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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30818/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto di quello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito dell'arresto avvenuto nella flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale e di ricettazione in concorso, in data 5 giugno 2020 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano presentati dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Brescia per la convalida ed il conseguente giudizio direttissimo.

Con sentenza in data 17 luglio 2020, il Tribunale di Brescia, in sede di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del solo reato di resistenza a pubblico ufficiale (capo a)) condannandolo con la diminuente per il rito a mesi otto e giorni dieci di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.337 cod. pen. nonché del reato di furto aggravato (così riqualificata l'originaria imputazione) e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 1200,00 di multa.

Interposto gravame da parte degli imputati, la Corte d'appello di Brescia, si limitava a rideterminare la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuti i reati a lui ascritti uniti dal vincolo della continuazione, confermando per il resto la sentenza impugnata.

I fatti come ricostruiti nelle sentenze di merito sono i seguenti: in data 4 giugno 2020 personale in borghese della [OSCURATO:PERSONA] di Cremona notava nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], già noto alle forze dell'ordine, e lo seguiva.

Una volta rintracciato in un parcheggio dinanzi ad una trattoria di Milzano in compagnia di altro soggetto noto, ovvero [OSCURATO:PERSONA], e riscontrato che la targa apposta al veicolo apparteneva ad altro veicolo, e cioè ad un furgone [OSCURATO:PERSONA] intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di Torino, decidevano di intervenire.

I due, accortisi delle forze dell'ordine, si davano alla fuga ) separandosi: Renardi a bordo del furgone si dirigeva verso la SP 64 in direzione di Pralboino mentre il Marin fuggiva a piedi per la campagna.

Renardi. raggiunto ed intimato dell'alt con la paletta cercava di superare una delle tre vetture intervenute, poi cercava di speronare l'auto stessa procedendo a zig zag ed infine rallentava e saltava fuori dall'autocarro fuggendo nei campi.

Gli operanti raggiungevano quindi il Marin che accennava una corsa, poi si divincolava sbracciando con forza e colpendo i militari costretti a bloccarlo con energia.Veniva quindi rintracciato anche il Renardi che era salito su un'altra auto lato passeggero e tentava anche di speronare il mezzo dei Carabinieri.

All'esito il Marin ed il Renardi venivano tratti in arresto.

2. Avverso la pronuncia di appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i loro difensori, hanno proposto ricorso per cassazione con separati atti articolando rispettivamente tre motivi e quattro motivi di ricorso.

Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 521 comma 2, 522 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen..

Rileva che la Corte d'appello nel disattendere le censure difensive circa la mancata correlazione tra la contestazione di cui al capo b) dell'imputazione ed il contenuto della sentenza adduce motivazioni illogiche che si discostano dall'oggetto delle censure stesse.

In particolare, dato che il Renardi aveva ammesso di essere stato l'autore del furto dell'autocarro ed il giudice aveva riqualificato l'originaria contestazione ex art. 648 cod. pen. nella fattispecie di furto aggravato, lo stesso era stato ritenuto responsabile anche del furto della targa apposta sull'automezzo ma appartenente ad altro veicolo così interpretando l'ammissione di responsabilità dell'imputato come riferita anche alla targa.

Pertanto, l'imputato era stato condannato per un fatto nuovo, da intendersi come ulteriore fatto storico, che si affianca all'imputazione precedentemente contestata.

Con il secondo motivo deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt.625 cod. pen., 125, 192 cod.proc.pen, in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen..

Rileva che la sentenza di secondo grado, in violazione delle norme processuali in tema di valutazione della prova, ha aderito alla tesi sostenuta dal giudice di primo grado relativamente alla sussistenza dell'aggravante dell'uso della violenza sulle cose, in ciò giudicando attendibili le dichiarazioni dell'imputato solo sull'ammissione del furto dell'automezzo e non sulle relative modalità (avendo dichiarato che il mezzo aveva le chiavi inserite).

Con il terzo motivo deduce la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 133, 62 bis, art. 125 cod.proc.pen. in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen..con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]:Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e l'erronea applicazione dell'art. 337 cod.pen..

Rileva che la Corte ha errato laddove ha ritenuto sussistente il reato di resistenza a pubblico ufficiale nella condotta del Marin non avendo lo stesso adoperato alcuna violenza nell'opporsi ai pubblici ufficiali e potendo al più trattarsi di resistenza passiva.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in merito alla giudicata impossibilità di disapplicare la recidiva.

Assume che la decisione del giudice di appello di non disapplicare la recidiva appare illogica e dovuta al mero riscontro dei precedenti penali.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione circa l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. insufficienza della motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza della pena irrogata.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Marin e per il rigetto di quello del Renardi. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono entrambi nel complesso inammissibili.

Ed invero va ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17.7.2019, Boutartour, Rv. 277710).

1.1. Esaminando il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] lo stesso é comunque complessivamente manifestamente infondato.

Questa Corte ritiene che le norme che disciplinano la correlazione tra accusa e sentenza hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e il pieno esercizio del diritto di difesa, per cui non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale, ma tendendo presente la finalità alla quale sono dirette.

La violazione del principio di necessaria correlazione è del tutto insussistente quando l'imputato, pur in presenza di una ricostruzione fattuale in dibattimento diversa da quella oggetto dell'imputazione, sia venuto comunque a trovarsi nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Cass., SU., 19 ottobre 1996, [OSCURATO:PERSONA]; Cass., Sez.

U, n. 36551 del 15 Luglio 2010; Cass., Sez.

U, n. 31617 del 26 Giugno 2015).

Ed invero, ai fini della sussistenza di una violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521 cod.proc.pen., non è sufficiente qualsiasi modificazione dell'accusa originaria, ma è necessaria una modifica che pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato.

Peraltro, in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (Sez. 5, n. 36157 del 30.4.2019, Gugliotta, Rv. 277403).

Quanto alla mancata contestazione del furto della targa, la targa risulta indicata nell'originario capo di imputazione e l'ammissione dell'imputato di aver commesso il furto si estende necessariamente anche alla stessa originariamente indicata nell'imputazione e di provenienza illecita non potendo ritenersi alcuna violazione del diritto di difesa.

1.2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.

Ed invero la Corte nel comparare le dichiarazioni rese dal Renardi, secondo cui l'autocarro era stato lasciato con le chiavi inserite con quelle rese dal denunciante proprietario del veicolo, secondo cui invece vi è stata effrazione, ha ritenuto con motivazione adeguata e scevra da aporie logiche queste ultime perfettamente attendibili "non essendo per contro credibile che un autocarro venga lasciato di notte in un'area di cantiere aperto e con le chiavi inserite.." e che le dichiarazioni del Renardi sul punto appaiono motivate da finalità difensive e riduttive della pur ammessa responsabilità.

1.3. Del pari manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.

Ed invero la Corte nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche ha valutato che, quanto alla confessione resa, la stessa non ha alcuna specifica efficacia, tenuto conto che il prevenuto comunque era stato trovato a bordo di un veicolo rubato.

Quanto alla scelta del rito abbreviato, la Corte territoriale ha ritenuto che tale opzione processuale comporta già comunque la riduzione di pena, inoltre ha tenuto presente i precedenti penali dell'imputato peraltro per reati contro il patrimonio perpetrati nell'ultimo decennio.

2.1. Venendo ora al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la condotta dell'imputato, per come descritta nel verbale di arresto, integri il reato contestato, atteso che il Marin non si è limitato ad opporre una resistenza meramente passiva ma si è divincolato sbracciando con forza, colpendo agli arti i militari che per vincere la sua resistenza dovevano bloccarlo con energia.

Ed invero la condotta consistente nel mero divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria per sottrarsi al controllo, quando lo stesso si risolva in un atto di mera resistenza passiva, implicante un uso moderato di violenza non diretta contro il pubblico ufficiale non integra il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 37749 del 21.9.2010, Battista, Rv. 248596).

Ma nel caso di specie la condotta del Marin si è contraddistinta per l'uso della violenza nei confronti degli operanti. 2.2.Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Ed invero il giudice d'appello ha ben motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto di non disapplicare la recidiva tenuto conto che la condotta di resistenza a pubblico ufficiale si inserisce a pieno nel curriculum delinquenziale dell'imputato esprimendo ".. quella ribellione alle regole del vivere onestamente ed al rispetto della legge penale che si è manifestata in modo ripetuto nel passato..". 2.3.Infondato è anche il terzo motivo di ricorso.

Ed invero la Corte con motivazione logica ed adeguata ha motivato il rigetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti in ragione dello spessore criminale del prevenuto ed in difetto di indicazione di elementi anche da parte dell'imputato su cui fondare la richiesta concessione.

2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato in quanto generico traducendosi in una critica alla motivazione resa in punto di adeguatezza della pena.

Per le considerazioni svolte i ricorsi, palesemente infondati, vanno dichiarati inammissibili con la conseguente condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto di quello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito dell'arresto avvenuto nella flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale e di ricettazione in concorso, in data 5 giugno 2020 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano presentati dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Brescia per la convalida ed il conseguente giudizio direttissimo. Con sentenza in data 17 luglio 2020, il Tribunale di Brescia, in sede di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del solo reato di resistenza a pubblico ufficiale (capo a)) condannandolo con la diminuente per il rito a mesi otto e giorni dieci di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.337 cod. pen. nonché del reato di furto aggravato (così riqualificata l'originaria imputazione) e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 1200,00 di multa. Interposto gravame da parte degli imputati, la Corte d'appello di Brescia, si limitava a rideterminare la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuti i reati a lui ascritti uniti dal vincolo della continuazione, confermando per il resto la sentenza impugnata. I fatti come ricostruiti nelle sentenze di merito sono i seguenti: in data 4 giugno 2020 personale in borghese della [OSCURATO:PERSONA] di Cremona notava nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], già noto alle forze dell'ordine, e lo seguiva. Una volta rintracciato in un parcheggio dinanzi ad una trattoria di Milzano in compagnia di altro soggetto noto, ovvero [OSCURATO:PERSONA], e riscontrato che la targa apposta al veicolo apparteneva ad altro veicolo, e cioè ad un furgone [OSCURATO:PERSONA] intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di Torino, decidevano di intervenire. I due, accortisi delle forze dell'ordine, si davano alla fuga ) separandosi: Renardi a bordo del furgone si dirigeva verso la SP 64 in direzione di Pralboino mentre il Marin fuggiva a piedi per la campagna. Renardi. raggiunto ed intimato dell'alt con la paletta cercava di superare una delle tre vetture intervenute, poi cercava di speronare l'auto stessa procedendo a zig zag ed infine rallentava e saltava fuori dall'autocarro fuggendo nei campi. Gli operanti raggiungevano quindi il Marin che accennava una corsa, poi si divincolava sbracciando con forza e colpendo i militari costretti a bloccarlo con energia.Veniva quindi rintracciato anche il Renardi che era salito su un'altra auto lato passeggero e tentava anche di speronare il mezzo dei Carabinieri. All'esito il Marin ed il Renardi venivano tratti in arresto. 2. Avverso la pronuncia di appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i loro difensori, hanno proposto ricorso per cassazione con separati atti articolando rispettivamente tre motivi e quattro motivi di ricorso. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 521 comma 2, 522 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.. Rileva che la Corte d'appello nel disattendere le censure difensive circa la mancata correlazione tra la contestazione di cui al capo b) dell'imputazione ed il contenuto della sentenza adduce motivazioni illogiche che si discostano dall'oggetto delle censure stesse. In particolare, dato che il Renardi aveva ammesso di essere stato l'autore del furto dell'autocarro ed il giudice aveva riqualificato l'originaria contestazione ex art. 648 cod. pen. nella fattispecie di furto aggravato, lo stesso era stato ritenuto responsabile anche del furto della targa apposta sull'automezzo ma appartenente ad altro veicolo così interpretando l'ammissione di responsabilità dell'imputato come riferita anche alla targa. Pertanto, l'imputato era stato condannato per un fatto nuovo, da intendersi come ulteriore fatto storico, che si affianca all'imputazione precedentemente contestata. Con il secondo motivo deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt.625 cod. pen., 125, 192 cod.proc.pen, in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen.. Rileva che la sentenza di secondo grado, in violazione delle norme processuali in tema di valutazione della prova, ha aderito alla tesi sostenuta dal giudice di primo grado relativamente alla sussistenza dell'aggravante dell'uso della violenza sulle cose, in ciò giudicando attendibili le dichiarazioni dell'imputato solo sull'ammissione del furto dell'automezzo e non sulle relative modalità (avendo dichiarato che il mezzo aveva le chiavi inserite). Con il terzo motivo deduce la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 133, 62 bis, art. 125 cod.proc.pen. in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen..con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]:Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e l'erronea applicazione dell'art. 337 cod.pen.. Rileva che la Corte ha errato laddove ha ritenuto sussistente il reato di resistenza a pubblico ufficiale nella condotta del Marin non avendo lo stesso adoperato alcuna violenza nell'opporsi ai pubblici ufficiali e potendo al più trattarsi di resistenza passiva. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in merito alla giudicata impossibilità di disapplicare la recidiva. Assume che la decisione del giudice di appello di non disapplicare la recidiva appare illogica e dovuta al mero riscontro dei precedenti penali. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione circa l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. insufficienza della motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza della pena irrogata. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Marin e per il rigetto di quello del Renardi. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono entrambi nel complesso inammissibili. Ed invero va ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17.7.2019, Boutartour, Rv. 277710). 1.1. Esaminando il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] lo stesso é comunque complessivamente manifestamente infondato. Questa Corte ritiene che le norme che disciplinano la correlazione tra accusa e sentenza hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e il pieno esercizio del diritto di difesa, per cui non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale, ma tendendo presente la finalità alla quale sono dirette. La violazione del principio di necessaria correlazione è del tutto insussistente quando l'imputato, pur in presenza di una ricostruzione fattuale in dibattimento diversa da quella oggetto dell'imputazione, sia venuto comunque a trovarsi nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Cass., SU., 19 ottobre 1996, [OSCURATO:PERSONA]; Cass., Sez. U, n. 36551 del 15 Luglio 2010; Cass., Sez. U, n. 31617 del 26 Giugno 2015). Ed invero, ai fini della sussistenza di una violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521 cod.proc.pen., non è sufficiente qualsiasi modificazione dell'accusa originaria, ma è necessaria una modifica che pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. Peraltro, in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (Sez. 5, n. 36157 del 30.4.2019, Gugliotta, Rv. 277403). Quanto alla mancata contestazione del furto della targa, la targa risulta indicata nell'originario capo di imputazione e l'ammissione dell'imputato di aver commesso il furto si estende necessariamente anche alla stessa originariamente indicata nell'imputazione e di provenienza illecita non potendo ritenersi alcuna violazione del diritto di difesa. 1.2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato. Ed invero la Corte nel comparare le dichiarazioni rese dal Renardi, secondo cui l'autocarro era stato lasciato con le chiavi inserite con quelle rese dal denunciante proprietario del veicolo, secondo cui invece vi è stata effrazione, ha ritenuto con motivazione adeguata e scevra da aporie logiche queste ultime perfettamente attendibili "non essendo per contro credibile che un autocarro venga lasciato di notte in un'area di cantiere aperto e con le chiavi inserite.." e che le dichiarazioni del Renardi sul punto appaiono motivate da finalità difensive e riduttive della pur ammessa responsabilità. 1.3. Del pari manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. Ed invero la Corte nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche ha valutato che, quanto alla confessione resa, la stessa non ha alcuna specifica efficacia, tenuto conto che il prevenuto comunque era stato trovato a bordo di un veicolo rubato. Quanto alla scelta del rito abbreviato, la Corte territoriale ha ritenuto che tale opzione processuale comporta già comunque la riduzione di pena, inoltre ha tenuto presente i precedenti penali dell'imputato peraltro per reati contro il patrimonio perpetrati nell'ultimo decennio. 2.1. Venendo ora al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la condotta dell'imputato, per come descritta nel verbale di arresto, integri il reato contestato, atteso che il Marin non si è limitato ad opporre una resistenza meramente passiva ma si è divincolato sbracciando con forza, colpendo agli arti i militari che per vincere la sua resistenza dovevano bloccarlo con energia. Ed invero la condotta consistente nel mero divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria per sottrarsi al controllo, quando lo stesso si risolva in un atto di mera resistenza passiva, implicante un uso moderato di violenza non diretta contro il pubblico ufficiale non integra il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 37749 del 21.9.2010, Battista, Rv. 248596). Ma nel caso di specie la condotta del Marin si è contraddistinta per l'uso della violenza nei confronti degli operanti. 2.2.Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Ed invero il giudice d'appello ha ben motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto di non disapplicare la recidiva tenuto conto che la condotta di resistenza a pubblico ufficiale si inserisce a pieno nel curriculum delinquenziale dell'imputato esprimendo ".. quella ribellione alle regole del vivere onestamente ed al rispetto della legge penale che si è manifestata in modo ripetuto nel passato..". 2.3.Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Ed invero la Corte con motivazione logica ed adeguata ha motivato il rigetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti in ragione dello spessore criminale del prevenuto ed in difetto di indicazione di elementi anche da parte dell'imputato su cui fondare la richiesta concessione. 2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato in quanto generico traducendosi in una critica alla motivazione resa in punto di adeguatezza della pena. Per le considerazioni svolte i ricorsi, palesemente infondati, vanno dichiarati inammissibili con la conseguente condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de
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