Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 1996

Cassazione n. 36487/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/10/1996 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base del trattamento sanzionatorio, correlate alla sistematica attività illecita riguardante droga cd.

"pesante", e al diniego delle attenuanti generiche sulla base della assenza di elementi favorevoli; Ritenuto che manifestamente infondata è la censura sulla omessa concessione della sospensione condizionale della pena, in presenza di una ineccepibile prognosi negativa fondata sulla gravità della condotta e sulla completa assenza di indici prognosticannente favorevoli; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/10/1996 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base del trattamento sanzionatorio, correlate alla sistematica attività illecita riguardante droga cd. "pesante", e al diniego delle attenuanti generiche sulla base della assenza di elementi favorevoli; Ritenuto che manifestamente infondata è la censura sulla omessa concessione della sospensione condizionale della pena, in presenza di una ineccepibile prognosi negativa fondata sulla gravità della condotta e sulla completa assenza di indici prognosticannente favorevoli; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025
Sentenza Cassazione n. 36487/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris