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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 19 settembre 2019

Corte di giustizia UE n. 1306/2019

ECLI:EU:C:2019:763
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CJ0358_INF

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 settembre 2019 – Polonia / Commissione (causa C‑358/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – FEAOG, FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica di Polonia – Associazione di produttori – Organizzazione di produttori»

1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, §§ 1 e 2; regolamento della Commissione n. 885/2006, art. 11, §§ 1 e 2) (v. punti 40‑42)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 44, 45)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117) (v. punti 74, 75) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 276 del 6.8.2018 .

62018CJ0358_INF Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 settembre 2019 – Polonia / Commissione (causa C‑358/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – FEAOG, FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica di Polonia – Associazione di produttori – Organizzazione di produttori» 1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, §§ 1 e 2; regolamento della Commissione n. 885/2006, art. 11, §§ 1 e 2) (v. punti 40‑42) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 44, 45) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117) (v. punti 74, 75) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 276 del 6.8.2018 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1306/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris