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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2021

Cassazione n. 23439/2025

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 12511- 20 21 proposto da: avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 cod. proc. civ., con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro NAUTIGEST s.r.l.; -intimata - avverso la sentenza n. 220/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA , pubblicatail 13/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: Ric. 2021n. 12511 sez. S2 -ud. 25-3-2025 - 2 - -con atto di citazione notificato il 16 marzo 2011, la Nautigest s.r.l. convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di euro 10.000,00, a titolo di provvigione per la mediazione espletata in loro favore per la vendita di un’imbarcazione; - c on sent enza n. 17612/2015 , il Tribunale di Roma dichiarò cessata la materia del contendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 5.000,00 a titolo di provvigione per la mediazione e al pagamento di altrettanti euro 5.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ., rigettando le sue domande riconvenzionali nei confronti della Nautigeste dei terzi chiamatiGianluigi Sinibaldi e [OSCURATO:PERSONA]; -con sentenza n. 220/2021 , la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo tra l’altro, per quel che qui rileva, preclusa dall’assenza di tempestiva contestazionein sede di comparsa di costituzione e risposta,in primo grado , la questione della mancanza di prova dell’iscrizione all’albo dei mediatori da parte della Nautigest s.r.l., atteso che sin dalla citazione la circostanza era stata rappresentata specificamente e non contestata; -[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sette motivi; Nautigest s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese; considerato che: -con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l.n. 39/1989 per avere la Corte d’appello ritenuto tardiva e non rilevabile d’ufficio l’eccezione con cui è stata eccepitala mancanza di prova dell’iscrizione della mediatrice Nautigest s.r.l. nel relativo albo professionale; Ric. 2021n. 12511 sez. S2 -ud. 25-3-2025 - 3 - - sussiste contrasto di interpretazione sulla applicabilità del principio di non contestazione al requisito dell'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, con conseguente difformità di giurisprudenza in ordine alla rilevabilità anche d’ufficio e oltre il limite delle preclusioni assertive (per l’operatività della non contestazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 20556 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15658 del 21/06/2013; difformi, Sez. 3, Sentenza n. 8581 del 09/04/2013; Sez. 2 - , Sentenza n. 4019 del 09/02/2023; Sez. 2 -, Sentenza n. 29506 del 24/10/2023); -risulta, pertanto, necessaria la trattazione in pubblica udienza, considerate la rilevanza nomofilattica; P.Q.M La Corte dispone la trattazione in pubblica udienza, rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda se
Sentenza Cassazione n. 23439/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris