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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2024

Cassazione n. 14234/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5257/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Belluno n. 16, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Altino n. 8, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4106/2018 depositata il 16/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Roma, accogliendo l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone,ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] che aveva chiesto l’accertamento della natura subordinata delle prestazioni formalmente rese quale lavoratore socialmente utile (LSU),rilevando, in sintesi, che non erano emerse difformità rispetto al progetto e che la ricorrente aveva svolto mansioni di operaio nel settore stradale e si era limitata a dedurre, per sostenere la natura subordinata delle prestazioni, di avere lavorato con le stesse modalità dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] e di essere stata inserita nell’organizzazione dell’ente, circostanza questa di per sé non sufficiente a dimostrare la subordinazione;

2. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con sette motivi, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Ritenuto che:

1. con il primo motivo si deduce la nullità e/o inesistenza della motivazione per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ; in particolare, si assume che la Corte d’appello si è limitata a rinviare, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ad altro precedente relativo a fattispecie non assimilabile a quella oggetto di causa perché in questo caso la ricorrente non aveva mai affermato di aver svolto mansioni di operaia addetta alla manutenzione del manto stradale e non aveva rivendicato la retribuzione spettante ad un dipendente inquadrato nel livello A del C.C.N.L. di comparto, bensì aveva sostenuto di essere stata utilizzata con mansioni di impiegata in uffici diversi e di aver chiesto il riconoscimento della retribuzione parametrata al livello Bdel C.C.N.L.;

2. con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., eccependo la nullità della sentenza impugnata perché motivata sulla base di circostanze riferite e verificatesi in altro procedimento e completamente scollegate dalla controversia in esame;

3. con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. perché la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare fatti decisivi e oggetto di discussione tra le parti, ossia l’assegnazione incontestata a mansioni di impiegata amministrativa presso gli uffici dell’ente appellante;

4. con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 166 cod. proc. civ., in quanto si addebita alla sentenza impugnata di non avere esaminato la documentazione prodotta in ordine al progetto di “recupero e manutenzione del patrimonio artistico, edilizio e vario provinciale, tutela ambientale e servizi alle scuole”, in relazione al quale la ricorrente era stata avviata al lavoro;

5. con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere la Corte d’appello erroneamente affermato che era onere della ricorrente produrre il progetto LSU; in particolare, la ricorrente sostiene che, provato l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore, incombe a quest’ultimo dimostrare che la prestazione era stata validamente resa sulla base di un titolo diverso;

6. con il sesto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2126 cod. civ. perché doveva trovare applicazione la norma indicata in rubrica una volta dimostrato che il rapporto di fatto si era svolto per oltre tredici anni nelle forme della subordinazione e la ricorrente era stata utilizzata per fronteggiare esigenze di carattere ordinario;

7. infine, con il settimo mezzo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., perché era mancata ogni statuizione sulla domanda subordinata formulata ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.;

8. per la valutazione di talune censure, che evocano errores in procedendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si richiede l’esame diretto degli atti processuali, con l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, attesa la rituale richiesta di trasmissione ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149del 2022.

P.Q.M.

Manda alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio presso la Corte d’appello d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5257/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Belluno n. 16, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Altino n. 8, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4106/2018 depositata il 16/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Roma, accogliendo l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone,ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] che aveva chiesto l’accertamento della natura subordinata delle prestazioni formalmente rese quale lavoratore socialmente utile (LSU),rilevando, in sintesi, che non erano emerse difformità rispetto al progetto e che la ricorrente aveva svolto mansioni di operaio nel settore stradale e si era limitata a dedurre, per sostenere la natura subordinata delle prestazioni, di avere lavorato con le stesse modalità dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] e di essere stata inserita nell’organizzazione dell’ente, circostanza questa di per sé non sufficiente a dimostrare la subordinazione; 2. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con sette motivi, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Ritenuto che: 1. con il primo motivo si deduce la nullità e/o inesistenza della motivazione per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ; in particolare, si assume che la Corte d’appello si è limitata a rinviare, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ad altro precedente relativo a fattispecie non assimilabile a quella oggetto di causa perché in questo caso la ricorrente non aveva mai affermato di aver svolto mansioni di operaia addetta alla manutenzione del manto stradale e non aveva rivendicato la retribuzione spettante ad un dipendente inquadrato nel livello A del C.C.N.L. di comparto, bensì aveva sostenuto di essere stata utilizzata con mansioni di impiegata in uffici diversi e di aver chiesto il riconoscimento della retribuzione parametrata al livello Bdel C.C.N.L.; 2. con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., eccependo la nullità della sentenza impugnata perché motivata sulla base di circostanze riferite e verificatesi in altro procedimento e completamente scollegate dalla controversia in esame; 3. con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. perché la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare fatti decisivi e oggetto di discussione tra le parti, ossia l’assegnazione incontestata a mansioni di impiegata amministrativa presso gli uffici dell’ente appellante; 4. con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 166 cod. proc. civ., in quanto si addebita alla sentenza impugnata di non avere esaminato la documentazione prodotta in ordine al progetto di “recupero e manutenzione del patrimonio artistico, edilizio e vario provinciale, tutela ambientale e servizi alle scuole”, in relazione al quale la ricorrente era stata avviata al lavoro; 5. con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere la Corte d’appello erroneamente affermato che era onere della ricorrente produrre il progetto LSU; in particolare, la ricorrente sostiene che, provato l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore, incombe a quest’ultimo dimostrare che la prestazione era stata validamente resa sulla base di un titolo diverso; 6. con il sesto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2126 cod. civ. perché doveva trovare applicazione la norma indicata in rubrica una volta dimostrato che il rapporto di fatto si era svolto per oltre tredici anni nelle forme della subordinazione e la ricorrente era stata utilizzata per fronteggiare esigenze di carattere ordinario; 7. infine, con il settimo mezzo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., perché era mancata ogni statuizione sulla domanda subordinata formulata ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.; 8. per la valutazione di talune censure, che evocano errores in procedendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si richiede l’esame diretto degli atti processuali, con l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, attesa la rituale richiesta di trasmissione ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149del 2022. P.Q.M. Manda alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio presso la Corte d’appello d
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