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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 31727/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5854-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n.5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'avv.to, [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 33547/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/12/2018; Ric. 2019 n. 5854 sez.

S2 - ud.13/05/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n.33547 del 2018 che ha dichiarato inammissibile il ricorso r.g. n. 17497 del 2014.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato l'inammissibilità del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

4. Entrambe le parti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza n. 33547/2018 della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che aveva rigettato la domanda avente ad oggetto la presunta nullità del testamento olografo redatto dal fratello [OSCURATO:PERSONA], dichiarando [OSCURATO:PERSONA] unica erede del defunto.

L'appello avverso la sentenza del Tribunale era stato dichiarato inammissibile ex art. 348 ter c.p.c. per non avere ragionevole probabilità di accoglimento.

La comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello era avvenuta in data 6 marzo 2014 a mezzo fax e a mezzo deposito in cancelleria per non essere il difensore iscritto nel registro generale degli indirizzi elettronici.

Tale comunicazione doveva ritenersi valida perché il difensore non aveva un indirizzo pec iscritto nel Reginde.

L'appello era stato notificato il 3 luglio 2014 quindi ben oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 348 ter c.p.c.

Ric. 2019 n. 5854 sez. 52 - ud.13/05/2021 Il ricorso per revocazione si fonda sul dedotto errore di fatto della sentenza circa la mancata iscrizione nel registro ReGinde dell'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente asserisce che al momento della comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità delll'appello avvenuta in data 6 marzo 2014 era regolarmente iscritto al ReGinde, avendo comunicato da tempo all'ordine degli avvocati di Venezia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed essendo stato iscritto al suddetto registro dal 19 novembre 2011.

A tal fine, il ricorrente allega al ricorso per revocazione un messaggio di posta certificata di conferma dell'avvenuta iscrizione al processo telematico del suo indirizzo di posta elettronica certificata risalente al 2011.

La controricorrente evidenzia, invece, che dal 10 febbraio 2014 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era iscritto all'ordine degli avvocati di Treviso con una nuova e diversa pec.

Il ricorso si appalesa inammissibile in quanto il ricorrente ha prodotto la certificazione dell'iscrizione nel registro del processo telematico dell'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] solo in questo giudizio di revocazione mentre in occasione del ricorso per cassazione ha prodotto solo alcune e-mail che il Collegio non ha ritenuto idonee a fondare la prova della iscrizione.

Nella sentenza in questa sede impugnata, infatti, si afferma che dalla certificazione della cancelleria l'indirizzo pec non era tra quelli iscritti nei pubblici elenchi e, dunque, la comunicazione era stata validamente effettuata con il deposito in cancelleria, oltre che a mezzo fax.

La sentenza precisa che non era stata fornita la prova che l'indirizzo fosse inserito nei pubblici elenchi e che tale prova non poteva essere data dalla documentazione di altre e-mail ricevute al medesimo indirizzo pec nella stessa giornata a fronte della suddetta Ric. 2019 n. 5854 sez.

S2 - ud.13/05/2021 attestazione di cancelleria circa la non iscrizione nel pubblico registro di cui all'art. 16 ter d.l.n. 179 del 2012.

Il vizio lamentato dai ricorrenti riguarda, dunque, non già un errore di percezione, ovvero una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice (di legittimità) a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, quanto, al contrario, un punto controverso in ordine al quale il giudice si è pronunciato, ritenendolo non provato.

L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c.,, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste, invece, in una falsa percezione della realtà oppure in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa: sempre che non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. n. 26890 del 2019).

Ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., infatti, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391 bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, per cui non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. n. 9527 del 2019).

In altri termini non è ammissibile la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., per errore di fatto della decisione assunta dalla Corte di cassazione, qualora il presunto errore abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, vale a dire Ric. 2019 n. 5854 sez.

S2 - ud.13/05/2021 quando su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. n. 27622 del 2018).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, la ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuzilli per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di revocazione, che liquida in complessivi €3700 più 200 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-qual:er del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] oggi, ____.k.;_;4_40 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5854-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n.5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'avv.to, [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 33547/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/12/2018; Ric. 2019 n. 5854 sez. S2 - ud.13/05/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n.33547 del 2018 che ha dichiarato inammissibile il ricorso r.g. n. 17497 del 2014. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato l'inammissibilità del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. 4. Entrambe le parti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza n. 33547/2018 della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che aveva rigettato la domanda avente ad oggetto la presunta nullità del testamento olografo redatto dal fratello [OSCURATO:PERSONA], dichiarando [OSCURATO:PERSONA] unica erede del defunto. L'appello avverso la sentenza del Tribunale era stato dichiarato inammissibile ex art. 348 ter c.p.c. per non avere ragionevole probabilità di accoglimento. La comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello era avvenuta in data 6 marzo 2014 a mezzo fax e a mezzo deposito in cancelleria per non essere il difensore iscritto nel registro generale degli indirizzi elettronici. Tale comunicazione doveva ritenersi valida perché il difensore non aveva un indirizzo pec iscritto nel Reginde. L'appello era stato notificato il 3 luglio 2014 quindi ben oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 348 ter c.p.c. Ric. 2019 n. 5854 sez. 52 - ud.13/05/2021 Il ricorso per revocazione si fonda sul dedotto errore di fatto della sentenza circa la mancata iscrizione nel registro ReGinde dell'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente asserisce che al momento della comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità delll'appello avvenuta in data 6 marzo 2014 era regolarmente iscritto al ReGinde, avendo comunicato da tempo all'ordine degli avvocati di Venezia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed essendo stato iscritto al suddetto registro dal 19 novembre 2011. A tal fine, il ricorrente allega al ricorso per revocazione un messaggio di posta certificata di conferma dell'avvenuta iscrizione al processo telematico del suo indirizzo di posta elettronica certificata risalente al 2011. La controricorrente evidenzia, invece, che dal 10 febbraio 2014 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era iscritto all'ordine degli avvocati di Treviso con una nuova e diversa pec. Il ricorso si appalesa inammissibile in quanto il ricorrente ha prodotto la certificazione dell'iscrizione nel registro del processo telematico dell'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] solo in questo giudizio di revocazione mentre in occasione del ricorso per cassazione ha prodotto solo alcune e-mail che il Collegio non ha ritenuto idonee a fondare la prova della iscrizione. Nella sentenza in questa sede impugnata, infatti, si afferma che dalla certificazione della cancelleria l'indirizzo pec non era tra quelli iscritti nei pubblici elenchi e, dunque, la comunicazione era stata validamente effettuata con il deposito in cancelleria, oltre che a mezzo fax. La sentenza precisa che non era stata fornita la prova che l'indirizzo fosse inserito nei pubblici elenchi e che tale prova non poteva essere data dalla documentazione di altre e-mail ricevute al medesimo indirizzo pec nella stessa giornata a fronte della suddetta Ric. 2019 n. 5854 sez. S2 - ud.13/05/2021 attestazione di cancelleria circa la non iscrizione nel pubblico registro di cui all'art. 16 ter d.l.n. 179 del 2012. Il vizio lamentato dai ricorrenti riguarda, dunque, non già un errore di percezione, ovvero una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice (di legittimità) a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, quanto, al contrario, un punto controverso in ordine al quale il giudice si è pronunciato, ritenendolo non provato. L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c.,, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste, invece, in una falsa percezione della realtà oppure in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa: sempre che non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. n. 26890 del 2019). Ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., infatti, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391 bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, per cui non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. n. 9527 del 2019). In altri termini non è ammissibile la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., per errore di fatto della decisione assunta dalla Corte di cassazione, qualora il presunto errore abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, vale a dire Ric. 2019 n. 5854 sez. S2 - ud.13/05/2021 quando su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. n. 27622 del 2018). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, la ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuzilli per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di revocazione, che liquida in complessivi €3700 più 200 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-qual:er del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] oggi, ____.k.;_;4_40 I
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