CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 40476/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, cori un unico atto, av- verso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la loro con- danna pronunciata in primo grado, per il reato di furto pluriaggravato; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la determi- nazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto la censura è genericamente formulata (atteso che non è scandita dalla necessaria critica ana- lisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata) e, parallela- mente, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto (pag. 2 della sentenza), ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisio- ne sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 del codice penale; - che i ricorsi, quindi, devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti de- vono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen- de. Così deciso il 29 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il