CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 25709/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna a mesi sei di arresto pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta il 28/2/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 1 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione quanto all'orario in cui l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe appreso la notizia che l'imputato si trovava a casa con l'orario effettivo di controllo; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto dalla lettura della sentenza non emerge alcun travisamento avendo la corte evidenziato come il teste abbia riferito di avere visto e riconosciuto l'imputato alle ore 1:10 e di avere solo successivamente saputo che questo era stato trovato a casa alle ore 1:25, orario perfettamente compatibile, considerata la distanza di 200 mt tra il luogo di avvistamento e l'abitazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Fùrlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d