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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13906/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 11735 del ruolo generale dell'anno 201g, proposto da , _1_ Ceb, l'.=ì 10 [OSCURATO:PERSONA] .erg-ilotimreld s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", rappresentati e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Borgognona, n. 47 - parte ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -parte controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 10 novembre 2015, n. 9854/15; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22 dicembre 2021.

Fatti di causa. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il diniego di rimborso per un credito Iva relativo all'anno 1992, emesso dall'Agenzia delle entrate nel gennaio 2013, senza l'esercizio nelle more di alcuna verifica e/o accertamento volti al disconoscimento del credito in parola, nei termini previsti dall'art. 57 d.P.R. n. 600 del 1973.

Il credito fiscale veniva fatto oggetto di richiesta di rimborso dal titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]".

Il titolare in questione veniva reso destinatario di un provvedimento di sospensione per carichi erariali pendenti.

Successivamente il credito veniva ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con atto di cessione notificato all'Ufficio finanziario.

La cessionaria presentava istanza di sollecito di erogazione del rimborso, cui faceva seguito un provvedimento di diniego per insussistenza dei presupposti ex art. 30, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633 del 1972.

La parte ricorrente affida a tre motivi di censura il proprio ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, n. 9054/2015, depositata il 10 novembre 2015, che in riforma della sentenza della CTP di Napoli, ha accolto l'appello erariale avverso il nuovo provvedimento di diniego.

L'Agenzia resiste con controricorso.

La contribuente illustra con memoria il proprio ricorso.

Ragioni della decisione.

Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli artt. 38-bis e 30 d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto che il termine di decadenza previsto dall'art. 57 non sia decorso per mancato perfezionamento del presupposto che integra il momento di decorrenza iniziale, costituito dalla allegazione alla domanda della documentazione su cui è fondato il credito.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 38-bis e 30 d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell'art. 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto che i ricorrenti avrebbero dovuto attivarsi per offrire la prova dell'esistenza del credito richiesto a rimborso.

Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. nonché dell'art. 10 St.

Contribuente, in relazione agli artt. 38- bis e 30 d.P.R. n. 633 del 1972 e agli artt. 2220 c.c. e 22 d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto legittimamente emesso il provvedimento di diniego nonostante l'Agenzia abbia tenuto per vent'anni un comportamento tale da far sorgere nel contribuente il legittimo affidamento ad ottenere il rimborso, salvo poi emettere una volta decorsi i termini di cui agli artt. 2220 c.c. e 22 d.P.R. n. 633 del 1972 il provvedimento di diniego, mettendo consapevolmente i ricorrenti nell'impossibilità oggettiva di ricostruire la contabilità attraverso la richiesta a clienti e fornitori.

Il primo motivo è infondato.

Va richiamato, infatti, il condivisibile avviso espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento" (Cass., Sez.

Un., n. 21766 del 2021; v. già in precedenza Cass. n. 3096 del 2019) , pryT; colgu. 1.~4:;r-41.,,,,r Il secondo motivo è anch'esso infondato. 4-w.4:"-jb's-Z. 4: 444; °"" ("tdi".

O 3 4V3.- 5/1z2- • Incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo (Cass. n. 27580 del 2018; Cass. n. 18427 del 2012; Cass. 18427 del 2012).

Secondo questa Corte "in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato, con la conseguenza che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale" (Cass. n. 12291 del 2018; conf.

Cass. n. 21197 del 2014); pertanto, in una fattispecie, quale quella in esame, in cui si impugna il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso, la conseguenza della qualificazione processuale del contribuente quale attore in senso sostanziale è che, l'eventuale illegittimità del provvedimento di diniego del rimborso per difetto di motivazione, non implica, di per sé, il riconoscimento del diritto del contribuente al rimborso, essendo lo stesso onerato di dare prova dei presupposti su cui si fonda la domanda proposta; questa linea interpretativa, che correttamente è stata correttamente seguita dal giudice del gravame.

Infondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso.

Questa Corte ha chiarito che in tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, dello Statuto del contribuente, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono.

Infatti, i casi di tutela espressamente enunciati dal comma secondo del cit. art. 10 (attinenti all'area della irrogazione di sanzioni e della richiesta di interessi), riguardanti situazioni meramente esemplificative e legate a ipotesi ritenute maggiormente frequenti, non limitano la portata generale della regola, idonea a disciplinare una serie indeterminata di casi concreti (Cass. n. 537 del 2015; Cass. n. 12372 del 2021).

In definitiva, la mancata emanazione del provvedimento di diniego del rimborso non rientra nell'alveo della fattispecie, trattandosi di circostanza del tutto neutra rispetto ad essa.

La CTR ha, inoltre, accertato che l'Agenzia era al corrente di denuncia di furto fin dal 1995, ma che tale circostanza fu ritenuta sospetta dalla polizia tributaria intervenuta.

Ciò escludeva, a maggior rigore, nella ricostruzione del giudice del gravame di merito che l'omesso provvedimento valesse a ingenerare un legittimo affidamento sull'esito finale della richiesta di rimborso.

Il ricorso va in ultima analisi rigettato.

Le spese vanno compensate.

Per questi motivi Rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 dicembre 2022.

Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 11735 del ruolo generale dell'anno 201g, proposto da , _1_ Ceb, l'.=ì 10 [OSCURATO:PERSONA] .erg-ilotimreld s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", rappresentati e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Borgognona, n. 47 - parte ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -parte controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 10 novembre 2015, n. 9854/15; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22 dicembre 2021. Fatti di causa. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il diniego di rimborso per un credito Iva relativo all'anno 1992, emesso dall'Agenzia delle entrate nel gennaio 2013, senza l'esercizio nelle more di alcuna verifica e/o accertamento volti al disconoscimento del credito in parola, nei termini previsti dall'art. 57 d.P.R. n. 600 del 1973. Il credito fiscale veniva fatto oggetto di richiesta di rimborso dal titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]". Il titolare in questione veniva reso destinatario di un provvedimento di sospensione per carichi erariali pendenti. Successivamente il credito veniva ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con atto di cessione notificato all'Ufficio finanziario. La cessionaria presentava istanza di sollecito di erogazione del rimborso, cui faceva seguito un provvedimento di diniego per insussistenza dei presupposti ex art. 30, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633 del 1972. La parte ricorrente affida a tre motivi di censura il proprio ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, n. 9054/2015, depositata il 10 novembre 2015, che in riforma della sentenza della CTP di Napoli, ha accolto l'appello erariale avverso il nuovo provvedimento di diniego. L'Agenzia resiste con controricorso. La contribuente illustra con memoria il proprio ricorso. Ragioni della decisione. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli artt. 38-bis e 30 d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto che il termine di decadenza previsto dall'art. 57 non sia decorso per mancato perfezionamento del presupposto che integra il momento di decorrenza iniziale, costituito dalla allegazione alla domanda della documentazione su cui è fondato il credito. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 38-bis e 30 d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell'art. 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto che i ricorrenti avrebbero dovuto attivarsi per offrire la prova dell'esistenza del credito richiesto a rimborso. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. nonché dell'art. 10 St. Contribuente, in relazione agli artt. 38- bis e 30 d.P.R. n. 633 del 1972 e agli artt. 2220 c.c. e 22 d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto legittimamente emesso il provvedimento di diniego nonostante l'Agenzia abbia tenuto per vent'anni un comportamento tale da far sorgere nel contribuente il legittimo affidamento ad ottenere il rimborso, salvo poi emettere una volta decorsi i termini di cui agli artt. 2220 c.c. e 22 d.P.R. n. 633 del 1972 il provvedimento di diniego, mettendo consapevolmente i ricorrenti nell'impossibilità oggettiva di ricostruire la contabilità attraverso la richiesta a clienti e fornitori. Il primo motivo è infondato. Va richiamato, infatti, il condivisibile avviso espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento" (Cass., Sez. Un., n. 21766 del 2021; v. già in precedenza Cass. n. 3096 del 2019) , pryT; colgu. 1.~4:;r-41.,,,,r Il secondo motivo è anch'esso infondato. 4-w.4:"-jb's-Z. 4: 444; °"" ("tdi". O 3 4V3.- 5/1z2- • Incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo (Cass. n. 27580 del 2018; Cass. n. 18427 del 2012; Cass. 18427 del 2012). Secondo questa Corte "in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato, con la conseguenza che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale" (Cass. n. 12291 del 2018; conf. Cass. n. 21197 del 2014); pertanto, in una fattispecie, quale quella in esame, in cui si impugna il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso, la conseguenza della qualificazione processuale del contribuente quale attore in senso sostanziale è che, l'eventuale illegittimità del provvedimento di diniego del rimborso per difetto di motivazione, non implica, di per sé, il riconoscimento del diritto del contribuente al rimborso, essendo lo stesso onerato di dare prova dei presupposti su cui si fonda la domanda proposta; questa linea interpretativa, che correttamente è stata correttamente seguita dal giudice del gravame. Infondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso. Questa Corte ha chiarito che in tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, dello Statuto del contribuente, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. Infatti, i casi di tutela espressamente enunciati dal comma secondo del cit. art. 10 (attinenti all'area della irrogazione di sanzioni e della richiesta di interessi), riguardanti situazioni meramente esemplificative e legate a ipotesi ritenute maggiormente frequenti, non limitano la portata generale della regola, idonea a disciplinare una serie indeterminata di casi concreti (Cass. n. 537 del 2015; Cass. n. 12372 del 2021). In definitiva, la mancata emanazione del provvedimento di diniego del rimborso non rientra nell'alveo della fattispecie, trattandosi di circostanza del tutto neutra rispetto ad essa. La CTR ha, inoltre, accertato che l'Agenzia era al corrente di denuncia di furto fin dal 1995, ma che tale circostanza fu ritenuta sospetta dalla polizia tributaria intervenuta. Ciò escludeva, a maggior rigore, nella ricostruzione del giudice del gravame di merito che l'omesso provvedimento valesse a ingenerare un legittimo affidamento sull'esito finale della richiesta di rimborso. Il ricorso va in ultima analisi rigettato. Le spese vanno compensate. Per questi motivi Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il