorso è inammissibile; il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità ( Cass. S.U. n. 8077/2012); 2.1. la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del Ric. 2021 n. 14695 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca ( cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019); 2.3. la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia , ha escluso che il principio sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato epiù efficace delle risorse disponibili ( punti 78, 104 e 105); 2.4. le Sezioni Unite di questa Corte, nel recepire detta sollecitazione, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022, invocata nella memoria ex art. 380 bis cod. proc., hanno affermato che l’onere di «specifica indicazione» imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso», ed hanno ritenuto in quel caso assolto l’onere medesimo perché la parte «ha fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti»; 2.5. nella fattispecie, al contrario, il ricorso, con il quale si sostiene che il contenuto della domanda era stato correttamente individuato dal Tribunale e non dalla Corte d’Appello, a pag. 2 e 3 riassume il contenuto dell’atto introduttivo (e da quel riassunto si desume, tra l’altro, che nessun cenno era stato fatto al preteso adeguamento della borsa) ma, oltre a non riportare nel corpo del motivo alcun passo dell’atto processuale, non fornisce indicazioni in merito alla localizzazione dello stesso nei fascicoli processuali e non lo menziona neppure nell’indice delle produzioni documentali, che fa un generico riferimento ai «fascicoli di I° e II° grado» ; 2.6. il ricorso, che non rispetta neppure le forme indicate nel protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense del 17 dicembre 2015 citato dalla Corte EDU( punto 2: nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo Ric. 2021 n. 14695 sez. ML -ud. 06-07-2022 -5- collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, c. 1, n. 6, del CPC), con la specifica indicazione del luogo (punto) dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale ci si riferisce; punto 4 : siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, del CPC, gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso), è redatto con modalità non dissimili da quelle in ragione delle quali la citata pronuncia Succi ed altri contro Italia ha escluso, nei punti da 103 a 105, che la dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte di Cassazione avesse comportato violazione dell’art. 6 della Convenzione ( si legge al punto 103: che, secondo la giurisprudenza interna non contestata su questo punto, i motivi di ricorso per cassazione che rinviano ad atti o a documenti del procedimento sul merito devono indicare sia le parti del testo in contestazione che l’interessato ritiene pertinenti, che i riferimenti ai documenti originali inseriti nei fascicoli depositati, allo scopo di permettere al giudice di legittimità di verificarne tempestivamente laportata e il contenuto salvaguardando le risorse disponibili); 3. tanto basta ai fini della dichiarazione di inammissibilità sicché non è necessario statuire sull’ulteriore questione, prospettata nella proposta e contrastata dal ricorrente nella memoria, della necessità o meno di impugnare la statuizione anche nella parte in cui ha escluso che la borsa di studio dovesse essere adeguata in applicazione del d.lgs. n. 257/1991; 4. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché la Presidenza del Consiglio, unica amministrazione costituita, non ha svolto attività difensiva; 5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Ric. 2021 n. 14695 sez. ML -ud. 06-07-2022 -6- ricorrente, de