Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 luglio 1966

Cassazione n. 14722/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

il 07/07/1966,avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte di appello di Perugia,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], cui il P.G. si è riportato inudienza, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Perugiaper nuovo giudizio, e per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].udito, per [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Terni, che ha conclusoriportandosi al ricorso e insistendo per il suo accoglimento.udito, per [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Terni, in sostituzionedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi al ricorso e insistendo per il suoaccoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data del 27/05/2025, la Corte di appello di Perugia confermava lasentenza del Tribunale di Terni del 22/05/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all’articolo 2 d.lgs. 74/2000 (Capo1), mentre aveva dichiarato inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA], condannato inprimo grado alla pena di anni 1 e mesi 11 di reclusione, per i reati di cui agli articoli 5 e 10d.lgs. 74/2000 (Capi 2 e 3).2.

Avverso tale provvedimento, tramite i rispettivi difensori di fiducia, ricorrono gliimputati.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unico motivo in cui viene dedotta laviolazione di legge processuale in relazione alla declaratoria di tardività dell'appello.La Corte di appello non ha considerato che in primo grado l’imputato era «assente», percui il termine ordinario di 45 giorni per proporre appello(posto che per la sentenza era statodisposto un termine per il deposito di 30 giorni) andava prorogato di ulteriori quindici giorni aisensi dell’articolo 585, comma 1-bis, cod. proc. pen..L'appello era quindi tempestivo.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla mancatadeclaratoria di prescrizione anteriormente alla pronuncia della Corte di appello di Perugia(27/05/2025), in relazione all’anno di imposta 2013.Contrariamente a quanto stabilito dalla Corte territoriale a pagina 10 della sentenza,non dovevano essere computati 256 giorni di sospensione della prescrizione, ma 247: perl’anno 2020, infatti, il periodo di sospensione andava calcolato dal 18 marzo 2020 al 15aprile 2020 e non anche fino all’11 maggio 2020, per cui non dovevano essere computati 49giorni di «sospensione COVID», ma 23, per cui alla data di pronuncia della sentenza diappello il termine di prescrizione massima era già scaduto.4.2.

Con il secondo motivo, lamenta violazione degli articoli 2 d. lgs. 74/2000 e 110 cod.pen., in riferimento alla data di presentazione della dichiarazione.Al momento della presentazione della dichiarazione l’imputata era già cessata dallacarica, fin dal 15/09/2014.

In virtù dell’assenza di poteri di rappresentanza, la stessa non puòessere chiamata a rispondere del reato, che si perfeziona con la presentazione delladichiarazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.La Corte di appello, come correttamente evidenziato nel ricorso, non ha consideratoche in primo grado l’imputato era stato giudicato «in assenza», per cui il termine ordinario di45 giorni per proporre appello (posto che per la sentenza era stato disposto un termine per ildeposito di 30 giorni) andava prorogato di ulteriori quindici giorni ai sensi dell’articolo 585,comma 1-bis, cod. proc. pen..L'appello, quindi, doveva essere proposto entro il 20 settembre 2025, e alla data deldeposito (12/09/2025) era tempestivo.2.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.2.1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.La sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2020, citata anche dal ricorrente, haricostruito in modo chiaro e univoco la scansione legislativa e temporale della sospensionedella prescrizione per il periodo pandemico nel modo che segue.«Con il decreto-legge 8 marzo del 2020, n. 11 (Misure straordinarie ed urgenti percontrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullosvolgimento dell’attività giudiziaria), per disciplinare il rinvio delle udienze e la sospensionedei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, questa volta con efficaciageneralizzata sull’intero territorio nazionale.

In particolare, all’art. 1, comma 1, si prevedevache a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (9marzo 2020) e sino al 22 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendentipresso tutti gli uffici giudiziari fossero rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.Erano fatti salvi alcuni procedimenti, di particolare delicatezza e urgenza, indicati all’art. 2,comma 2, lettera g), del medesimo decreto-legge.Contestualmente, al comma 2 dello stesso art. 1, si stabiliva anche la sospensione deitermini per il compimento di qualsiasi atto dei detti procedimenti, fatti salvi quelli giàrichiamati.

Era previsto, altresì, che ove il decorso avesse avuto inizio durante il periodo disospensione, l’inizio stesso sarebbe stato differito alla fine di detto periodo di sospensione.Per il periodo successivo (23 marzo-31 maggio), ai capi degli uffici giudiziari era statobase alle esigenze del territorio e in considerazione della situazione epidemica.

Non sitrattava, però, di una discrezionalità illimitata, in quanto il comma 4 dell’art. 2 del d.l. n. 11del 2020 stabiliva che una serie di termini processuali, tra cui anche quelli di durata dellacustodia cautelare, e comunque, il termine di prescrizione restassero sospesi anche perquesti giudizi, fatte sempre salve le eccezioni già indicate, ma solo fino al 31 maggio 2020,sempreché ne fosse stato disposto il rinvio.A distanza di nove giorni, il Governo è nuovamente intervenuto con il d.l. n. 18 del 2020e, prima ancora che maturassero i termini di decadenza dei dd.ll. n. 9 e n. 11 del 2020 permancata conversione, detti provvedimenti sono stati abrogati, con salvezza degli effetti,dall’art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, conmodificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento delServizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e impreseconnesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Proroga dei termini per l’adozione didecreti legislativi).L’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 ha dettato una più mirata ed articolata disciplina volta aprovocare la stasi delle attività processuali nell’ambito della giurisdizione ordinaria,compresa quella penale.

Con tale norma, per quanto attiene ai processi penali, si è dispostoin via generale e obbligatoria, salvo le eccezioni concernenti alcune tipologie urgenti diprocedimento, il rinvio di ufficio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020 e lasospensione dei «termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali»dal 9 marzo al 15 aprile 2020, senza possibilità di intervento da parte dei capi degli ufficigiudiziari (art. 83, commi 1 e 2).In relazione a tali fattispecie si è anche disposta la sospensione dei termini diprescrizione, oltre che dei termini di durata massima delle misure cautelari personali.

Ciò èstato previsto dalla disposizione di cui all’art. 83, comma 4, del d.l. citato, norma su cui siappuntano le censure dei rimettenti.Si è, poi, sostanzialmente confermato il potere dei capi degli uffici giudiziari – giàprevisto dal d.l. n. 11 del 2020 – di adottare non solo misure organizzative volte a contenerel’afflusso del pubblico, ma anche provvedimenti di carattere generale, tra i quali assumonorilievo quelli volti a prevedere la possibilità di disporre il rinvio delle udienze penali a datasuccessiva al 30 giugno, salvo che per i procedimenti segnati da particolare urgenzaespressamente indicati al comma 3 della disposizione in questione (art. 83, comma 7, letteraAnche con riferimento a tali discrezionali casi di rinvio delle udienze penali, si è previstala sospensione dei termini di prescrizione del reato e di durata delle misure cautelari, ma finoal 30 giugno, e ciò indipendentemente dal differimento dell’udienza ad una data successiva(art. 83, comma 9).

Infine, è intervenuto l’art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, con il quale ilGoverno ha stabilito che il termine del 15 aprile 2020, previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 83del d. l. n. 18 del 2020, era prorogato all’11 maggio 2020, così modificando la portata delcomma 4 della stessa disposizione».Conclusivamente, il Giudice delle leggi, con principio di inequivoco tenore, afferma che«per effetto della proroga disposta dall’art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 (disposizione censuratadalle ordinanze n. 117 e n. 132 del 2020), la sospensione dei termini prescrizionali, allostato, opera dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020».Il motivo di ricorso, che non si confronta con il piano significato della sentenza citata, èmanifestamente infondato.2.2.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto costituisce pedissequa reiterazione dianaloga doglianza puntualmente disattesa dalla Corte territoriale.È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata; Sez. 2, n. 7986del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217).Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena diinammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto egli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto eindefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto edegli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento ilcui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv254584; Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo sidestina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto eammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzioneil provvedimento ora formalmente «attaccato», lungi dall’essere destinatario di specificacritica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del12/3/2019, Furlan, cit.).Scendendo in concreto, la sentenza impugnata chiarisce a pag. 11 che la dichiarazioneera già stata redatta quando era in carica la [OSCURATO:PERSONA], in data 08/09/2014 e caricata tramiteportale telematico, mentre anche le false fatture erano state appostate in contabilità quandola stessa era in carica.La pronuncia correttamente invoca quella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 14497del 18/10/2016, dep. 2017, Miccini, Rv. 269392 – 01; Sez.

F, n. 35729 del 01/08/2013,Agrama, Rv. 256579 - 01), secondo cui «in tema di reati tributari, è configurabile il concorsonel reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 di coloro che - pur essendo estranei e nonrivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbiano, inqualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentitoall'amministratore della società, sottoscrittore della predetta dichiarazione, di avvalersi delladocumentazione fiscale fittizia, non ostando a ciò la natura istantanea del reato. (Fattispeciein cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato laresponsabilità dell'imputato che, seppure cessato dalla carica di amministratore all'atto dellapresentazione della dichiarazione, era stato comunque coinvolto nell'operazione volta acreare il meccanismo fraudolento, avendo contribuito a predisporre e far approvare il bilanciocontemplante fatture relative ad operazioni inesistenti)».Il motivo di doglianza, che non si confronta in modo realmente critico con la sentenzaimpugnata, è inammissibile per genericità.3.

La sentenza deve conclusivamente essere annullata senza rinvio, limitatamente aGagliarducci [OSCURATO:PERSONA], con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello diPerugia per l’ulteriore corso.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve invece essere dichiarato inammissibile.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro3.000,00.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e disponetrasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per l'ulteriore corso.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 07/07/1966,avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte di appello di Perugia,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], cui il P.G. si è riportato inudienza, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Perugiaper nuovo giudizio, e per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].udito, per [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Terni, che ha conclusoriportandosi al ricorso e insistendo per il suo accoglimento.udito, per [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Terni, in sostituzionedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi al ricorso e insistendo per il suoaccoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data del 27/05/2025, la Corte di appello di Perugia confermava lasentenza del Tribunale di Terni del 22/05/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all’articolo 2 d.lgs. 74/2000 (Capo1), mentre aveva dichiarato inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA], condannato inprimo grado alla pena di anni 1 e mesi 11 di reclusione, per i reati di cui agli articoli 5 e 10d.lgs. 74/2000 (Capi 2 e 3).2. Avverso tale provvedimento, tramite i rispettivi difensori di fiducia, ricorrono gliimputati.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unico motivo in cui viene dedotta laviolazione di legge processuale in relazione alla declaratoria di tardività dell'appello.La Corte di appello non ha considerato che in primo grado l’imputato era «assente», percui il termine ordinario di 45 giorni per proporre appello(posto che per la sentenza era statodisposto un termine per il deposito di 30 giorni) andava prorogato di ulteriori quindici giorni aisensi dell’articolo 585, comma 1-bis, cod. proc. pen..L'appello era quindi tempestivo.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla mancatadeclaratoria di prescrizione anteriormente alla pronuncia della Corte di appello di Perugia(27/05/2025), in relazione all’anno di imposta 2013.Contrariamente a quanto stabilito dalla Corte territoriale a pagina 10 della sentenza,non dovevano essere computati 256 giorni di sospensione della prescrizione, ma 247: perl’anno 2020, infatti, il periodo di sospensione andava calcolato dal 18 marzo 2020 al 15aprile 2020 e non anche fino all’11 maggio 2020, per cui non dovevano essere computati 49giorni di «sospensione COVID», ma 23, per cui alla data di pronuncia della sentenza diappello il termine di prescrizione massima era già scaduto.4.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione degli articoli 2 d. lgs. 74/2000 e 110 cod.pen., in riferimento alla data di presentazione della dichiarazione.Al momento della presentazione della dichiarazione l’imputata era già cessata dallacarica, fin dal 15/09/2014. In virtù dell’assenza di poteri di rappresentanza, la stessa non puòessere chiamata a rispondere del reato, che si perfeziona con la presentazione delladichiarazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.La Corte di appello, come correttamente evidenziato nel ricorso, non ha consideratoche in primo grado l’imputato era stato giudicato «in assenza», per cui il termine ordinario di45 giorni per proporre appello (posto che per la sentenza era stato disposto un termine per ildeposito di 30 giorni) andava prorogato di ulteriori quindici giorni ai sensi dell’articolo 585,comma 1-bis, cod. proc. pen..L'appello, quindi, doveva essere proposto entro il 20 settembre 2025, e alla data deldeposito (12/09/2025) era tempestivo.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.La sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2020, citata anche dal ricorrente, haricostruito in modo chiaro e univoco la scansione legislativa e temporale della sospensionedella prescrizione per il periodo pandemico nel modo che segue.«Con il decreto-legge 8 marzo del 2020, n. 11 (Misure straordinarie ed urgenti percontrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullosvolgimento dell’attività giudiziaria), per disciplinare il rinvio delle udienze e la sospensionedei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, questa volta con efficaciageneralizzata sull’intero territorio nazionale. In particolare, all’art. 1, comma 1, si prevedevache a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (9marzo 2020) e sino al 22 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendentipresso tutti gli uffici giudiziari fossero rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.Erano fatti salvi alcuni procedimenti, di particolare delicatezza e urgenza, indicati all’art. 2,comma 2, lettera g), del medesimo decreto-legge.Contestualmente, al comma 2 dello stesso art. 1, si stabiliva anche la sospensione deitermini per il compimento di qualsiasi atto dei detti procedimenti, fatti salvi quelli giàrichiamati. Era previsto, altresì, che ove il decorso avesse avuto inizio durante il periodo disospensione, l’inizio stesso sarebbe stato differito alla fine di detto periodo di sospensione.Per il periodo successivo (23 marzo-31 maggio), ai capi degli uffici giudiziari era statobase alle esigenze del territorio e in considerazione della situazione epidemica. Non sitrattava, però, di una discrezionalità illimitata, in quanto il comma 4 dell’art. 2 del d.l. n. 11del 2020 stabiliva che una serie di termini processuali, tra cui anche quelli di durata dellacustodia cautelare, e comunque, il termine di prescrizione restassero sospesi anche perquesti giudizi, fatte sempre salve le eccezioni già indicate, ma solo fino al 31 maggio 2020,sempreché ne fosse stato disposto il rinvio.A distanza di nove giorni, il Governo è nuovamente intervenuto con il d.l. n. 18 del 2020e, prima ancora che maturassero i termini di decadenza dei dd.ll. n. 