Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33982/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen.) Esaminati i motivi di ricorso.

OSSERVA Il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 651 cod. pen., è manifestamente infondato poiché ai cinque anni va aggiunto il periodo di sospensione per la riforma cosiddetta" Orlando" di un anno e sei mesi; il reato, pertanto, si prescriverà alla data del 14 marzo 2026 (oltre 19 giorni di sospensione verificatisi nel primo grado del giudizio) (cfr. pag. 6).

Il secondo motivo - avente ad oggetto la omessa motivazione sull'aumento di pena per la continuazione fra i reati - è inammissibile poiché non dedotto in appello.

Il terzo motivo, avente ad oggetto la violazione di legge in relazione alla mancata x riduzione per il rito in relazione al reato di cui all'art. 651 cod. pen. è, anch'esso, per la prima volta, dedotta in questa sede e, quindi, inammissibile.

L'atto di appello era incentrato sulla eccessività della pena in relazione all'art. 337 cod. pen. e non anche in relazione alla contravvenzione contestata.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen.) Esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 651 cod. pen., è manifestamente infondato poiché ai cinque anni va aggiunto il periodo di sospensione per la riforma cosiddetta" Orlando" di un anno e sei mesi; il reato, pertanto, si prescriverà alla data del 14 marzo 2026 (oltre 19 giorni di sospensione verificatisi nel primo grado del giudizio) (cfr. pag. 6). Il secondo motivo - avente ad oggetto la omessa motivazione sull'aumento di pena per la continuazione fra i reati - è inammissibile poiché non dedotto in appello. Il terzo motivo, avente ad oggetto la violazione di legge in relazione alla mancata x riduzione per il rito in relazione al reato di cui all'art. 651 cod. pen. è, anch'esso, per la prima volta, dedotta in questa sede e, quindi, inammissibile. L'atto di appello era incentrato sulla eccessività della pena in relazione all'art. 337 cod. pen. e non anche in relazione alla contravvenzione contestata. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 33982/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris