Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 19 marzo 2026
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:836
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
8 ottobre 2026 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 2, punto 1 – Nozione di “orario di lavoro” – Articolo 6, lettera b) – Durata massima settimanale del lavoro – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Orario di lavoro dei vigili del fuoco – Servizio di guardia sul luogo di lavoro non compreso nell’orario di lavoro – Diritto al risarcimento di un danno morale esercitato nei confronti di uno Stato membro per violazione del diritto dell’Unione – Presupposti – Modalità di calcolo del risarcimento del danno subito a causa della violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 – Principio di equivalenza – Principio di effettività »
Nella causa C‑808/24 [Zálečta] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Okresný súd Lučenec (Tribunale circoscrizionale di Lučenec, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 13 novembre 2024, pervenuta in cancelleria il 26 novembre 2024, nel procedimento
M.R.
contro
[OSCURATO:PERSONA] vnútra Slovenskej republiky,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, S. Gervasoni, A. Kumin, I. Ziemele (relatrice) e M. Bošnjak, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo slovacco, da E.V. Larišová e A. Lukáčik, in qualità di agenti;
– per l’Irlanda, da M. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], A. Burke e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da D. Ryan, BL;
– per la Commissione europea, da D. Recchia, A. Tokár e F. van Schaik, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 marzo 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 1, e dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra M.R., un membro del corpo dei vigili del fuoco e di soccorso, e il [OSCURATO:PERSONA] vnútra Slovenskej republiky (Ministero dell’Interno della Repubblica slovacca) in merito al risarcimento del danno morale asseritamente subito da M.R. a causa dell’errato recepimento da parte della Repubblica slovacca della direttiva 2003/88 nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro.
Contesto normativo
Diritto dell
’
Unione
3
L’articolo 2 della direttiva 2003/88, intitolato «Definizioni», prevede ai suoi punti 1 e 2:
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
1) “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;
2) “periodo di riposo”: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro».
4
L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Durata massima settimanale del lavoro», così recita:
«[OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori:
a) la durata settimanale del lavoro sia limitata mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative oppure contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali;
b) la durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario».
Diritto slovacco
5
Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, dello zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore (legge n. 315/2001 relativa al corpo dei vigili del fuoco e di soccorso), del 2 luglio 2001:
«L’orario di lavoro del membro [del corpo dei vigili del fuoco e di soccorso] è il periodo di tempo in cui quest’ultimo svolge l’attività di servizio pubblico ed è a disposizione dell’autorità di servizio pubblico».
6
L’articolo 86, paragrafo 2, di tale legge dispone quanto segue:
«In caso di organizzazione non uniforme dell’orario di lavoro, la durata dell’orario di servizio nei singoli giorni di servizio non può superare le 18 ore. La durata complessiva della prestazione del servizio pubblico e del servizio di guardia obbligatorio, che fa seguito immediato al servizio pubblico presso il luogo di prestazione del servizio pubblico, non può superare le 24 ore in un giorno di servizio».
7
L’articolo 92, paragrafo 1, di tale legge prevede quanto segue:
«L’autorità di servizio pubblico assegna al membro [del corpo dei vigili del fuoco e di soccorso], il servizio di guardia nell’ambito dell’attività di servizio pubblico, presso il luogo di prestazione di detta attività, che fa seguito immediato alla prestazione del servizio pubblico ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, nell’ambito dell’organizzazione dell’orario di servizio».
8
Ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 3, di detta legge:
«L’indennità per il servizio di guardia (…) non è dovuta per il tempo in cui [, nel corso del servizio di guardia,] è stata svolta la prestazione del servizio pubblico; la prestazione di servizio pubblico svolta in tali circostanze costituisce un’attività che dà luogo a lavoro straordinario».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
9
M.R., che è membro del corpo dei vigili del fuoco e di soccorso del comune di Lučenec ([OSCURATO:PERSONA]), ritiene che, in violazione dell’articolo 2, punto 1, e dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88, il servizio di guardia da lui effettuato sul suo luogo di lavoro non sia assimilato all’orario di lavoro. Pertanto, egli avrebbe subito un danno morale a causa dell’errato recepimento di tale articolo 2, punto 1, nell’ordinamento giuridico slovacco, il quale avrebbe avuto come conseguenza che la durata massima settimanale del lavoro quale definita a detto articolo 6, lettera b), sarebbe stata violata nei suoi confronti. Siffatte violazioni avrebbero, in particolare, leso il suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
10
M.R. ha proposto un ricorso dinanzi all’Okresný súd Lučenec (Tribunale circoscrizionale di Lučenec, [OSCURATO:PERSONA]), diretto al risarcimento del suo danno morale per violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo diritto a un riposo sufficiente dopo il lavoro e alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro. Per contro, egli non ha chiesto il risarcimento per le ore di servizio di guardia non conteggiate nel suo orario di lavoro, le quali hanno comportato per lui il superamento del limite di 48 ore previsto all’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 per quanto riguarda la durata massima settimanale del lavoro.
11
Con sentenza del 20 dicembre 2023, tale giudice ha constatato che, in violazione dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte nella sentenza del 21 febbraio 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82), la normativa slovacca prevedeva la possibilità di non contabilizzare, come orario di lavoro, il servizio di guardia effettuato da un vigile del fuoco sia sul suo luogo di lavoro sia a domicilio. A tal riguardo, l’Okresný súd Lučenec (Tribunale circoscrizionale di Lučenec) ha rilevato che, per ottenere un risarcimento, non era sufficiente che il servizio di guardia non fosse stato conteggiato come orario di lavoro, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88. Era altresì necessario che l’orario di lavoro, compreso il servizio di guardia, superasse la durata massima settimanale del lavoro prevista all’articolo 6, lettera b), di tale direttiva.
12
In proposito, l’Okresný súd Lučenec (Tribunale circoscrizionale di Lučenec) ha dichiarato che, durante il periodo di riferimento di cui trattasi, della durata di sei mesi, la durata dell’orario di lavoro di M.R., compreso il servizio di guardia effettuato da quest’ultimo, superava di 28 giorni il numero di giorni di lavoro che poteva essere effettuato durante tale periodo, in violazione dell’articolo 6, lettera b), di detta direttiva, e che tale superamento aveva oggettivamente dovuto incidere sulla vita privata e familiare di M.R.
13
Di conseguenza, tale giudice ha condannato la Repubblica slovacca a versare a M.R. una somma a titolo di risarcimento del suo danno morale, calcolata tenendo conto, da un lato, dell’entità di detto superamento e, dall’altro, della perdita della speranza di una modifica della normativa nazionale, in considerazione della mancanza di una siffatta modifica nonostante la giurisprudenza della Corte derivante in particolare dalla sentenza del 21 febbraio 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82).
14
Il Ministero dell’Interno della Repubblica slovacca ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] súd v [OSCURATO:PERSONA] (Corte regionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) che, con ordinanza del 30 maggio 2024, ha annullato detta sentenza con la motivazione che l’Okresný súd Lučenec (Tribunale circoscrizionale di Lučenec) aveva statuito
ultra petita
, in quanto M.R. non aveva fatto valere dinanzi a tale giudice né un diritto relativo alla perdita della speranza di una modifica della normativa nazionale né il diritto al risarcimento del danno morale connesso al numero di ore lavorate oltre il limite fissato all’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88. Infatti, M.R. avrebbe soltanto sostenuto di aver subito un danno morale, in particolare a causa della mancata contabilizzazione, come orario di lavoro, del servizio di guardia che aveva effettuato durante il periodo in esame. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] súd v [OSCURATO:PERSONA] (Corte regionale di [OSCURATO:PERSONA]) ha ritenuto che il danno morale causato dall’incompatibilità del diritto nazionale con l’articolo 2, punto 1, di tale direttiva dovesse dar luogo a un risarcimento senza che occorresse constatare una violazione dell’articolo 6, lettera b), della stessa direttiva.
15
[OSCURATO:PERSONA] súd v [OSCURATO:PERSONA] (Corte regionale di [OSCURATO:PERSONA]) ha rinviato il procedimento dinanzi all’Okresný súd Lučenec (Tribunale circoscrizionale di Lučenec), giudice del rinvio, il quale nutre dubbi sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 1, e dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88. Tale giudice si chiede, in sostanza, se, come sembra aver ammesso il [OSCURATO:PERSONA] súd v [OSCURATO:PERSONA] (Corte regionale di [OSCURATO:PERSONA]), sia sufficiente, affinché M.R. ottenga il risarcimento del suo danno morale, che il suo servizio di guardia non sia stato computato come orario di lavoro, in violazione dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, o se sia necessario che anche il limite di 48 ore per un periodo di sette giorni previsto all’articolo 6, lettera b), di tale direttiva sia stato violato.
16
Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 contiene solo una definizione della nozione di «orario di lavoro», mentre l’articolo 6, lettera b), di tale direttiva prevede esplicitamente un divieto di superare i limiti fissati per quanto riguarda la durata massima settimanale del lavoro, nel senso in cui tale nozione è definita. Pertanto, tale giudice ritiene che un diritto al risarcimento per le persone interessate sussista unicamente in caso di violazione di detto articolo 6, lettera b), in combinato disposto con detto articolo 2, punto 1, e non in caso di violazione di quest’ultima disposizione considerata isolatamente.
17
In tali circostanze, l’Okresný súd Lučenec (Tribunale circoscrizionale di Lučenec) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il fatto che, in forza della normativa nazionale, il periodo di guardia di un dipendente non sia computato nell’orario di lavoro, in violazione dell’articolo 2, [punto] 1, della direttiva [2003/88], senza che sia stato accertato che, contestualmente, è stato violato, a danno allo stesso dipendente, l’articolo 6, lettera b), della detta direttiva, faccia sorgere un diritto al risarcimento nei confronti dello Stato membro per violazione del diritto dell’Unione.
2) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se il giudice nazionale, in sede di determinazione della congruità dell’importo del risarcimento dei danni, debba tener conto del numero delle ore di guardia che, in seguito alla normativa nazionale, non sono state computate nell’orario di lavoro del lavoratore, o se l’importo del risarcimento dei danni richiesto allo Stato membro debba essere determinato per la durata della violazione consistente in una normativa nazionale che consente di non computare il servizio di guardia nell’orario di lavoro del lavoratore in contrasto con la suddetta direttiva.
3) In caso di risposta negativa alla [prima questione], se il giudice nazionale, in sede di determinazione della congruità dell’importo del risarcimento dei danni, debba tener conto del numero delle ore per cui si è verificata una violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva [2003/88], o se l’importo del risarcimento richiesto allo Stato membro debba essere fissato per la durata della violazione consistente in una normativa nazionale che consente di non computare il servizio di guardia nell’orario di lavoro del lavoratore in contrasto con la suddetta direttiva».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
18
Va ricordato, in via preliminare, che il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili è inerente al sistema dei trattati sui quali quest’ultima è fondata (sentenze del 19 novembre 1991, Francovich e a. C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428, punto 35 e dell’8 settembre 2026, Ferreira da Silva e Brito e a., C‑293/24, EU:C:2026:723, punto 42).
19
Tale principio è valido per qualsiasi ipotesi di violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro, a prescindere dall’organo dello Stato membro la cui azione o omissione è all’origine di tale violazione, compreso il legislatore nazionale, e a prescindere dalla pubblica autorità cui incombe, in linea di principio, secondo il diritto dello Stato membro interessato, l’onere del risarcimento di detti danni [v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punti 32 e 63, nonché del 28 giugno 2022, Commissione/Spagna (Violazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore), C‑278/20, EU:C:2022:503, punto 30 e giurisprudenza citata].
20
Per quanto riguarda le condizioni per il sorgere della responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili, la Corte ha ripetutamente dichiarato che ai singoli lesi è riconosciuto un diritto al risarcimento purché siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica dell’Unione violata sia preordinata a conferire loro diritti, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e che esista un nesso causale diretto tra la violazione in parola e il danno subito da tali singoli (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 51 e dell’8 settembre 2026, Ferreira da Silva e Brito e a., C‑293/24, EU:C:2026:723, punto 44).
21
Queste tre condizioni sono necessarie e sufficienti per attribuire ai singoli un diritto al risarcimento, senza tuttavia escludere che la responsabilità dello Stato possa essere accertata, a condizioni meno restrittive, sulla base del diritto nazionale [sentenza del 28 giugno 2022, Commissione/Spagna (Violazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore), C‑278/20, EU:C:2022:503, punto 32 e giurisprudenza citata].
22
Fatto salvo il diritto al risarcimento, che si fonda pertanto direttamente sul diritto dell’Unione qualora siano soddisfatte le tre condizioni ricordate al punto 20 della presente sentenza, è nell’ambito della normativa interna sulla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno arrecato, restando inteso che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghi reclami di natura interna (principio di equivalenza) e non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento (principio di effettività) [sentenza del 28 giugno 2022, Commissione/Spagna (Violazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore), C‑278/20, EU:C:2022:503, punto 33 e giurisprudenza citata].
23
Occorre rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio alla luce dei principi ricordati ai punti da 18 a 22 della presente sentenza.
Sulla prima questione
24
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che esso è preordinato a conferire diritti ai singoli, cosicché la sua violazione da parte di uno Stato membro può conferire a questi ultimi un diritto al risarcimento sulla base del diritto dell’Unione, senza che sia necessario che gli stessi dimostrino la concomitante violazione dell’articolo 6, lettera b), di tale direttiva.
25
In primo luogo, l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 definisce la nozione di «orario di lavoro» come «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni». Secondo l’articolo 2, punto 2, di tale direttiva, la nozione di «periodo di riposo» è definita come «qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro».
26
In secondo luogo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo», ai sensi della direttiva 2003/88, costituiscono nozioni di diritto dell’Unione che occorre definire secondo criteri oggettivi, facendo riferimento al sistema e alla finalità di tale direttiva, intesa a stabilire prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti. Infatti, soltanto una siffatta interpretazione autonoma può assicurare la piena efficacia di detta direttiva, nonché l’applicazione uniforme di tali nozioni in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri (sentenza del 9 ottobre 2025, STAS-IV, C‑110/24, EU:C:2025:768, punto 22 e giurisprudenza citata).
27
In terzo luogo, la Corte ha evidenziato che l’articolo 2 della direttiva 2003/88 non figura fra le disposizioni di quest’ultima alle quali è consentito derogare (sentenza del 9 ottobre 2025, STAS-IV, C‑110/24, EU:C:2025:768, punto 23 e giurisprudenza citata).
28
Ne consegue che la nozione di «orario di lavoro» costituisce una delle nozioni fondamentali sulle quali si fonda l’insieme delle disposizioni della direttiva 2003/88, e che la conformità del diritto nazionale alla definizione di tale nozione è indispensabile per la corretta applicazione di tale insieme di disposizioni.
29
Tuttavia, dalla formulazione dell’articolo 2, punto 1, di detta direttiva non si può dedurre che tale disposizione sia, di per sé, preordinata a conferire diritti ai singoli, cosicché la sua violazione da parte di uno Stato membro possa conferire ai singoli un diritto al risarcimento da parte di detto Stato membro a causa di tale violazione. Infatti, l’articolo 2 della stessa direttiva, come indica il suo titolo, si limita a definire, al suo punto 1, la nozione di «orario di lavoro» ai fini di detta direttiva nel senso che essa designa «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali», senza comportare un’attribuzione dei diritti ai singoli o degli obblighi positivi o negativi a carico dei singoli, degli [OSCURATO:PERSONA] membri o delle istituzioni dell’Unione, ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte, derivante in particolare dalla sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol (C‑755/21 P, EU:C:2024:202, punto 119 e giurisprudenza citata).
30
Pertanto, risulta che, in caso di violazione del solo articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, la prima condizione per il sorgere della responsabilità dello Stato membro menzionata al punto 20 della presente sentenza non è soddisfatta.
31
Occorre tuttavia ricordare, ad ogni buon conto, che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto dell’Unione non esclude affatto che la responsabilità dello Stato per violazione di tale diritto possa sorgere a condizioni meno restrittive sulla base del diritto nazionale (sentenza del 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, punto 66), circostanza che spetterà al giudice del rinvio verificare nel caso di specie.
32
Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non è preordinato a conferire diritti ai singoli, cosicché la sua violazione da parte di uno Stato membro non può conferire a questi ultimi un diritto al risarcimento sulla base del diritto dell’Unione.
Sulla seconda questione
33
Poiché la seconda questione è stata sollevata dal giudice del rinvio in caso di risposta affermativa alla prima questione, non occorre rispondervi.
Sulla terza questione
34
Con la sua terza questione, sollevata in caso di risposta negativa alla prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che il risarcimento, a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri, dei danni morali da essi arrecati ai singoli per violazione di tale disposizione debba essere determinato conformemente al diritto nazionale, tenendo conto del numero di ore effettuato oltre il limite previsto da detta disposizione oppure della durata della violazione del diritto dell’Unione derivante dal fatto che la normativa nazionale di cui trattasi non prevede la contabilizzazione del servizio di guardia come «orario di lavoro», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva.
35
Al fine di rispondere a tale questione, spetta al giudice del rinvio verificare se le condizioni per il sorgere della responsabilità dello Stato, ricordate al punto 20 della presente sentenza, siano soddisfatte nel caso di specie.
36
In proposito, per quanto riguarda la prima condizione per il sorgere della responsabilità dello Stato, vale a dire che la norma giuridica dell’Unione violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, la Corte ha già dichiarato che l’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 costituisce una norma del diritto sociale dell’Unione che conferisce ai singoli diritti che essi possono far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali sulla base del rilievo che esso impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri un limite massimo per la durata media settimanale dell’orario di lavoro di cui deve beneficiare ogni lavoratore quale prescrizione minima (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 100, nonché del 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, punti 49 e 50).
37
Pertanto, a condizione che M.R. abbia fondato il suo ricorso non solo su una violazione dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, ma anche su una violazione dell’articolo 6, lettera b), di quest’ultima, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, la prima condizione per il sorgere della responsabilità della Repubblica slovacca appare soddisfatta.
38
Per quanto riguarda la seconda condizione per il sorgere della responsabilità dello Stato, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per considerare sufficientemente qualificata una violazione del diritto dell’Unione è quello di una violazione grave e manifesta dei limiti del potere discrezionale che la norma violata comporta. Qualora l’autorità interessata disponga solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, o addirittura inesistente, la semplice violazione del diritto dell’Unione può essere sufficiente per stabilire l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di tale diritto. La valutazione da effettuare impone di prendere in considerazione il settore, le condizioni e il contesto nei quali l’obbligo in questione grava sull’autorità interessata. Inoltre, occorre tener conto, in particolare, del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, nonché dell’ampiezza del margine di discrezionalità che tale norma lascia all’autorità interessata, della complessità della situazione da disciplinare e delle difficoltà di applicazione o di interpretazione dei testi normativi (sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, punti da 126 a 128 e giurisprudenza citata).
39
In ogni caso, una violazione del diritto dell’Unione deve essere considerata sufficientemente qualificata allorché è intervenuta in manifesto contrasto con la giurisprudenza della Corte in materia (sentenza del 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, punto 52, nonché, in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e a., C‑97/24, EU:C:2025:594, punto 30 e giurisprudenza citata).
40
Dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio risulta che il servizio di guardia effettuato da M.R. per il periodo in esame, compreso tra il 1º agosto 2020 e il 30 giugno 2023, non era considerato «orario di servizio», ai sensi del diritto slovacco. Da detta decisione si evince inoltre che, durante il periodo di riferimento di cui trattasi, della durata di sei mesi, la durata dell’orario di lavoro di M.R. aveva superato la durata massima di 48 ore per un periodo di sette giorni, prevista all’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88, in violazione di tale disposizione.
41
In proposito, occorre ricordare che, nel corso del periodo compreso tra il 1º agosto 2020 e il 30 giugno 2023, la giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «orario di lavoro», in particolare per quanto riguarda i vigili del fuoco, era già consolidata. La Corte ha segnatamente precisato che «le attività esercitate dalle forze d’intervento di un servizio pubblico antincendio (…) rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88, cosicché, in via di principio, l’[articolo] 6, [lettera] b), di quest’ultima osta al superamento del limite di 48 ore previsto per la durata massima settimanale del lavoro, compresi i servizi di guardia» (sentenza del 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, punto 57).
42
Peraltro, la Corte ha altresì precisato, come menzionato al punto 27 della presente sentenza, che l’articolo 2 della direttiva 2003/88, che definisce le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo» non figura tra le disposizioni di quest’ultima alle quali è consentito derogare (sentenze del 10 settembre 2015, Federación de [OSCURATO:PERSONA] del sindicato Comisiones obreras, C‑266/14, EU:C:2015:578, punto 28 e giurisprudenza citata, nonché del 9 ottobre 2025, STAS-IV, C‑110/24, EU:C:2025:768, punto 23 e giurisprudenza citata).
43
Se, tenuto conto della giurisprudenza ricordata ai punti 41 e 42 della presente sentenza, risultasse che l’inosservanza delle prescrizioni dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 nel periodo compreso tra il 1º agosto 2020 e il 30 giugno 2023 è avvenuta in manifesto contrasto con la giurisprudenza della Corte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, sarebbe accertata l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione.
44
Di conseguenza, la seconda condizione per il sorgere della responsabilità dello Stato, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 20 della presente sentenza, sarebbe soddisfatta.
45
Per quanto riguarda la terza condizione per il sorgere della responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione, spetta al giudice del rinvio verificare se, come sembra emergere dalla decisione di rinvio, esista un nesso di causalità tra il superamento dell’orario di lavoro previsto all’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 e il danno morale di cui M.R. chiede il risarcimento.
46
Per quanto riguarda le modalità di risarcimento del danno morale subito a causa della violazione del diritto dell’Unione, si deve rilevare, in primo luogo, che la direttiva 2003/88 non contiene alcuna particolare disposizione attinente al risarcimento del danno eventualmente subito dai lavoratori a causa di una violazione delle prescrizioni minime stabilite dalla medesima, in particolare con riguardo alla durata dell’orario di lavoro. Di conseguenza, dalle disposizioni di tale direttiva non si può dedurre che essa privilegi una forma di risarcimento rispetto ad altre (v., in tal senso, sentenze del 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, punti 44, 96 e 98, nonché del 20 giugno 2024, Artemis security, C‑367/23, EU:C:2024:529, punti 26 e 27).
47
In secondo luogo, in assenza di disposizioni di diritto dell’Unione in materia, è nell’ambito della normativa interna sulla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno arrecato, restando inteso che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghi reclami di natura interna (principio di equivalenza) e non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento (principio di effettività) [sentenze del 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, punto 62, e del 28 giugno 2022, Commissione/Spagna (Violazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore), C‑278/20, EU:C:2022:503, punti da 176 a 184].
48
In terzo luogo, la Corte ha dichiarato che il risarcimento dei danni cagionati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione deve essere adeguato al danno subito e idoneo a garantire una tutela effettiva dei loro diritti (sentenza del 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, punto 92).
49
In tale contesto, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel rispetto di tali principi, da un lato, determinare se il risarcimento del danno cagionato ad un singolo dalla violazione delle disposizioni della direttiva 2003/88 debba essere effettuato mediante la concessione di un’indennità pecuniaria e, dall’altro, definire le regole relative alla modalità di calcolo di tale risarcimento (v., per analogia, sentenza del 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, punto 94).
50
Per quanto riguarda, più in particolare, le modalità del risarcimento, a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri, dei danni da essi causati ai singoli per violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88, esse devono essere determinate, conformemente al diritto nazionale, non in funzione della durata della violazione del diritto dell’Unione derivante dal fatto che la normativa nazionale di cui trattasi non prevede la contabilizzazione del servizio di guardia come «orario di lavoro», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva, bensì in funzione del danno effettivamente e concretamente subito dai singoli interessati che presenti un nesso di causalità diretta con la violazione dell’articolo 6, lettera b), di detta direttiva e nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
51
Nel caso di specie, si potrebbe tener conto segnatamente del numero di ore effettuate oltre il limite previsto all’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88, che può incidere sulla vita privata e familiare di M.R., come risulta dalla decisione di rinvio.
52
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che il risarcimento, a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri, dei danni morali da essi arrecati ai singoli per violazione di tale disposizione deve essere determinato conformemente al diritto nazionale non in funzione della durata della violazione del diritto dell’Unione derivante dal fatto che la normativa nazionale di cui trattasi non prevede la contabilizzazione del servizio di guardia come «orario di lavoro», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva, bensì in funzione del danno effettivamente e concretamente subito dai singoli interessati che presenti un nesso di causalità diretta con la violazione dell’articolo 6, lettera b), di detta direttiva e nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
Sulle spese
53
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non è preordinato a conferire diritti ai singoli, cosicché la sua violazione da parte di uno Stato membro non può conferire a questi ultimi un diritto al risarcimento sulla base del diritto dell’Unione.
2)
L’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88
deve essere interpretato nel senso che:
il risarcimento, a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri, dei danni morali da essi arrecati ai singoli per violazione di tale disposizione deve essere determinato conformemente al diritto nazionale non in funzione della durata della violazione del diritto dell’Unione derivante dal fatto che la normativa nazionale di cui trattasi non prevede la contabilizzazione del servizio di guardia come «orario di lavoro», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva, bensì in funzione del danno effettivamente e concretamente subito dai singoli interessati che presenti un nesso di causalità diretta con la violazione dell’articolo 6, lettera b), di detta direttiva e nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
Firme
*
Lingua processuale: lo slovacco.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.