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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09059/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia, da un lato, la violazione di legge in ordine all'art. 56 cod. pen. relativamente all'individuazione dell'elemento consumativo del furto e, dall'altro, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza del profitto del reato e del danno alla persona offesa, nonché il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Invero, a pag. 3 della sentenza impugnata è spiegato che l'appropriazione dell'energia elettrica abusivamente è stata direttamente osservata dalla polizia giudiziaria intervenute.

3. Considerato che le ragioni del ricorso sono anche manifestamente infondate, poiché, quanto al danno di non lieve entità, si è chiarito che le condotte complessivamente considerate avevano una portata lesiva affatto minima, poiché la manomissione del contatore aveva richiesto un intervento di ripristino di non poco rilievo economico.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia, da un lato, la violazione di legge in ordine all'art. 56 cod. pen. relativamente all'individuazione dell'elemento consumativo del furto e, dall'altro, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza del profitto del reato e del danno alla persona offesa, nonché il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Invero, a pag. 3 della sentenza impugnata è spiegato che l'appropriazione dell'energia elettrica abusivamente è stata direttamente osservata dalla polizia giudiziaria intervenute. 3. Considerato che le ragioni del ricorso sono anche manifestamente infondate, poiché, quanto al danno di non lieve entità, si è chiarito che le condotte complessivamente considerate avevano una portata lesiva affatto minima, poiché la manomissione del contatore aveva richiesto un intervento di ripristino di non poco rilievo economico. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 09059/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris