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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 agosto 2022

Cassazione n. 44581/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA].

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato la richiesta di riparazione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen., dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'asserita ingiusta deten- zione patita dal 15/3/2011 al 23/2/2016 in regime di custodia cautelare in carcere a seguito dell'ordinanza emessa in quanto indagato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. perché ritenuto gravemente indiziato di avere fatto parte della cosca Longo di Polístena.

Il ricorrente veniva prosciolto dall'accusa con sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] divenuta irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., vizio di motivazione e viola- zione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.

Il ricorrente rileva di avere sottoposto all'attenzione della corte di appello l'as- soluta infondatezza degli elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare e della sentenza di primo grado.

In particolare, sottolinea che, attraverso il riascolto delle intercettazioni da parte degli agenti del commissariato di polizia, disposto dai giudici di appello, è emersa la completa inattendibilità della prova in questione per mancanza di qualità del segnale acustico intercettato.

Di conseguenza, i giudici della riparazione avrebbero dovuto valutare la rile- vanza ai fini dell'assoluzione dell'ìnutilizzabilità della principale prova a carico, della quale, nonostante le reiterate richieste della difesa, né il giudice della cautela né quello di primo grado avevano voluto disporre il riascolto.

Invece, l'impugnata ordinanza ometterebbe ogni valutazione, senza avvedersi che in fase di appello è stato applicato un diverso criterio di valutazione del con- tenuto dell'intercettazione.

In sostanza mentre in fase cautelare era stata semplicemente assunta acriti- camente la trascrizione di polizia giudiziaria, in sede di appello era emersa la non fruibilità del segnale come dimostrato dal perito nominato dalla Corte distrettuale.

Pertanto, la motivazione dell'impugnato provvedimento, esclusivamente ba- sata sulla valutazione di elementi di sospetto derivanti dalla posizione di contiguità con uno degli associati, viene ritenuta carente alla luce della mancanza di signifi- cato indiziante dell'elemento di prova principale.

Si aggiunge, inoltre, che il giudice della riparazione avrebbe travalicato il pro- prio compito, attribuendo significato ad un episodio dell'indagine, mai valorizzato né nella fase cautelare né in primo grado, e giungendo a travisarne il significato.In relazione a tale episodio, relativo all'Avino, se ne riporta la valutazione datane dalla corte di appello, evidenziando che, venuti meno gli elementi dell'in- tercettazione, lo stesso episodio non poteva confermare la partecipazione all'as- sociazione criminosa.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con ogni conse- cutiva determinazione di legge.

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 9/8/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inam- missibilità del proposto ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto.

L'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte territoriale preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprez- zamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illo- gicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditíva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, co. 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparato- rio con il parametro dell' "id quod plerumque accidie secondo le regole di espe- rienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme so- ciale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ra- gionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637).

E in altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, impru- denza o trascuratezza o inosservanza dileggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034).

Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consì- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatorìa, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni).

Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti.

Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice.

3. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano una serie di elementi storicamente provati attestanti la vicinanza e l'identità di intenti dell'odierno ricorrente alla cosca di famiglia.

Sono risultati acclaratí gli stretti contatti del [OSCURATO:PERSONA] con soggetti inseriti in posizione elevata nel sodalizio criminale, ritenuti indicativi di una sua contiguità allo stesso.

In particolare, viene ritenuta significativo il riferimento di [OSCURATO:PERSONA] alle raccomandazioni rivolte dai germani [OSCURATO:PERSONA] al detenuto, per il tramite del nipote, di stare tranquillo, di non parlare di niente in carcere, nemmeno del Filo- camo.

Come si ricorda nell'ordinanza impugnata il giudice del merito dà atto che, precisamente, [OSCURATO:PERSONA] si esprime in questi termini "Là sotto al lavaggio, mi hanno chiamato, di non parlare di niente, neanche di quello vicino a noi, nean- che di nominarlo.

Che mi hanno chiamato tutti e due fratelli là sotto (n. d. r. sono pacificamente i fratelli [OSCURATO:PERSONA]), hanno detto di non parlare per niente, neanche di quel vicino nostro che meno si parla e meglio è.

Non v'è dubbio che il dato si ponga in stretta relazione significativa con le questioni che agitavano l'[OSCURATO:PERSONA] e la cosca e che erano connesse alle cause dell'arresto e carcerazione del primo, ed in questa precisa dimensione significativa il dato è stato valutato (unitamente ad altri) a carico dell'[OSCURATO:PERSONA].

Esso tuttavia, riguardato dal punto di vista dei due fratelli [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, per quanto qui interessa dell'appellante [OSCURATO:PERSONA], risulta ancora troppo ambivalente per poterlo elevare - peraltro da solo, stante le ben più misere sorti degli altri elementi componenti il compendio a carico - a fon- damento della ritenuta dimostrazione dell'associazione del medesimo alla cosca sub A; si tratta invero di dato che consente di rafforzare certamente le conclusioni di "appartenenza" dell'imputato alla cosca "di famiglia", ma che esaurisce già nella specificazione di tale relazione (certamente un minus, come detto nella parte ge- nerale sul reato associativo) di pericolosità sociale qualificata, tutta la sua effi- cienza dimostrativa e carica significativa.

E tanto per prestarsi le raccomandazioni in parola (si ripete, riguardate dal punto di vista degli autori), almeno in astratto, ad essere declinate dal punto di vista significativo nelle forme delle ordinarie "rac- comandazioni" all'associato in carcere a considerare sempre il rischio della inter- cettazione dei colloqui, e dunque quale espressione della testimonianza della vici- nanza e della solidarietà verso il detenuto, significativa in ipotesi della comune associazione, ma anche dell'essere proprio del soggetto solo contiguo, prossimo, "complice", degli associati ovvero dell'appartenente" all'associazione." Dunque, di contiguità con la cosca parlava già il giudice dell'assoluzione Dal suo canto, con motivazione logica e congrua, il giudice della riparazione evidenzia come, pur venuti meno gli elementi desumibili dall'intercettazione del 2001, ne residuavano alcuni significativi, che non erano smentiti nella loro stori- cità.

In particolare, oltre all'appena ricordata vicenda [OSCURATO:PERSONA], la vicenda Varone e la provata vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] ai Longo, elementi che, seppur insufficienti per acclarare la sua responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, ben potevano aver ingenerato nell'Autorità procedente il fondato convincimento della sua intra- neità al sodalizio guidato dal Longo, emergendo come il [OSCURATO:PERSONA] fosse in stretto contatto con soggetti, inseriti in posizione elevata, nel sodalizio criminale ed avendo piena consapevolezza degli assetti criminali locali.

Peraltro, viene sottolineato come la stessa sentenza assolutoria, emessa ai sensi dell'art. 530, co. 2, cod. proc. pen., ha evidenziato che l'istante era persona gravitante nell'ambito della locale cosca (cfr.pag.5 dell'ordinanza).

4. Nella specie, quindi, l'opzione interpretativa del giudice della riparazione risulta corretta e coerente con il costante indirizzo di questa Corte di legittimità per il quale, se il giudice della assoluzione ha operato la sua valutazione sulla scorta di un compendio probatorio non confluito nella sua interezza in giudizio, come nel caso di specie, può valorizzare gli atti che sono stati posti alla base della privazione della libertà personale (Sez. 4, n. 41396 del 15/9/2016, Piccolo, Rv. 268238).

Atti che -ma non è il caso in esame- non possono essere tenuti in alcuna considerazione unicamente in caso di loro inutilizzabilìtà patologica.Dunque, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] risultasse in stretto contatto con soggetti inseriti in posizione elevata nel sodalizio criminale e che avesse consapevolezza degli assetti criminali locali appare comportamento correttamente ritenuto rile- vante ai sensi dell'articolo 314 cod. proc. pen. ostativo al riconoscimento dell'in- dennizzo, nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di com- plicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in es- sere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, pos- sono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 dep, 2014, Calò, Rv. 258610; conf.

Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007 dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782).

5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato la richiesta di riparazione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen., dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'asserita ingiusta deten- zione patita dal 15/3/2011 al 23/2/2016 in regime di custodia cautelare in carcere a seguito dell'ordinanza emessa in quanto indagato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. perché ritenuto gravemente indiziato di avere fatto parte della cosca Longo di Polístena. Il ricorrente veniva prosciolto dall'accusa con sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] divenuta irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., vizio di motivazione e viola- zione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Il ricorrente rileva di avere sottoposto all'attenzione della corte di appello l'as- soluta infondatezza degli elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare e della sentenza di primo grado. In particolare, sottolinea che, attraverso il riascolto delle intercettazioni da parte degli agenti del commissariato di polizia, disposto dai giudici di appello, è emersa la completa inattendibilità della prova in questione per mancanza di qualità del segnale acustico intercettato. Di conseguenza, i giudici della riparazione avrebbero dovuto valutare la rile- vanza ai fini dell'assoluzione dell'ìnutilizzabilità della principale prova a carico, della quale, nonostante le reiterate richieste della difesa, né il giudice della cautela né quello di primo grado avevano voluto disporre il riascolto. Invece, l'impugnata ordinanza ometterebbe ogni valutazione, senza avvedersi che in fase di appello è stato applicato un diverso criterio di valutazione del con- tenuto dell'intercettazione. In sostanza mentre in fase cautelare era stata semplicemente assunta acriti- camente la trascrizione di polizia giudiziaria, in sede di appello era emersa la non fruibilità del segnale come dimostrato dal perito nominato dalla Corte distrettuale. Pertanto, la motivazione dell'impugnato provvedimento, esclusivamente ba- sata sulla valutazione di elementi di sospetto derivanti dalla posizione di contiguità con uno degli associati, viene ritenuta carente alla luce della mancanza di signifi- cato indiziante dell'elemento di prova principale. Si aggiunge, inoltre, che il giudice della riparazione avrebbe travalicato il pro- prio compito, attribuendo significato ad un episodio dell'indagine, mai valorizzato né nella fase cautelare né in primo grado, e giungendo a travisarne il significato.In relazione a tale episodio, relativo all'Avino, se ne riporta la valutazione datane dalla corte di appello, evidenziando che, venuti meno gli elementi dell'in- tercettazione, lo stesso episodio non poteva confermare la partecipazione all'as- sociazione criminosa. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con ogni conse- cutiva determinazione di legge. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 9/8/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inam- missibilità del proposto ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte territoriale preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprez- zamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illo- gicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditíva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, co. 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparato- rio con il parametro dell' "id quod plerumque accidie secondo le regole di espe- rienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme so- ciale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ra- gionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). E in altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, impru- denza o trascuratezza o inosservanza dileggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consì- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatorìa, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. 3. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano una serie di elementi storicamente provati attestanti la vicinanza e l'identità di intenti dell'odierno ricorrente alla cosca di famiglia. Sono risultati acclaratí gli stretti contatti del [OSCURATO:PERSONA] con soggetti inseriti in posizione elevata nel sodalizio criminale, ritenuti indicativi di una sua contiguità allo stesso. In particolare, viene ritenuta significativo il riferimento di [OSCURATO:PERSONA] alle raccomandazioni rivolte dai germani [OSCURATO:PERSONA] al detenuto, per il tramite del nipote, di stare tranquillo, di non parlare di niente in carcere, nemmeno del Filo- camo. Come si ricorda nell'ordinanza impugnata il giudice del merito dà atto che, precisamente, [OSCURATO:PERSONA] si esprime in questi termini "Là sotto al lavaggio, mi hanno chiamato, di non parlare di niente, neanche di quello vicino a noi, nean- che di nominarlo. Che mi hanno chiamato tutti e due fratelli là sotto (n. d. r. sono pacificamente i fratelli [OSCURATO:PERSONA]), hanno detto di non parlare per niente, neanche di quel vicino nostro che meno si parla e meglio è. Non v'è dubbio che il dato si ponga in stretta relazione significativa con le questioni che agitavano l'[OSCURATO:PERSONA] e la cosca e che erano connesse alle cause dell'arresto e carcerazione del primo, ed in questa precisa dimensione significativa il dato è stato valutato (unitamente ad altri) a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]. Esso tuttavia, riguardato dal punto di vista dei due fratelli [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, per quanto qui interessa dell'appellante [OSCURATO:PERSONA], risulta ancora troppo ambivalente per poterlo elevare - peraltro da solo, stante le ben più misere sorti degli altri elementi componenti il compendio a carico - a fon- damento della ritenuta dimostrazione dell'associazione del medesimo alla cosca sub A; si tratta invero di dato che consente di rafforzare certamente le conclusioni di "appartenenza" dell'imputato alla cosca "di famiglia", ma che esaurisce già nella specificazione di tale relazione (certamente un minus, come detto nella parte ge- nerale sul reato associativo) di pericolosità sociale qualificata, tutta la sua effi- cienza dimostrativa e carica significativa. E tanto per prestarsi le raccomandazioni in parola (si ripete, riguardate dal punto di vista degli autori), almeno in astratto, ad essere declinate dal punto di vista significativo nelle forme delle ordinarie "rac- comandazioni" all'associato in carcere a considerare sempre il rischio della inter- cettazione dei colloqui, e dunque quale espressione della testimonianza della vici- nanza e della solidarietà verso il detenuto, significativa in ipotesi della comune associazione, ma anche dell'essere proprio del soggetto solo contiguo, prossimo, "complice", degli associati ovvero dell'appartenente" all'associazione." Dunque, di contiguità con la cosca parlava già il giudice dell'assoluzione Dal suo canto, con motivazione logica e congrua, il giudice della riparazione evidenzia come, pur venuti meno gli elementi desumibili dall'intercettazione del 2001, ne residuavano alcuni significativi, che non erano smentiti nella loro stori- cità. In particolare, oltre all'appena ricordata vicenda [OSCURATO:PERSONA], la vicenda Varone e la provata vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] ai Longo, elementi che, seppur insufficienti per acclarare la sua responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, ben potevano aver ingenerato nell'Autorità procedente il fondato convincimento della sua intra- neità al sodalizio guidato dal Longo, emergendo come il [OSCURATO:PERSONA] fosse in stretto contatto con soggetti, inseriti in posizione elevata, nel sodalizio criminale ed avendo piena consapevolezza degli assetti criminali locali. Peraltro, viene sottolineato come la stessa sentenza assolutoria, emessa ai sensi dell'art. 530, co. 2, cod. proc. pen., ha evidenziato che l'istante era persona gravitante nell'ambito della locale cosca (cfr.pag.5 dell'ordinanza). 4. Nella specie, quindi, l'opzione interpretativa del giudice della riparazione risulta corretta e coerente con il costante indirizzo di questa Corte di legittimità per il quale, se il giudice della assoluzione ha operato la sua valutazione sulla scorta di un compendio probatorio non confluito nella sua interezza in giudizio, come nel caso di specie, può valorizzare gli atti che sono stati posti alla base della privazione della libertà personale (Sez. 4, n. 41396 del 15/9/2016, Piccolo, Rv. 268238). Atti che -ma non è il caso in esame- non possono essere tenuti in alcuna considerazione unicamente in caso di loro inutilizzabilìtà patologica.Dunque, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] risultasse in stretto contatto con soggetti inseriti in posizione elevata nel sodalizio criminale e che avesse consapevolezza degli assetti criminali locali appare comportamento correttamente ritenuto rile- vante ai sensi dell'articolo 314 cod. proc. pen. ostativo al riconoscimento dell'in- dennizzo, nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di com- plicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in es- sere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, pos- sono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 dep, 2014, Calò, Rv. 258610; conf. Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007 dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782). 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Sentenza Cassazione n. 44581/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris