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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 02820/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 17/10/2022 della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza in data 18/07/2019 del Tribunale di Castrovillari, che lo aveva condannato per il reato di truffa.

Deduce:

1. Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen..

2. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha argomentato circa l'inammissibilità o infondatezza del ricorso e ha chiesto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese civili,

3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.

Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente affronta plurime tematiche.

3.1. La contestazione dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato è basata di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, che non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Tanto più a fronte di un giudice di merito che, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 1 e 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per la truffa contestata. 3.2 Il motivo di ricorso con cui si lamenta la non rituale presentazione della querela, stante l'assenza di istanza punitiva, è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n.5193 del 05/12/2019 - dep.2020, Feola, Rv. 277801);

3.3. Le doglianze con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, oltre ad essere formulate in modo del tutto generico, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 2), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

5. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 17/10/2022 della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza in data 18/07/2019 del Tribunale di Castrovillari, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce: 1. Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.. 2. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha argomentato circa l'inammissibilità o infondatezza del ricorso e ha chiesto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese civili, 3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente affronta plurime tematiche. 3.1. La contestazione dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato è basata di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, che non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Tanto più a fronte di un giudice di merito che, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 1 e 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per la truffa contestata. 3.2 Il motivo di ricorso con cui si lamenta la non rituale presentazione della querela, stante l'assenza di istanza punitiva, è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n.5193 del 05/12/2019 - dep.2020, Feola, Rv. 277801); 3.3. Le doglianze con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, oltre ad essere formulate in modo del tutto generico, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 2), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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