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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 1979

Cassazione n. 12212/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1979avverso l'ordinanza del 14/10/2025 della Corte di assise di appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 14 ottobre 2025 la Corte di assise diappello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta da[OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati condue sentenze di condanna, l'una per partecipazione ad associazione camorristicae l'altra per tentata estorsione aggravata dall'agevolazione mafiosa, commessa afar data dal 20/07/2008.La Corte ha escluso la sussistenza della continuazione perché, pur essendol'[OSCURATO:PERSONA] affiliato al clan Cuccaro, per il quale inizialmente si limitava a riscuoterei ratei estorsivi e i ricavi delle piazze di spaccio, e pur essendo il clan dedito adsettore edile, mentre la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] era relativa alle minacce rivolte allas.r.l.

Contact affinché rinunciasse a riscuotere un credito ingente.

Questo reatoè stato ritenuto estemporaneo e dettato da una necessità imprevedibile almomento dell'affiliazione al clan, e perciò non programmato sin dall'origine diquesta.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il qualededuce la violazione di legge e il vizio di motivazione.L'ordinanza è contraddittoria, illogica e carente, in quanto da un latoriferisce che il ricorrente aveva lo specifico compito di riscuotere i proventi delleestorsioni praticate dal clan a cui apparteneva, e poi afferma che l'estorsione alui contestata non sarebbe stata programmata sin dall'inizio della suaappartenenza ad esso, appartenenza che è stata indicata, dai giudici di merito,per un arco temporale tra il giugno 2000 e il marzo 2015.

Al contrario, anchetale estorsione rientra nel programma criminoso che il clan aveva elaborato sindal suo sorgere, per cui è legata al delitto associativo dalla medesimezza deldisegno criminoso, essendo altresì compresa nel predetto arco temporale dicommissione del delitto associativo.

Detta estorsione è stata ritenuta, dai giudicidella cognizione, come pienamente compresa nell'attività del clan, in quantofunzionale, come molti altri delitti, alla sua vitalità e conforme al suo programmadi controllo delle attività economiche del territorio.

La valutazione della naturaestemporanea di questa condotta è del tutto priva di una argomentazione, econtrasta con la sentenza di merito, che le attribuisce la medesima finalità diaffermazione del predominio del clan sul territorio.La conferma del collegamento tra il delitto estorsivo e l'attività del clan èdata dalla medesima Corte di assise di appello, che ha riconosciuto il vincolodella continuazione tra tali due reati, in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA] affermando che anche quella estorsione ha formato oggetto di unaunitaria programmazione sin dall'epoca della costituzione del clan, in quantocompresa nella sua finalità di controllo delle attività economiche della sua zona dioperatività, essendosi trattato di minaccia portata contro una società percostringerla a rinunciare ad un credito di € 250.000 accertato con un decretoingiuntivo non opposto.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.Il ricorrente, di fatto, chiede a questa Corte una diversa interpretazione delcontenuto delle sentenze di condanna per i due reati tra i quali si chiede ilriconoscimento della continuazione, ma occorre sempre ribadire che la Corte dilegittimità può solo verificare la sussistenza, nel provvedimento impugnato, diuno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire allavalutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversavalutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone, Rv. 207944).2.

L'ordinanza impugnata si è conformata al consolidato principio di questaCorte, in merito al riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso tra il reatoassociativo e un reato-fine.

Secondo tale principio, «È ipotizzabile lacontinuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine,a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano statiprogrammati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nelsodalizio» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430; Sez. 1, n. 39858 del28/04/2023, Rv. 285369), mentre non può essere ritenuta sufficiente, ai fini delriconoscimento della continuazione, la mera programmazione generica, almomento di costituzione del sodalizio, di una certa tipologia di reati-fine, perchéciò comporterebbe l'insorgenza di una sorta di automatismo, imponendo diritenere in continuazione con il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. tutti i reaticommessi dai sodali durante il periodo di operatività dell'associazione, senza unaspecifica valutazione della sussistenza, per ciascuno di essi, degli elementisintomatici indicati dalla giurisprudenza di legittimità.2.1.

Nel presente caso, il giudice dell'esecuzione ha escluso la sussistenzadell'unicità del disegno criminoso tra i due reati indicati attraversoun'argomentazione logica e strettamente fondata sulla valutazione delle concretemodalità del fatto, ricavando da queste, come ricostruite dai giudici di merito, laestemporaneità ed occasionalità dell'estorsione per la quale il ricorrente è statocondannato, caratteristiche che impongono di escludere che egli potesse avereprogrammato sin dall'inizio del suo ingresso nel sodalizio criminoso, anche solo intermini generici, di commettere un delitto con quelle caratteristiche e con quellefinalità.L'ordinanza ha motivato, infatti, che il ricorrente è stato ritenuto partecipedell'associazione criminosa dall'anno 2000 al 2015, e che ricopriva «ruoli dimanovalanza», in particolare quale addetto alla riscossione dei pagamenti ratealida parte degli imprenditori estorti dal clan e dei ricavi delle piazze di spaccio,quale è stato separatamente condannato riguarda il tentativo di costringere conminaccia i titolari di una società, creditrice della somma di € 250.000 sulla basedi un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, a rinunciare alla riscossionedi detto credito.La diversità della modalità esecutiva di questo delitto, rispetto alle estorsioniche il ricorrente compiva abitualmente, costringendo commercianti e imprenditoria versare periodicamente e in modo continuativo somme di denaro al clan,emerge con evidenza; l'analogia del modus operandi è uno degli elementisintomatici della unicità del disegno criminoso, secondo sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, per cui la sua insussistenza è statalogicamente valorizzata come indicativa dell'assenza di tale unicità.2.2.

Appare altresì logica l'affermazione secondo cui la particolarità di questaestorsione e l'imprevedibilità delle sue ragioni dimostrano l'estemporaneità dellasua ideazione, o quanto meno l'impossibilità che essa sia stata programmata sindall'inizio della partecipazione del ricorrente all'associazione criminosa.L'esigenza di impedire, con minaccia, la riscossione di un credito non può essersiverificata prima del formarsi di tale credito e del suo consacrarsi in un titologiudiziario esecutivo, e non appare credibile che essa fosse già presentenell'anno 2000, quando il ricorrente è divenuto partecipe del clan criminoso:nessun elemento indica la risalenza a quell'epoca del credito, che risulta esserestato vantato solo nel 2007/2008, e di conseguenza non è credibile che ilricorrente potesse, all'inizio della sua partecipazione, programmare non solo diestorcere denaro agli imprenditori, ma anche di costringere con violenza ominaccia i creditori di soggetti o società affiliati al clan a rinunciare ai propricrediti.3.

Il ricorso sostiene che la tentata estorsione in questione rientrasse nelprogramma criminoso del clan, costituendo anche la costrizione degliimprenditori a rinunciare alle pretese economiche verso di esso una modalità difunzionale ad esercitare il proprio dominio su di esso.L'affermazione che, sin dall'inizio della costituzione dell'associazionecriminosa, i suoi vertici avessero programmato di imporre tale dominio ancheobbligando i propri creditori a rinunciare a pretendere il pagamento delle lorospettanze non poggia, però, su alcun elemento concreto, non essendo indicata,ad esempio, l'esistenza di condotte simili compiute dal clan nell'arco temporaletra il 2000 e il 2008, e soprattutto non essendo offerto alcun elemento chedimostri che già nel 2000, epoca di ingresso del ricorrente nel sodalizio,sussistesse il credito in questione e si fosse assunta la decisione di usare, benotto anni più tardi, la violenza o la minaccia per costringere la società creditrice arinunciare ad azionare il decreto ingiuntivo ottenuto.Pertanto, se può ritenersi plausibile che l'estorsione in questione rientrassenel programma delinquenziale ideativo del sodalizio, secondo quanto sostenutonel ricorso, non appare credibile che già nell'anno 2000 sussistesse il programmacriminoso di contrastare con violenza e minaccia una pretesa economica che ilcreditore avrebbe cercato di azionare solo molti anni più tardi.

Il ricorso nonoffre, in particolare, alcun elemento da cui dedurre che la programmazione diuna simile attività criminosa fosse stata compiuta già nell'anno 2000 e potesseperciò essere nota all'[OSCURATO:PERSONA] che, come detto, ha iniziato la propria attivitàall'interno dell'associazione solo svolgendo mera attività di manovalanza, diriscossione dei proventi di attività delittuose organizzate da altri.Appare logica, al contrario, la valutazione compiuta dal giudicedell'esecuzione, secondo cui la volontà di contrastare la pretesa creditizia conmetodi estorsivi sia sorta in modo occasionale ed estemporaneo, solo a seguitodell'esercizio di tale pretesa da parte della società creditrice, ottenendo undecreto ingiuntivo esecutivo e tentando poi di azionarlo.

Argomentare, come fail ricorrente, che anche questo delitto rientra nel generale programma criminosodel clan, di imporre il proprio dominio sul territorio anche mediante il controllodelle attività economiche e imprenditoriali, significa chiedere il riconoscimentodella continuazione tra il reato associativo e i reati-fine compiuti dagli associatisolo sulla base del movente di tutti i delitti, essendo il clan sorto, come tutte leassociazioni criminose, con la finalità di realizzare profitti mediante il controllodel territorio, da raggiungere e mantenere commettendo azioni delittuose dinatura violenta, ovvero chiedere la continuazione solo sulla base della adesionedei vari delitti al generico programma ideato al momento di costituzione delsodalizio, applicando cioè un principio sconfessato dalla giurisprudenza dilegittimità richiamata al superiore paragrafo 2.Il ricorso, pertanto, è infondato in quanto chiede, di fatto, il superamentodel principio dettato dalle sentenze di questa Corte sopra richiamate, in tema diriconoscimento della continuazione tra un reato associativo e i vari reati-fine,mentre l'ordinanza impugnata vi si è conformata con argomentazione logica esufficientemente approfondita, priva dei vizi lamentati nell'unico motivoprospettato.4.

Per le ragioni esposte il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, e ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 13 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1979avverso l'ordinanza del 14/10/2025 della Corte di assise di appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 14 ottobre 2025 la Corte di assise diappello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta da[OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati condue sentenze di condanna, l'una per partecipazione ad associazione camorristicae l'altra per tentata estorsione aggravata dall'agevolazione mafiosa, commessa afar data dal 20/07/2008.La Corte ha escluso la sussistenza della continuazione perché, pur essendol'[OSCURATO:PERSONA] affiliato al clan Cuccaro, per il quale inizialmente si limitava a riscuoterei ratei estorsivi e i ricavi delle piazze di spaccio, e pur essendo il clan dedito adsettore edile, mentre la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] era relativa alle minacce rivolte allas.r.l. Contact affinché rinunciasse a riscuotere un credito ingente. Questo reatoè stato ritenuto estemporaneo e dettato da una necessità imprevedibile almomento dell'affiliazione al clan, e perciò non programmato sin dall'origine diquesta.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il qualededuce la violazione di legge e il vizio di motivazione.L'ordinanza è contraddittoria, illogica e carente, in quanto da un latoriferisce che il ricorrente aveva lo specifico compito di riscuotere i proventi delleestorsioni praticate dal clan a cui apparteneva, e poi afferma che l'estorsione alui contestata non sarebbe stata programmata sin dall'inizio della suaappartenenza ad esso, appartenenza che è stata indicata, dai giudici di merito,per un arco temporale tra il giugno 2000 e il marzo 2015. Al contrario, anchetale estorsione rientra nel programma criminoso che il clan aveva elaborato sindal suo sorgere, per cui è legata al delitto associativo dalla medesimezza deldisegno criminoso, essendo altresì compresa nel predetto arco temporale dicommissione del delitto associativo. Detta estorsione è stata ritenuta, dai giudicidella cognizione, come pienamente compresa nell'attività del clan, in quantofunzionale, come molti altri delitti, alla sua vitalità e conforme al suo programmadi controllo delle attività economiche del territorio. La valutazione della naturaestemporanea di questa condotta è del tutto priva di una argomentazione, econtrasta con la sentenza di merito, che le attribuisce la medesima finalità diaffermazione del predominio del clan sul territorio.La conferma del collegamento tra il delitto estorsivo e l'attività del clan èdata dalla medesima Corte di assise di appello, che ha riconosciuto il vincolodella continuazione tra tali due reati, in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA] affermando che anche quella estorsione ha formato oggetto di unaunitaria programmazione sin dall'epoca della costituzione del clan, in quantocompresa nella sua finalità di controllo delle attività economiche della sua zona dioperatività, essendosi trattato di minaccia portata contro una società percostringerla a rinunciare ad un credito di € 250.000 accertato con un decretoingiuntivo non opposto.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.Il ricorrente, di fatto, chiede a questa Corte una diversa interpretazione delcontenuto delle sentenze di condanna per i due reati tra i quali si chiede ilriconoscimento della continuazione, ma occorre sempre ribadire che la Corte dilegittimità può solo verificare la sussistenza, nel provvedimento impugnato, diuno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire allavalutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversavalutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone, Rv. 207944).2. L'ordinanza impugnata si è conformata al consolidato principio di questaCorte, in merito al riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso tra il reatoassociativo e un reato-fine. Secondo tale principio, «È ipotizzabile lacontinuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine,a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano statiprogrammati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nelsodalizio» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430; Sez. 1, n. 39858 del28/04/2023, Rv. 285369), mentre non può essere ritenuta sufficiente, ai fini delriconoscimento della continuazione, la mera programmazione generica, almomento di costituzione del sodalizio, di una certa tipologia di reati-fine, perchéciò comporterebbe l'insorgenza di una sorta di automatismo, imponendo diritenere in continuazione con il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. tutti i reaticommessi dai sodali durante il periodo di operatività dell'associazione, senza unaspecifica valutazione della sussistenza, per ciascuno di essi, degli elementisintomatici indicati dalla giurisprudenza di legittimità.2.1. Nel presente caso, il giudice dell'esecuzione ha escluso la sussistenzadell'unicità del disegno criminoso tra i due reati indicati attraversoun'argomentazione logica e strettamente fondata sulla valutazione delle concretemodalità del fatto, ricavando da queste, come ricostruite dai giudici di merito, laestemporaneità ed occasionalità dell'estorsione per la quale il ricorrente è statocondannato, caratteristiche che impongono di escludere che egli potesse avereprogrammato sin dall'inizio del suo ingresso nel sodalizio criminoso, anche solo intermini generici, di commettere un delitto con quelle caratteristiche e con quellefinalità.L'ordinanza ha motivato, infatti, che il ricorrente è stato ritenuto partecipedell'associazione criminosa dall'anno 2000 al 2015, e che ricopriva «ruoli dimanovalanza», in particolare quale addetto alla riscossione dei pagamenti ratealida parte degli imprenditori estorti dal clan e dei ricavi delle piazze di spaccio,quale è stato separatamente condannato riguarda il tentativo di costringere conminaccia i titolari di una società, creditrice della somma di € 250.000 sulla basedi un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, a rinunciare alla riscossionedi detto credito.La diversità della modalità esecutiva di questo delitto, rispetto alle estorsioniche il ricorrente compiva abitualmente, costringendo commercianti e imprenditoria versare periodicamente e in modo continuativo somme di denaro al clan,emerge con evidenza; l'analogia del modus operandi è uno degli elementisintomatici della unicità del disegno criminoso, secondo sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, per cui la sua insussistenza è statalogicamente valorizzata come indicativa dell'assenza di tale unicità.2.2. Appare altresì logica l'affermazione secondo cui la particolarità di questaestorsione e l'imprevedibilità delle sue ragioni dimostrano l'estemporaneità dellasua ideazione, o quanto meno l'impossibilità che essa sia stata programmata sindall'inizio della partecipazione del ricorrente all'associazione criminosa.L'esigenza di impedire, con minaccia, la riscossione di un credito non può essersiverificata prima del formarsi di tale credito e del suo consacrarsi in un titologiudiziario esecutivo, e non appare credibile che essa fosse già presentenell'anno 2000, quando il ricorrente è divenuto partecipe del clan criminoso:nessun elemento indica la risalenza a quell'epoca del credito, che risulta esserestato vantato solo nel 2007/2008, e di conseguenza non è credibile che ilricorrente potesse, all'inizio della sua partecipazione, programmare non solo diestorcere denaro agli imprenditori, ma anche di costringere con violenza ominaccia i creditori di soggetti o società affiliati al clan a rinunciare ai propricrediti.3. Il ricorso sostiene che la tentata estorsione in questione rientrasse nelprogramma criminoso del clan, costituendo anche la costrizione degliimprenditori a rinunciare alle pretese economiche verso di esso una modalità difunzionale ad esercitare il proprio dominio su di esso.L'affermazione che, sin dall'inizio della costituzione dell'associazionecriminosa, i suoi vertici avessero programmato di imporre tale dominio ancheobbligando i propri creditori a rinunciare a pretendere il pagamento delle lorospettanze non poggia, però, su alcun elemento concreto, non essendo indicata,ad esempio, l'esistenza di condotte simili compiute dal clan nell'arco temporaletra il 2000 e il 2008, e soprattutto non essendo offerto alcun elemento chedimostri che già nel 2000, epoca di ingresso del ricorrente nel sodalizio,sussistesse il credito in questione e si fosse assunta la decisione di usare, benotto anni più tardi, la violenza o la minaccia per costringere la società creditrice arinunciare ad azionare il decreto ingiuntivo ottenuto.Pertanto, se può ritenersi plausibile che l'estorsione in questione rientrassenel programma delinquenziale ideativo del sodalizio, secondo quanto sostenutonel ricorso, non appare credibile che già nell'anno 2000 sussistesse il programmacriminoso di contrastare con violenza e minaccia una pretesa economica che ilcreditore avrebbe cercato di azionare solo molti anni più tardi. Il ricorso nonoffre, in particolare, alcun elemento da cui dedurre che la programmazione diuna simile attività criminosa fosse stata compiuta già nell'anno 2000 e potesseperciò essere nota all'[OSCURATO:PERSONA] che, come detto, ha iniziato la propria attivitàall'interno dell'associazione solo svolgendo mera attività di manovalanza, diriscossione dei proventi di attività delittuose organizzate da altri.Appare logica, al contrario, la valutazione compiuta dal giudicedell'esecuzione, secondo cui la volontà di contrastare la pretesa creditizia conmetodi estorsivi sia sorta in modo occasionale ed estemporaneo, solo a seguitodell'esercizio di tale pretesa da parte della società creditrice, ottenendo undecreto ingiuntivo esecutivo e tentando poi di azionarlo. Argomentare, come fail ricorrente, che anche questo delitto rientra nel generale programma criminosodel clan, di imporre il proprio dominio sul territorio anche mediante il controllodelle attività economiche e imprenditoriali, significa chiedere il riconoscimentodella continuazione tra il reato associativo e i reati-fine compiuti dagli associatisolo sulla base del movente di tutti i delitti, essendo il clan sorto, come tutte leassociazioni criminose, con la finalità di realizzare profitti mediante il controllodel territorio, da raggiungere e mantenere commettendo azioni delittuose dinatura violenta, ovvero chiedere la continuazione solo sulla base della adesionedei vari delitti al generico programma ideato al momento di costituzione delsodalizio, applicando cioè un principio sconfessato dalla giurisprudenza dilegittimità richiamata al superiore paragrafo 2.Il ricorso, pertanto, è infondato in quanto chiede, di fatto, il superamentodel principio dettato dalle sentenze di questa Corte sopra richiamate, in tema diriconoscimento della continuazione tra un reato associativo e i vari reati-fine,mentre l'ordinanza impugnata vi si è conformata con argomentazione logica esufficientemente approfondita, priva dei vizi lamentati nell'unico motivoprospettato.4. Per le ragioni esposte il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, e ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 13 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]