CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22141/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria depositata in atti. o il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 agosto 2021, il Tribunale del Riesame di Palermo ha parzialmente riformato l'ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale della medesima città in data 9 luglio 2021, con la quale si applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, annullandola con riferimento ai capi 1, 2, 3, 7 e 14 dell'imputazione provvisoria, confermandola nel resto (segnatamente, in relazione ai capi 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'imputazione provvisoria). In particolare, a [OSCURATO:PERSONA] veniva contestato, quale soggetto rientrante nelle categorie previste dagli artt. 16 e 4 lett. b) del [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. per l'intestazione fittizia a [OSCURATO:PERSONA] di quote sociali di tre distinte società ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I., M.V.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], società di cui quest'ultimo, insieme all'indagato, era socio ed amministratore occulto (capi 1, 2 e 3). In relazione a tali condotte, il Gip ha individuato il compendio indiziario in una serie di conversazioni telefoniche dalle quali sarebbe emersa la gestione, da parte dell'indagato, unitamente al cugino Stefano, di dette società. I giudici del riesame, tuttavia, prendendo le mosse dalla giurisprudenza di legittimità che distingue drasticamente la figura del socio occulto da quella dell'amministratore di fatto e richiede, per l'integrazione della fattispecie incriminatrice in esame, la prova che l'agente abbia l'effettiva titolarità delle quote sociali, non ritenendo sufficiente lo svolgimento di un'attività gestoria, hanno rilevato l'insussistenza, agli atti, di elementi da cui desumersi gravi indizi per l'attribuzione all'indagato della qualità di socio occulto, annullando l'impugnata ordinanza in relazione ai capi 1, 2 e 3 dell'imputazione provvisoria. [OSCURATO:PERSONA], in concorso con i predetti coindagati e, in un caso, con [OSCURATO:PERSONA], venivano altresì contestati i reati di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, 223, c. 2, n. 2 I. fall. e 11 d.lgs. 74/2000, in qualità di amministratore di fatto della CO.GE.SI . s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo in data 8 maggio 2020 (capi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11). La natura distrattiva della condotta di cui al capo 7, avente ad oggetto la fuoriuscita di somme dai conti correnti societari mediante bonifici in favore di [OSCURATO:PERSONA], padre di Stefano, causalmente giustificati da un contratto di affitto di un terreno sito in Monreale, ritenuto fittizio dal primo giudice, è stata esclusa dai Tribunale del riesame, che, in senso contrario, ha ritenuto congruo e non sproporzionato il prezzo di detto contratto. In sede di riesame, vengono invece confermati i gravi indizi di colpevolezza relativi alle ulteriori condotte relative alla società CO.GE.SI . s.r.l. (segnatamente, le operazioni di bancarotta distrattiva e fiscale e le simulazioni finalizzate ad eludere l'assoggettamento di beni a riscossione coattiva erariale) già desunti dal primo giudice dalla partecipazione dell'indagato alla gestione societaria. [OSCURATO:PERSONA] venivano infine contestate, ai capi 12 e 14, due condotte di autoriciclaggio relative all'azienda e al denaro distratti dalla CO.GE.SI . s.r.l. per impiegarlo, rispettivamente, nelle attività imprenditoriali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e nell'attività di pasticceria sita nella città di Montecarlo. La condotta di cui al capo 12, la cui attribuzione, quantomeno sotto il profilo del concorso morale, viene confermata anche dal Tribunale del riesame, si fonda nella compartecipazione dell'indagato all'attività gestoria della CO.GE.SI e della stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. Il compendio indiziario relativo alla condotta ascritta all'indagato gial capo 14 dell'imputazione provvisoria, invece, veniva individuato dal Gip negli esiti di una serie dì intercettazioni telefoniche, la cui rilevanza, tuttavia, viene disattesa dai giudici del riesame, che non hanno ritenuto le stesse indicative dell'effettiva apertura di un'attività commerciale nello Stato monegasco o, comunque, dell'avere, gli indagati, investito in essa denaro proveniente dalla società fallita. In punto di esigenze cautelari, l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari è confermata dal Tribunale del riesame che, richiamando quanto già ravvisato dal G.I.P. nel titolo genetico, ha ritenuto attuale e concreto il pericolo di fuga, ricavabile dalle conversazioni in cui gli indagati, in più occasioni, hanno espresso l'intenzione di darsi alla fuga all'estero per sottrarsi dolosamente alle ragioni creditorie. Parimenti attuale e concreto viene ritenuto il pericolo di reiterazione criminosa, desunto da entrambi i giudici di merito dalla reiterazione delle condotte contestate, connotate da indubbia gravità, considerato altresì il tempo recente in cui le stesse sono state commesse. 2. Avverso la predetta ordinanza, a mezzo dei difensori di fiducia, ricorre per Cassazione l'indagato, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento all'affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza indispensabili per la conferma del provvedimento limitativo della libertà personale. Innanzitutto si rappresenta che l'impugnato provvedimento, così come l'intera indagine preliminare, è stato condizionato dalla incolpevole parentela tra il io (greco Michele e lo zio materno La posa Giuseppe. Il íreco nei suoi trascorsi lavorativi ha sempre subito riflessi negativi da tale ingombrante e incolpevole parentela in quanto ogni attività economica di natura imprenditoriale e societaria è stata successivamente "interdetta" proprio a causa della parentela con un soggetto gravato da pregiudizi per associazione di stampo mafioso. Quanto poi ai rapporti con l'indagato [OSCURATO:PERSONA], essi hanno origine da un rapporto economico, corroborato da una parentela, in quanto cugini. E' evidente - così come coerentemente emerge dal testo dell'interrogatorio dell'indagato - che le frasi rese dal Lo (greco Michele in conversazione con la Mangano e il cugino Stefano si inseriscano in una semplice conoscenza di fatti societari ed economici che il Lo (greco Stefano esternava, atteso il rapporto di fiducia personale e familiare esistente con il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], altresì, la difesa che l'intero percorso motivazionale è posto in dubbio dall'annullamento dell'ordinanza genetica disposto dai giudici del riesame con riferimento a ben cinque capi di imputazione, considerato che le condotte originariamente contestate dalla pubblica accusa e condivise dal G.I.P. costituiscono un unicum motivazionale dal punto di vista logico-giuridico, che non può essere scisso tra provvedimenti di annullamento e contestazioni confermate. È stato, infatti, escluso il ruolo di socio occulto originariamente attribuito all'indagato e sul quale il giudice per le indagini preliminari aveva fondato il provvedimento genetico, la natura distrattiva della condotta di cui al capo 7 dell'imputazione, reato presupposto dell'autoriciclaggio di cui al capo 14, anch'esso annullato per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Con specifico riferimento alla condotta di cui al capo 9), rileva che il Tribunale del riesame, accogliendo la ricostruzione della condotta effettuata dal PM, ha ritenuto la stessa pacifica perché non contestata in punto di fatto da nessuno degli indagati, mancando di confrontarsi con i rilievi svolti sul punto dalla difesa nella memoria presentata a sostegno dell'istanza di riesame, laddove la stessa contestava quanto affermato dal GIP a p. 29 dell'ordinanza custodiale in merito ai rapporti patrimoniali e al presunto impiego di risorse della CO.GE.SI . s.r.l. in acquisto di vetture di lusso. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Invero, la mancata contestazione all'indagato di reati associativi non avrebbe dovuto comportare l'applicazione nei suoi confronti della misura custodiale, erroneamente confermata anche dal Tribunale del riesame. Ciò, considerando altresì che lo stesso Tribunale, in aperta contraddizione con la decisione di annullare l'ordinanza genetica con riferimento al capo 14), pur avendo rilevato la mancanza di un grave quadro indiziario riferito all'impiego del denaro distratto nell'avvio dell'attività imprenditoriale a Montecarlo, ritenendo le conversazioni valorizzate dal primo giudice prive di alcune indicazione in tal senso, ha confermato la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di fuga sulla base delle stesse conversazioni. Rileva, ad ogni modo, la carenza motivazionale con riferimento al tempo trascorso dalla commissione di reati ascritti all'indagato, che risalgono ad un periodo temporale compreso tra il 2015 e il 2019, durante il quale il [OSCURATO:PERSONA] ha operato un radicamento territoriale, dandosi ad una stabile attività lavorativa, legandosi sentimentalmente e operando consistenti investimenti economici per la costruzione dell'abitazione familiare in Montelepre, comportamenti certamente incompatibili con il prospettato pericolo di darsi alla fuga, coi quali il Tribunale ha mostrato quindi di non confrontarsi, malgrado l'indicazione da parte della difesa.2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari e, nello specifico, alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.. Il Tribunale del Riesame, invero, ha confermato le statuizioni del primo giudice non tenendo conto che i fatti in contestazione sono ormai risalenti nel tempo, essendo stati ricondotti al periodo 2015-2019, salvo le contestazioni relative all'agosto del 2020 legate, ex lege, al fallimento della CO.GE.SI . s.r.I., peraltro, già descritta dal PM nella richiesta depositata in data 7 gennaio 2020 e dalla successiva sentenza dichiarativa del fallimento, quale società, in stato di insolvenza, sostanzialmente inattiva in conseguenza della sottoposizione ad interdittiva prefettizia antimafia. L'insussistenza del pericolo di reiterazione viene ad ogni modo sostenuta dalla difesa escludendo la possibilità per il ricorrente di riprendere, anche in termini personali, ogni rapporto con gli altri indagati, posto che lo stesso, a causa della nota parentela con lo zio [OSCURATO:PERSONA], non può attivare alcun rapporto societario senza essere colpito da interdittiva prefettizia antimafia. Ciò, anche considerando che, successivamente all'epoca della contestazione, e prima della emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, nessun episodio delittuoso di alcuna natura è stato contestato al [OSCURATO:PERSONA], che ha serbato una condotta tale da non ritenere fondato il pericolo di reiterazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché avente ad oggetto censure prevalentemente impostate sul fatto e, comunque, manifestamente infondate, pertanto non consentite in sede di legittimità. In proposito, è necessario rammentare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce delle modifiche al testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.. Con specifico riferimento all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, poi, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e, quindi, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Indi, ove il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e non presenti illogicità evidenti, per la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento medesimo, lo stesso non si espone a censura alcuna (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; ,5ez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438).Nel caso in esame, l'apparato argomentativo - di cui si è dato un primo saggio nella premessa del 'ritenuto in fatto' - è caratterizzato da congruenza e coordinazione logica, collegando, esso, con particolare riferimento ai capi di imputazione per i quali il Tribunale del riesame ha ritenuto di confermare l'ordinanza genetica, gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, evidenziando altresì le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione criminosa) sottese all'applicazione della misura degli arresti domiciliari con la procedura di controllo elettronico ex art. 275 bis cod. proc. pen. Come meglio si dirà nel prosieguo, con riferimento all'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dei singoli rilievi prospettati del ricorrente, non risultando "prima facie"dal testo del provvedimento impugnato un deficit argomentativo, e restando estranea alla valutazione di questa Corte la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761), l'impugnato provvedimento rimane qui non sindacabile. 2. Il primo motivo è inammissibile. La difesa contesta in maniera del tutto generica la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato adducendo peraltro elementi prevalentemente impostati sul fatto, che suggeriscono una inammissibile valutazione del compendio indiziario alternativa rispetto a quella offerta dal Tribunale del riesame. Per tale ragione, di alcun pregio sono le considerazioni relative all'incensuratezza, all'assenza di procedimenti penali a carico dell'indagato, ai riferimenti all'attività lavorativa di quest'ultimo e ai suoi rapporti con i coindagati, tutti elementi che, in generale, la difesa adduce a dimostrazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non ricoprisse alcun ruolo all'interno della società fallita né all'interno delle altre costituite o costituende società, se non quello marginale di mero esecutore delle direttive dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al vizio di motivazione denunciato, lo stesso è, nella sostanza, solo genericamente prospettato dalla difesa, e, pertanto, inammissibile Invero, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (v. Sez. 5, Sentenza n. 28011 del 15/02/2013, Sanmarco, Rv. 255568 - 01). Ciò premesso, deve rilevarsi che il fondamento logico delle argomentazioni del giudice del riesame relative alla conferma della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti ai capi 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'imputazione provvisoria, non può ritenersi, di per sé, pregiudicato dall'esclusione degli stessi con riferimento ai reati provvisoriamente contestati ai capi 1, 2, 3, 7 e 14. Lungi dal contestare le specifiche argomentazioni offerte dal giudice del riesame per confermare, per taluni reati, la gravità indiziaria a carico dell'indagato, la difesa si è limitata a rilevarne la contraddittorietà e/o illogicità, senza indicare alcuna ragione a sostegno di tale vizio, solo formalmente denunciato.Anche quanto evidenziato con riferimento alla motivazione concernente le condotte di cui al capo 9) dell'imputazione provvisoria è aspecifico. Sul punto, basti rilevare che, contrariamente a quanto diversamente sostenuto dalla difesa, il Tribunale del riesame ha considerato pacifica, poichè non contestata in punto di fatto da alcuno degli indagati, non tanto la natura distrattiva delle operazioni oggetto di imputazione, quanto la ricostruzione delle stesse nella loro materialità, riferendosi, peraltro, a passaggi dell'ordinanza genetica (pp. 80-95) diversi da quelli indicati dalla difesa nel motivo di ricorso in scrutinio. 3. Il secondo ed il terzo motivo, con i quali si contesta la motivazione dell'impugnata ordinanza in punto di esigenze cautelari, sono, anch'essi, inammissibili, avendo ad oggetto censure impostate sul fatto e, comunque, manifestamente infondate, non idonee a scalfire l'apparato argomentativo offerto dal giudice del riesame, che si presenta immune dal denunciato vizio e, pertanto, completo, logico e coerente, riferendosi sia alla concretezza ed attualità del pericolo di fuga e di reiterazione criminosa, sia all'inadeguatezza dell'applicazione di misure cautelari meno afflittive rispetto a quella degli arresti domiciliari, con la procedura di controllo elettronico ex art. 275 bis cod. proc. pen. in atto applicata. Quanto al secondo motivo, relativo al pericolo di fuga dell'indagato, alcuna contraddizione può rinvenirsi nelle argomentazioni offerte dal Tribunale del riesame che, lungi dal riferirsi ai tratti delle conversazioni dallo stesso valorizzate per escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di riciclaggio di cui al capo 14) dell'imputazione provvisoria, ha ricavato la sussistenza della predetta esigenza dalle conversazioni, indicate nel provvedimento genetico, nelle quali piuttosto i coindagati esprimevano in più occasioni l'intenzione di darsi alla fuga all'estero al dichiarato fine di sottrarsi dolosamente alle ragioni creditorie, una volta cagionato il dissesto della COGESI s.r.I.. Trattasi di argomentazioni che, nel complesso, sono da ritenersi esaustive e tali da disattendere, anche implicitamente, i rilievi addotti dalla difesa per dimostrare, in senso contrario, l'inattualità della misura e dei quali la stessa lamenta l'omessa valutazione da parte del Tribunale del riesame. Lungi dall'addentrarsi in valutazioni di merito non ammesse in questa sede, e opportuno evidenziare che, se è vero che in tema di esigenze cautelari, come correttamente osservato anche dalla difesa, il pericolo di fuga di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (nel testo modificato dalla I. 16 aprile 2015, n. 47), oltre che concreto, dev'essere anche attuale, e che per l'accertamento di tale carattere è sufficiente accertare, con giudizio prognostico ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, non comportando, detto carattere, la necessaria sussistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici (v. Sez. 6 , Sentenza n. 48103 del 27/09/2018, Roncalci, Rv. 274220 — 01), è altrettanto vero che la rilevata sussistenza di simili condotte, e, nel caso di specie, la dichiarazione da parte dell'indagato della volontà di darsi alla fuga - peraltro non specificamente contestata dalla difesa - deve considerarsi logicamente valorizzata dal giudice di merito e tale da disattendere, anche implicitamente, i rilievi di senso contrario eventualmente prospettati dal gravame difensivo. Ciò, invero, in applicazione del più generale principio per il quale, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01). Inammissibile è, come anticipato, anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso. Le censure prospettate dalla difesa in relazione al pericolo di reiterazione criminosa suggeriscono una valutazione delle esigenze cautelari alternativa - in senso favorevole all'indagato - rispetto a quella effettuata dai giudici di merito, inammissibile in questa sede perché implicante valutazione in fatto. Contrariamente a quanto diversamente sostenuto dalla difesa, il Tribunale del riesame ha fatto buon governo degli insegnamenti di legittimità per i quali in tema di misure cautelari personali, la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato, da escludersi qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, deve essere affermata qualora, all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure, appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati (Sez. 2, Sentenza n. 44946 del 13/09/2016, Draghici e altro, Rv. 267965 - 01). In tal senso, dopo aver richiamato le modalità del fatto, rilevandone l'indubbia gravità "sia per la pervicacia con cui sono state realizzate sia per l'ingente danno provocato ai creditori stante l'entità delle somme e beni distratti", il giudice di merito, evidenziando che solamente una parte minima dei beni sottratti era stata recuperata dagli inquirenti, ha ritenuto dimostrato il concreto pericolo di reiterazione criminosa, riferendosi, in particolare, alla possibile commissione, da parte dell'indagato, di reati della stessa specie al fine di assicurarsi la realizzazione del profitto dei reati oggetto del presente procedimento. Sul punto, ha altresì valorizzato l'esperienza e le competenze maturate dall'indagato nella titolarità e gestione, occulta, di società commerciali, anche operanti nel settore delle gare ad evidenza pubblica, come tali ancora potenzialmente sfruttabili per la reiterazione di analoghe condotte delittuose, anche mediante il ricorso a meccanismi interpositori di persona.Quanto all'attualità del pericolo, non manca il giudice di merito di specificare che i reati provvisoriamente contestati al [OSCURATO:PERSONA] sono recenti, "essendo stati commessi quasi fino all'anno 2020" (certamente fino al 2019). 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e cond