9 e n. 11 del 2020 permancata conversione, detti provvedimenti sono stati abrogati, con salvezza degli effetti,dall’art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, conmodificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento delServizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e impreseconnesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione didecreti legislativi).L’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 ha dettato una più mirata ed articolata disciplina volta aprovocare la stasi delle attività processuali nell’ambito della giurisdizione ordinaria,compresa quella penale. Con tale norma, per quanto attiene ai processi penali, si è dispostoin via generale e obbligatoria, salvo le eccezioni concernenti alcune tipologie urgenti diprocedimento, il rinvio di ufficio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020 e lasospensione dei «termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali»dal 9 marzo al 15 aprile 2020, senza possibilità di intervento da parte dei capi degli ufficigiudiziari (art. 83, commi 1 e 2).In relazione a tali fattispecie si è anche disposta la sospensione dei termini diprescrizione, oltre che dei termini di durata massima delle misure cautelari personali. Ciò èstato previsto dalla disposizione di cui all’art. 83, comma 4, del d.l. citato, norma su cui siappuntano le censure dei rimettenti.Si è, poi, sostanzialmente confermato il potere dei capi degli uffici giudiziari – giàprevisto dal d.l. n. 11 del 2020 – di adottare non solo misure organizzative volte a contenerel’afflusso del pubblico, ma anche provvedimenti di carattere generale, tra i quali assumonorilievo quelli volti a prevedere la possibilità di disporre il rinvio delle udienze penali a datasuccessiva al 30 giugno, salvo che per i procedimenti segnati da particolare urgenzaespressamente indicati al comma 3 della disposizione in questione (art. 83, comma 7, letteraAnche con riferimento a tali discrezionali casi di rinvio delle udienze penali, si è previstala sospensione dei termini di prescrizione del reato e di durata delle misure cautelari, ma finoal 30 giugno, e ciò indipendentemente dal differimento dell’udienza ad una data successiva(art. 83, comma 9). Infine, è intervenuto l’art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, con il quale ilGoverno ha stabilito che il termine del 15 aprile 2020, previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 83del d. l. n. 18 del 2020, era prorogato all’11 maggio 2020, così modificando la portata delcomma 4 della stessa disposizione».Conclusivamente, il Giudice delle leggi, con principio di inequivoco tenore, afferma che«per effetto della proroga disposta dall’art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 (disposizione censuratadalle ordinanze n. 117 e n. 132 del 2020), la sospensione dei termini prescrizionali, allostato, opera dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020».Il motivo di ricorso, che non si confronta con il piano significato della sentenza citata, èmanifestamente infondato.2.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto costituisce pedissequa reiterazione dianaloga doglianza puntualmente disattesa dalla Corte territoriale.È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata; Sez. 2, n. 7986del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217).Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena diinammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto egli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto eindefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto edegli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento ilcui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv254584; Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo sidestina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto eammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzioneil provvedimento ora formalmente «attaccato», lungi dall’essere destinatario di specificacritica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del12/3/2019, Furlan, cit.).Scendendo in concreto, la sentenza impugnata chiarisce a pag. 11 che la dichiarazioneera già stata redatta quando era in carica la [OSCURATO:PERSONA], in data 08/09/2014 e caricata tramiteportale telematico, mentre anche le false fatture erano state appostate in contabilità quandola stessa era in carica.La pronuncia correttamente invoca quella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 14497del 18/10/2016, dep. 2017, Miccini, Rv. 269392 – 01; Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013,Agrama, Rv. 256579 - 01), secondo cui «in tema di reati tributari, è configurabile il concorsonel reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 di coloro che - pur essendo estranei e nonrivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbiano, inqualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentitoall'amministratore della società, sottoscrittore della predetta dichiarazione, di avvalersi delladocumentazione fiscale fittizia, non ostando a ciò la natura istantanea del reato. (Fattispeciein cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato laresponsabilità dell'imputato che, seppure cessato dalla carica di amministratore all'atto dellapresentazione della dichiarazione, era stato comunque coinvolto nell'operazione volta acreare il meccanismo fraudolento, avendo contribuito a predisporre e far approvare il bilanciocontemplante fatture relative ad operazioni inesistenti)».Il motivo di doglianza, che non si confronta in modo realmente critico con la sentenzaimpugnata, è inammissibile per genericità.3. La sentenza deve conclusivamente essere annullata senza rinvio, limitatamente aGagliarducci [OSCURATO:PERSONA], con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello diPerugia per l’ulteriore corso.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve invece essere dichiarato inammissibile.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro3.000,00. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e disponetrasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per l'ulteriore corso.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14722/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris