CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 ottobre 2024
Cassazione n. 28076/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9868-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 9868 sez. S2 -ud. 15-10-2024 -2- -intimate - avverso la sentenza n. 4657/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/12/2021; Lette le memorie delle ricorrenti; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., deducendo che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli avevano conferito l’incarico di progettazione di un edificio in [OSCURATO:PERSONA], nonché di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza, risultando creditore nei confronti delle convenute persone fisiche, anche quali eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], nonché della società che era subentrata nella proprietà del fondo interessato dai lavori di costruzione. Chiedeva, pertanto, la liquidazione del compenso dovuto. Mentre la società deduceva la propria estraneità rispetto all’incarico conferito, si costituivano le altre convenute che insistevano per il difetto di legittimazione passiva, in quanto l’attore avrebbe dovuto rivolgere le proprie richieste alla società. All’esito del giudizio, il giudice adito con la sentenza n. 1930 dell’8 agosto 2016 ha rigettato la domanda, reputando fondata l’eccezione di inadempimento della convenuta [OSCURATO:PERSONA], atteso che il professionista aveva redatto un progetto irrealizzabile ed insuscettibile di conseguire un valido permesso di costruire; inoltre l’arch. Saccone non aveva alcuna azione Ric. 2022 n. 9868 sez. S2 -ud. 15-10-2024 -3- contrattuale nei confronti della società essendo quest’ultima estranea rispetto all’incarico per il quale si agiva in giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto appello il professionista cui hanno resistito le parti appellate. La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 4657 del 16/12/2021 ha parzialmente accolto l’appello, condannando le Vallone e la Palladino, in solido tra loro, al pagamento del compenso in favore dell’appellante, quantificato nell’importo di € 83.825,65. Quanto all’eccezione di inadempimento che aveva fondato il rigetto della domanda in primo grado, i giudici di appello ritenevano che la stessa fosse stata utilizzata al di fuori dei suoi presupposti applicativi, stante l’evidente carenza della buona fede. Richiamata la differenza tra il rimedio della risoluzione del contratto (volto ad eliminare lo stesso sinallagma contrattuale), e l’eccezione di cui all’art. 1460 c.c., che ha una funzione conservativa del rapporto contrattuale, con efficacia sospensiva – dilatoria dell’adempimento, secondo la Corte d’appello era da escludersi che la stessa fosse supportata dalla buona fede. In primo luogo, l’eccezione era stata motivata in primo grado per il preteso abbandono del cantiere da parte del professionista, e quindi in relazione a fatti diversi da quelli invece presi in esame dal Tribunale. Inoltre, è vero che il CTU aveva riscontrato l’annullamento in autotutela da parte del Comune dei provvedimenti abilitativi della costruzione, ma nessuna delle parti aveva messo in discussione l’avvenuta realizzazione dell’opera, grazie al progetto redatto dall’attore. Ric. 2022 n. 9868 sez. S2 -ud. 15-10-2024 -4- Ancora, avuto riguardo al fatto denunciato ab origine dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA], emergeva che non vi era stato l’abbandono del cantiere ma piuttosto la revoca dell’incarico da parte della società, che era poi subentrata nella proprietà delle aree interessate dall’attività edificatoria e nei permessi di costruire. In relazione al rigetto della domanda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], la sentenza riteneva infondato l’appello e ciò in quanto, sebbene nell’accordo di permuta intervenuto tra gli originari proprietari e la società, si fosse previsto che la seconda si assumeva l’onere delle spese per la redazione del progetto da parte di un tecnico di fiducia dei venditori, mancava la prova che vi fosse stato un accollo esterno dell’obbligazione già assunta dai coniugi Vallone –Palladino, il che non consentiva al professionista di poter agire direttamente nei confronti della società. Anche i pagamenti effettuati al Saccone da parte della società si ponevano come adempimenti del terzo, sebbene se ne dovesse tenere conto al fine di stabilire l’ammontare ancora dovuto da parte degli originari committenti. Infine, quanto alla deduzione della Palladino, secondo cui aveva rinunciato all’eredità del defunto coniuge, la sentenza evidenziava che il Tribunale aveva affermato che l’incarico al Saccone era stato conferito da entrambi i coniugi, e che pertanto, essendo la sua una responsabilità per un’obbligazione assunta in proprio e non anche per la qualità di erede, avrebbe dovuto specificamente contestare l’affermazione resa dal Tribunale, senza limitarsi a reiterare l’eccezione di rinuncia alla successione del coniuge. Ric. 2022 n. 9868 sez. S2 -ud. 15-10-2024 -5- 2.Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. e nel termine di legge le ricorrenti hanno presentato istanza di decisione. 4.Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024). Sulla scorta di tale pronuncia, il cons. [OSCURATO:PERSONA], autore della proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., non versa in situazione di incompatibilità. Inoltre, del tutto generica, e non idonea a concretare un’istanza di ricusazione, è la sollecitazione rivolta nell’istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c., l’invito del difensore delle ricorrenti ad Ric. 2022 n. 9868 sez. S2 -ud. 15-10-2024 -6- escludere dal collegio i consiglieri provenienti dalla Corte d’Appello di Napoli, perché ivi avrebbero conservato ricordi ed amicizie, in assenza dell’indicazione di elementi dai quali inferire l’esistenza di un obbligo di astensione. 5.Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost., invitando la Corte a verificare se la Corte d’Appello abbia deciso senza consultare il fascicolo di primo grado, conseguendo da tale verifica, ove positiva, la nullità della sentenza. Il motivo è inammissibile in quanto assolutamente generico e formulato senza che sia possibile ricondurre la censura nel novero dei vizi tassativamente previsti dall’art. 360 c.p.c. La doglianza è formulata in via meramente ipotetica, risolvendosi in una instillazione del dubbio che i giudici di appello possano avere deciso senza consultare gli atti, ma omettendo di specificare, come invece necessario, di quali atti sarebbe stata omessa la valutazione e come tale omissione possa avere influito sula correttezza della decisione, generando un vizio sussumibile nella previsione della norma citata. 6. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost. quanto al rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Palladino, la quale aveva documentato di avere rinunciato all’eredità del marito. Il motivo è del pari inammissibile in quanto non si confronta con la ratioche sottende la decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso l’eccezione de qua reiterata in sede di appello. La sentenza ha, infatti, sottolineato che già il Tribunale aveva rigettato l’eccezione formulata dalla difesa della ricorrente, Ric. 2022 n. 9868 sez. S2 -ud. 15-10-2024 -7- rilevando che alcun rilievo poteva avere l’intervenuta rinuncia all’eredità del marito, poiché la stessa, unitamente al marito, quando era ancora in vita, aveva conferito l’incarico professionale al Saccone. Ancorché la domanda in primo grado sia stata rigettata, per avere il Tribunale reputato fondata l’eccezione di inadempimento, resta però il fatto che l’eccezione in esame era stata espressamente rigettata, e che pertanto la parte, sebbene vittoriosa sul resto, era risultata soccombente. A tal fine non era perciò sufficiente la riproposizione dell’eccezione ex art. 346 c.p.c., ma si imponeva la formulazione di un motivo di appello incidentale, ancorché condizionato (cfr. Cass. S.U. n. 11799/2017, secondo cui, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c., né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure). Una volta rilevata anche la correttezza in punto di diritto della conclusione cui è pervenuta in parte qua la Corte d’Appello, il motivo, senza prendere in alcuna considerazione il rilievo della carenza di appello incidentale, si limita a sua volta a reiterare in questa sede l’eccezione di carenza di legittimazione passiva Ric. 2022 n. 9868 sez. S2 -ud. 15-10-2024 -8- (rectius titolarità passiva) della Palladino, senza però sottoporre ad alcuna censura specifica il ragionamento che è sotteso alla decisione gravata. 7. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 100, 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost., sostenendosi che in realtà l’unica committente delle prestazioni professionali del Saccone era la società [OSCURATO:PERSONA], che aveva anche corrisposto degli acconti al professionista. Ne deriva che deve affermarsi l’estraneità delle Vallone rispetto all’obbligazione dedotta in giudizio. Anche tale motivo si rivela inammissibile, in quanto non si confronta con la ratioche sorregge la decisione impugnata, e mira altresì a contestare un apprezzamento di fatto operato dal giudice di merito, con motivazione logica e coerente. La sentenza gravata ha, infatti, sostenuto che dallo stesso accordo intervenuto tra i coniugi Vallone – Palladino, da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, si ricavava che la designazione del professionista sarebbe avvenuta da parte dei primi e che, pur facendosi menzione dell’impegno della seconda ad assumersi l’onere economico delle prestazioni dovute al Saccone, tuttavia tale obbligo si traduceva in un’ipotesi di accollo interno, che non permetteva al terzo di poter agire direttamente nei confronti della società. In questa prospettiva ha altresì qualificato i pagamenti effettuati dalla società all’attore in termini di atti di adempimento del terzo, dai quali non era dato inferire la conclusione di un accollo esterno né l’assunzione della formale qualifica di parte committente. Il motivo di ricorso non tiene in alcun conto quanto argomentato dalla Corte d’Appello e si limita a reiterare, in maniera in larga Ric. 2022 n. 9868 sez. S2 -ud. 15-10-2024 -9- misura immotivata, la tesi secondo cui anche la società sarebbe direttamente obbligata, assumendo genericamente che la Corte avrebbe deciso “in maniera sommaria, senza valutare adeguatamente gli atti di causa e senza porre in essere un ragionamento circolare, logico-giuridico, capace di condurre alla pronuncia di una sentenza giusta in linea con le legittime istanze e aspettative delle odierne ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]”. 8. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 3, 24. 101 e 111 Cost. quanto al mancato accoglimento dell’eccezione di inadempimento. Il motivo è del pari inammissibile in quanto si risolve in un’immotivata adesione alla soluzione cui era pervenuto il giudice di primo grado, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione del giudice di appello, che, oltre a sottolineare come l’eccezione de qua fosse stata sollevata in relazione alla diversa condotta del professionista consistita nell’abbandono del cantiere (abbandono che però è stato escluso fosse frutto di una scelta del Saccone, quanto piuttosto di un allontanamento ordinato dalla società) e non anche all’erronea attività di progettazione, che non aveva conseguito gli atti di assenso del Comune, ha precipuamente messo in rilievo come l’eccezione fosse stata sollevata in contrasto con il principio della buona fede, alla luce del fatto che l’opera era stata in ogni caso realizzata, e ciò proprio conformemente al progetto predisposto dal professionista. Il motivo è privo di qualsiasi riferimento al fondamento della decisione di secondo grado, ma si limita a riprodurre il contenuto delle difese svolte in sede di appello, il tutto in evidente violazione del principio di specificità del motivo di ricorso per cassazione. Ric. 2022 n. 9868 sez. S2 -ud. 15-10-2024 -10- 9.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Nulla a disporre quanto alle parti rimaste intimate. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende. Con riferimento all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. va data continuità al principio secondo cui “In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.– codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023). 10. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione Ric. 2022 n. 9868 sez. S2 -ud. 15-10-2024 -11- del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori come per legge, con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Condanna altresì le ricorrenti, in solido tra loro, ai sensi dell’art.96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a € 1.500,00, nonché al pagamento della somma di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseri