CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 luglio 2026
Cassazione n. 23487/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cilio legale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale ex lege;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1582/2021depositata il 17/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proprietario dell’unità condominialesita in Siena in via Fiorentina n.31, adì il Tribunale di Siena, deducendo chesul lastrico solare del corpo di fabbrica, sovrastante la propria abitazione,erano state realizzate opere edilizie da parte del proprietario della mansarda– [OSCURATO:PERSONA] – che avevano provocato danni alla proprietà GiovaniNumero registro generale 776/2022Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 23487/2026Data pubblicazione 18/07/2026e compromesso le strutture e la stabilità dell’intero complesso immobiliare,nonché leso il diritto di proprietà comune sulle parti condominiali ed, inparticolare, del lastrico solare; dedusse, altresì, l’illegittimo ampliamentovolumetrico adiacente alla proprietà Minucci, in spregio alla normativaurbanistica ed edilizia; richiedendo, pertanto, la demolizione dell’interaopera ed il risarcimento del danno ed, in subordine, il pagamentodell’indennità di cui all’art.1127, comma 4, c.c..[OSCURATO:PERSONA], con chiamata in causa dell’impresaesecutrice dei lavori, la causa, istruita attraverso l’escussione di testi el’espletamento di due CTU, venne decisa dal Tribunale di Siena con sentenzan. 166/2019, che, per quanto qui rileva, accolse la domanda attoreaunicamente in ordine ai danni lamentati ed accertati come conseguenza deilavori di edilizia svolti su incarico del convenuto, respingendo le domande,relative all’asserita natura condominiale del lastrico solare, edall’illegittimità urbanistico-edilizia dell’ampliamento compiuto dalconvenuto.2. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], il quale, oltre ad insistere per lanatura condominiale del lastrico solare dove era stato realizzatol’ampliamento, ribadiva la richiesta di dichiarazione di illegittimità dellacostruzione realizzata dal convenuto [OSCURATO:PERSONA], in particolare, inquanto contrastante con le condizioni statiche e di sicurezza sismicadell’edificio e di parti di esso (come da conclusioni pag.8 C.T.U. Ing. Nigi) ecomunque in violazione delle previsioni di cui all’art. 1127 c.c. e dellanormativa antisismica.[OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Firenze, ribadita lanatura privata del lastrico solare su cui era stata realizzata la costruzione ela regolarità urbanistica dell’ampliamento in esame, in parziale riformadell’appellata sentenza, accertava che la costruzione realizzata dalconvenuto, sul lastrico solare era stata realizzata in violazione dellalegislazione sulla sicurezza sismica e pertanto, condannava FerdinandoNumero registro generale 776/2022Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 23487/2026Data pubblicazione 18/07/2026Minucci a demolire l’intera opera di ampliamento illegittimamenterealizzata.La Corte distrettuale, sul punto, facendo proprie le conclusioni del CTU,riteneva che l’intervento, effettuato fosse difforme dalle previsioni dellavigente normativa sismica regionale (da ritenersi integrativa dellaprevisione di cui all’art. 1127, comma 2, c.c.), in quanto ampliamentopercentualmente superiore a quanto ivi consentito, e che, a fronte di ciò,l’autore della nuova edificazione non avesse fornito la prova, su di luiincombente, dell’idoneità del fabbricato a fronteggiare il rischio sismico.3. Contro la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sullabase di cinque motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di MarioGiovani.Il ricorrente ha depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1127, comma 2, c.c.,anche in combinato disposto con l’art. 90 del DPR 380/2001, per avere laCorte d’appello erroneamente qualificato il manufatto da lui realizzato, sullaterrazza del piano attico dell’edificio come “sopraelevazione”, in assenza dicreazione di un nuovo piano o di aumento dell’originaria altezza delfabbricato; di talché, a detta del ricorrente, non doveva applicarsi, nel casodi specie, la previsione di cui al citato comma 2 dell’art. 1127 c.c..1.1. Il motivo è infondato.Va ribadito il principio, già più volte espresso da questa Corte, secondocui, ai fini dell'art. 1127 c.c., la sopraelevazione di edificio condominiale è,costituita dalla realizzazione di nuove costruzioni nell'area sovrastante ilfabbricato, per cui l'originaria altezza dell'edificio è superata con lacopertura dei nuovi piani o con la superficie superiore terminale delimitantele nuove fabbriche (Cass. Sez. 2, 24/10/1998, n. 10568; Cass. Sez. 2,Numero registro generale 776/2022Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 23487/2026Data pubblicazione 18/07/202610/06/1997, n. 5164; Cass. Sez. 2, 07/09/2009, n. 19281), con laspecificazione che, nella definizione enunciata da Cass. Sez. U, 30/07/2007,n. 16794, la nozione di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. comprende nonsolo il caso della realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anchequello della trasformazione dei locali preesistenti, mediante l'incrementodelle superfici e delle volumetrie, che seppur indipendentementedall'aumento dell'altezza del fabbricato, comporti l'occupazione dellacolonna d'aria soprastante il fabbricato condominiale. (Cass. sez. 2, n.11490/2020, Sez. 2, n. 02000/2020, Cass. Sez. 2, n. 12202/2022).Nel caso in esame, è pacifico, in base all’accertamento in fatto compiutodalla Corte d’appello, che l’incremento volumetrico della mansardarealizzata all’ultimo piano, mediante costruzione che, in quanto realizzatasul lastrico solare dell’edificio, ha inevitabilmente occupato la colonna d’ariaa questo sovrastante, costituisca una sopraelevazione.2. Con il secondo motivo ci si duole, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della L. n. 64 del 1974, incombinato disposto con il par. 8, punto 4.1. delle [OSCURATO:PERSONA] per leCostruzioni (D.M. del Ministro delle Infrastrutture del 14.1.2008) e con ilpunto C.4.2. del D.M. del Ministro dei [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] recante“Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”, per avere la Corted’appello, in adesione alle indicazioni della CTU, erroneamente applicato lenorme che disciplinano la verifica di rispondenza sismica, in particolare oveviene prescritto di appurare preliminarmente la consistenza strutturale delfabbricato.In concreto, il ricorrente lamenta che l’erronea applicazione dellanormativa statale, facendo proprie le conclusioni del CTU, ha portato ilcollegio di secondo grado a ritenere l’intervento ampliativo effettuato dalricorrente in violazione alla normativa regionale (Delibera n. 606 del21.06.2010), avendo calcolato la quadratura aggiuntiva rispetto al lastricosolare del singolo blocco edilizio (villetta) e non parametrandolo all’interoNumero registro generale 776/2022Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 23487/2026Data pubblicazione 18/07/2026organismo edilizio, costituito dalle cinque costruzioni a schiera, marappresentanti, secondo il ricorrente, un unico corpo di fabbrica.2.1. Il motivo è infondato.La normativa antisismica regionale richiamata, pacificamenteapplicabile al caso di specie, prevedeva la possibilità di addizionivolumetriche sui lastrici solari, condizionati a specifiche preliminari verifichestatistiche e sismiche (diversificate in base alla ampiezza dell’intervento),con il limite massimo dell’ampliamento volumetrico del 30 per cento rispettodella superficie già coperta alla medesima quota.Il ricorrente afferma che l’ampliamento, ove considerato in rapporto allatotalità delle costruzioni sui lastrici solari dei cinque blocchi, sarebberientrato (in quanto inferiore al 10 per cento della superfice totale esistente)nella lettera a) del punto 5.1. della delibera suddetta, che ritenevasufficienti “mere verifiche locali per la sicurezza”.Al contrario, l’intervento, in quanto (erroneamente) parametrato alsingolo blocco edilizio (quindi all’area della mansarda già costruita sulproprio lastrico solare), era risultato superiore al 30 per cento dellasuperficie già esistente e pertanto, superiore al limite massimo diincremento edilizio, previsto dalla normativa regionale.Invero, le deduzioni dell’attore da un lato invocano, nei fatti,un’inammissibile rivalutazione nel merito, secondo la propria visuale, delleconclusioni espresse nella CTU, dall’altro utilizzano come argomenti dicontestazione, circostanze che sarebbe stato onere del ricorrente introdurrenel giudizio.Nello specifico, viene fatto rifermento sia all’art. 86 del DPR 380 del2021 (riproducente l’art. 10 della l. n. 64 del 1974), che, nel prevederel’analisi delle sollecitazioni sismiche, afferma che esse devono effettuarsiconsiderando “l’intera struttura”, sia al D.M. LL.PP. del 16.01.1996 (NormeTecniche per le costruzioni in zone sismiche), attuativo della L. n. 64 del1974 (ora trasfusa nel D.P.R. del 2001 citato), il quale stabilisce che in zoneNumero registro generale 776/2022Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 23487/2026Data pubblicazione 18/07/2026sismiche gli “edifici a contatto” debbano essere costruiti secondo duetipologie: edifici a sé stanti uniti dal giunto sismico, oppure con un unicocorpo di fabbrica.Pertanto, nella ricostruzione del ricorrente, non avendo il consulenteaccertato la consistenza strutturale dell’immobile, ed in particolare nonessendo emersa l’esistenza di un giunto sismico, l’immobile era da ritenersiquale unico corpo di fabbrica.Tale ricostruzione non coglie il ragionamento seguito dalla Cortedistrettuale, che, correttamente, è partito dal tenore precettivo dell’art.1127, comma 2, c.c., secondo cui “la sopraelevazione non è ammessa se lecondizioni statiche dell’edificio non lo consentono”.Il limite segnato dalle condizioni statiche si intende come espressivo diun divieto assoluto, cui è possibile ovviare soltanto se, con il consensounanime dei condomini, il proprietario sia autorizzato all'esecuzione delleopere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo ilfabbricato a sopportare il peso della nuova costruzione; ne consegue chedette condizioni rappresentano un limite all'esistenza stessa del diritto disopraelevazione, e non già l'oggetto di verificazione e di consolidamento peril futuro esercizio dello stesso (Cass. n. 2000 del 29/01/2020).E' parimenti consolidato l'orientamento secondo cui il divieto disopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio, previstodall'art. 1127, comma 2, c.c., debba interpretarsi non nel senso che lasopraelevazione sia vietata soltanto se le strutture dell'edificio nonconsentano di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anchenel caso in cui le strutture siano tali che, una volta elevata la nuova fabbrica,non consentano di sopportare l'urto di forze in movimento quali lesollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismicheprescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione dellecaratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sonoda considerarsi integrative dell'art. 1127, comma 2, c.c., e la loroNumero registro generale 776/2022Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 23487/2026Data pubblicazione 18/07/2026inosservanza determina una presunzione di pericolosità dellasopraelevazione, che può essere vinta esclusivamente mediante la prova,incombente sull'autore della nuova fabbrica, che non solo lasopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea afronteggiare il rischio sismico. (Cass. n. 31032 del 04/12/2024 eprecedentemente Cass. n. 2000 del 29/01/2020).In conclusione, la domanda di demolizione può essere paralizzataunicamente dalla prova di adeguatezza della sopraelevazione e dellastruttura sottostante rispetto al rischio sismico; sicché, ove detta prova nonsia acquisita, il diritto di sopraelevare non può sorgere (Cass. 2000/2020cit.).Orbene, nel nostro caso la Corte di merito ha escluso che tale prova siastata fornita, in quanto lo stesso ricorrente si duole che nel corso del giudizionon sia stata effettuata la verifica sismica, sussistendo, agli atti, solo ladocumentazione depositata al genio civile, necessaria, secondo lanormativa regionale, per l’intervento di cd. rilevanza locale, senza nulladedurre sull’esistenza di una relazione (precedente all’intervento) chePer quanto attiene alla violazione della normativa regionale antisismica,il ricorrente non prova in alcun modo che la costruzione su cui ha realizzatol’ampliamento sia da ritenersi come un unico corpo di fabbrica, ma partedal presupposto (indimostrato) che il fabbricato, in quanto realizzato in zonasismica, fosse confacente alle prescrizioni di legge, per cui in caso difabbricati a schiera (ove non costituenti un unico blocco) vi sarebbe dovutoessere il cd. giunto sismico; in carenza di accertamento della presenza diquest’ultimo, sempre secondo il ragionamento del ricorrente, la presuntaassenza dello stesso avrebbe dovuto far ritenere gli immobili come un corpounico, ai fini sismici.Allo stesso tempo, si duole che il giudice di secondo grado, sulla basedella CTU (e di come ha valutato la fisionomia dei cespiti, in relazione alNumero registro generale 776/2022Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 23487/2026Data pubblicazione 18/07/2026dettato normativo statale e regionale), abbia ritenuto di non poterconsiderare gli immobili a schiera come unico corpo di fabbrica, ritenendo,pertanto, a differenza del direttore dei lavori strutturali firmatario delprogetto presso il genio civile, che l’ampliamento effettuato non potesserientrare tra quelli previsti e legittimi in base alla normativa regionale..In sintesi, la censura non attiene ad un erroneo governo del datonormativo da parte del giudice, ma chiede di sostituire, inammissibilmente,le conclusioni, motivate nella CTU, fatte proprie dal giudice, con unasoluzione confacente all’interesse del ricorrente (Cass. 10927 del23/04/2024, Cass. n. 32505 del 22/11/2023), per giungere alla conclusionea lui più consona ai fini del calcolo della percentuale dell’ampliamento e persuperare le carenze probatorie, incombenti sullo stesso, in quanto autoredell’intervento ampliativo.3. Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivocontroverso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; nonché nullitàdella sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per carenza assoluta dimotivazione, per avere la Corte d’appello, in adesione alle risultanze di unarelazione peritale affetta da palese devianza dalla scienza delle costruzionie da carenza di accertamenti tecnici strumentali, omesso di esaminare laquestione di fatto controversa e decisiva ai fini del giudizio relativa allaconsistenza strutturale del fabbricato, nonché per avere acriticamenterecepito le risultanze della CTU sul punto.3.1. Il motivo è inammissibile.Invero, il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specificorelativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia statooggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storico rilevantesia stato comunque considerato dal giudice, non è riconducibile a taleparadigma l'omesso esame di singoli elementi istruttori - ancorché lasentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie - né il cattivoNumero registro generale 776/2022Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 23487/2026Data pubblicazione 18/07/2026esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazione delleprove non aventi natura legale. Sez. 5, n. 30837 del 25/11/2025; Sez. 2, n.17005 del 20/06/2024).Nel caso, in esame la doglianza oltre a riproporre quanto già affermatonel secondo motivo, è volta a far passare come omesso esame unacircostanza ben valutata dal giudice di secondo grado, ossia la carenza, afronte della violazione della normativa antisismica, di qualsiasiaccertamento preventivo effettuato dall’autore dell’ampliamento, circal’adeguatezza della sopraelevazione rispetto al rischio sismico, il cui oneregrava solo ed esclusivamente su quest’ultimo.4. Con il quarto motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c, si deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1127, comma 2 c. c., in combinatodisposto con gli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., per avere la Corted’appello ritenuto non assolto l’onere probatorio incombente sull’odiernoricorrente di dimostrare la mancanza di pericolosità sismica del fabbricatocondominiale.5. Con il quinto motivo si fa valere la nullità della sentenza, ex art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 196 c.p.c. e carenza assolutadi motivazione, per avere la Corte d’appello, in presenza di una relazioneperitale lacunosa e perplessa, omesso di disporre la rinnovazione della CTUin ordine all’accertamento statico e sismico dell’edificio, pur in presenza diun’apposita istanza in tal senso e senza dare di ciò alcuna motivazione.6. I motivi quarto e quinto, che possono esaminarsi congiuntamente inquanto sostanzialmente ripetitivi delle stesse doglianze, sono entrambiinammissibili.Per un verso, il ricorrente ripropone le medesime deduzioni di cui alsecondo motivo ed al terzo motivo, ponendosi in contrasto con il principio,già illustrato in tema di sopraelevazione, dell’onere probatorio sussistentein capo all’autore della sopraelevazione di provare la compatibilità sismicadello stesso, ove l’intervento sia in contrasto con la specifica legislazioneNumero registro generale 776/2022Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 23487/2026Data pubblicazione 18/07/2026antisismica. Per altro verso, egli si duole delle conclusioni tratte dal giudicedi merito in relazione al materiale probatorio prodotto in giudizio, per cuirisulta sufficiente ribadire che nel ricorso per cassazione, deve ritenersiinammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostengaun'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegatial ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversainterpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio cheriporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.(Sez. 2, n. 10927 del 23/04/2024)7. Pertanto, il ricorso va rigettato.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.1, comma 17 legge n. 228/12), sussistono i presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/06/2026.Il Presidente