CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12724/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seyfite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], hanno insistito nel ricorso e, quindi, nella richiesta di annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 1 aprile 2021, il Tribunale di Potenza, adito per il riesame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., confermava il provvedimento in data 11 marzo 2021, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del predetto Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo della CF impresa individuale, della A.C.F. s.r.I., di beni mobili relativi a quest'ultima e di plurimi rapporti finanziari riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], al quale erano contestati i reati aggravati di associazione di tipo mafioso, di estorsione e di trasferimento fraudolento di valori. [OSCURATO:PERSONA] era contestato di appartenere al sodalizio criminoso capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e di aver prestato il proprio contributo alla realizzazione degli scopi comuni di tale sodalizio, mediante l'attuazione di una serie di condotte, tra cui: l'intestazione fittizia di società in realtà direttamente riferibili allo Schettino; l'imposizione, ad alcuni villaggi turistici siti in [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA]. per l'erogazione dei servizi di vigilanza; azioni intimidatorie; condotte estorsive in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce: l'insussistenza dei profili della concretezza e dell'attualità del pericolo di protrazione e di aggravamento delle conseguenze dannose dei reati ipotizzati; l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità e di decadenza; la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione; la mancanza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari a carico dell'indagato; l'infondatezza e l'illegittimità del rigetto della richiesta di riesame del provvedimento che ha disposto il sequestro preventivo. Il Tribunale ha basato le sue statuizioni sulla scorta di mere presunzioni del tutto prive di fondamento. In particolare, non è stata fornita motivazione né in ordine all'attualità del pericolo di reiterazione del reato o del pericolo di fuga, né in merito al periculum in mora, e non è stato tenuto minimamente in considerazione quanto prodotto in udienza dalla difesa. Le società di cui trattasi sono realmente nella esclusiva proprietà e titolarità di [OSCURATO:PERSONA] e sono estranee a qualsiasi sodalizio criminoso. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, in un articolo pubblicato dal quotidiano Basilicata24, che la gestione della vigilanza era stata affidata alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in totale autonomia decisionale. Per quanto riguarda le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], queste sono state oggetto di travisamento da parte del Tribunale, dal momento che nulla di compromettente è stato detto, in realtà, a carico del Fattorini. Non sussiste neanche pericolo di inquinamento probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli erro res in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 1.2. Nel caso ora in esame, il ricorrente, pur denunciando formalmente violazione di legge, in realtà chiede una rilettura nel merito della vicenda, rispetto alla quale il Tribunale ha già reso riflessioni esaustive e razionali. Non si riscontra, dunque, quel vizio di motivazione così radicale da legittimare il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza confermativa della misura. Per quanto riguarda il fumus commissi delicti, infatti, deve affermarsi che il Tribunale ha congruamente motivato in ordine a tutti i reati contestati al Fattorini. Sia con riguardo alla sua intraneità alla consorteria criminale, sia in relazione ai reati di estorsionex di trasferimento fraudolento di valori, il provvedimento ha fondato le argomentazioni su precise e concordanti risultanze investigative, tra cui, in particolare: le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] circa la vicinanza, allo Schettino, del Fattorini, e l'atteggiamento manifestato da quest'ultimo in occasione dell'incendio di automobili indicato nell'ordinanza; l'estorsione perpetrata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dopo la quale costui adottò il servizio di portierato e guardiania a cura del Fattorini; le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]; le conversazioni tra il prevenuto e [OSCURATO:PERSONA]. Da tali elementi il Tribunale ha dedotto, secondo un ragionamento congruo e privo di aporie logiche, che le società e i beni del Fattorini, oggetto di sequestro, sono pertinenziali ai reati contestati. Quanto al perículum in mora, il Tribunale ha correttamente giustificato l'affermazione circa il rischio che l'indagato possa commettere ulteriori reati, notando che i beni oggetto del provvedimento di sequestro risultano strumentali all'ottenimento di vantaggi economici nell'interesse dell'indagato stesso e della citata organizzazione criminosa. 1.3. La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, consente di comprendere il percorso logico seguito dal Tribunale, sicché il discorso giustificativo, per quanto riguarda sia il fumus sia la pertinenza dei beni ai reati contestati, risulta tutt'altro che privo di quei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza ai quali fa riferimento la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo