CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 06886/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 17778/2020 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliatain Roma, via della Mendola n. 32, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Tritto- ricorrente principale e controricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in personadell’amministratore [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamenteall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente principale e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 759/2020,depositata il 18.3.2020;Numero registro generale 17778/2020Numero sezionale 4328/2025Numero di raccolta generale 6886/2026Data pubblicazione 23/03/2026udita la relazione svolta, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso principale e per l’accoglimento del ricorsoincidentale;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv.[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [la società] ottenne dalTribunale di Milano decreto ingiuntivo nei confronti delcondominio [OSCURATO:PERSONA] [il condominio] per ilpagamento dell’importo di € 208.440,24, in linea capitale, atitolo di corrispettivo per i servizi di gestione condominiale resinel 2013 e nei primi sei mesi del 2014, riferibili ai posti o boxauto acquistati (in diritto di superficie sul suolo di proprietàcomunale) da soggetti privati residenti nel Comune di Milano.Il condominio propose opposizione al decreto ingiuntivo,che venne parzialmente accolta dal tribunale, riducendo a €183.192 la somma capitale dovuta alla società ricorrente, inragione dell’importo di € 42 al mese per ciascun posto auto, inluogo dell’importo di € 48,56 al mese oggetto di domanda. Atale decisione pervenne il tribunale ritenendo dovuto alla societàil corrispettivo per i servizi di gestione condominiale nella misurafissata in via provvisoria nel regolamento condominialecontrattuale (e nei singoli rogiti d’acquisto), in mancanza di unsuccessivo accordo per una diversa determinazione.La sentenza di primo grado venne impugnata dalcondominio e anche la società propose impugnazioneincidentale, ma la Corte d’Appello di Milano confermò, nelmerito, la decisione di primo grado, accogliendo parzialmente ilNumero registro generale 17778/2020Numero sezionale 4328/2025Numero di raccolta generale 6886/2026Data pubblicazione 23/03/2026gravame del condominio solo con riguardo alla regolazione dellespese di lite.Contro la sentenza della corte territoriale la società haproposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.Il condominio si è difeso con controricorso contenenteanche due motivi di ricorso incidentale, ai quali la società hareplicato con apposito controricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla pubblica udienza di discussione, il Pubblico Ministero harassegnato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso principalee l’accoglimento di quello incidentale ed entrambe le partiprivate hanno depositato memoria illustrativa.La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, comeindicato in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia un viziodi «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti», ulteriormente qualificatocome «erronea ricognizione della fattispecie concreta».La ricorrente si duole che la Corte d’Appello di Milanoabbia «omesso di percepire e valutare la rilevanza dellaparticolare natura giuridica dell’Autosilo», con riferimento alfatto che l’opera era stata realizzata in project financing ex art.37-bis della legge n. 109 del 1994. Secondo la società, se ilgiudice del merito avesse considerato tale «fatto», avrebbedovuto riconoscere che la fonte del credito vantato nei confrontidel condominio va ravvisata – non già nel regolamento dicondominio, ma – nella determina dirigenziale con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva successivamente approvato il piano economico-finanziario relativo alla realizzazione dell’opera pubblica.Numero registro generale 17778/2020Numero sezionale 4328/2025Numero di raccolta generale 6886/2026Data pubblicazione 23/03/20262. Il secondo motivo di ricorso principale è rubricato«violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cuiall’art. 165 del Codice dei [OSCURATO:PERSONA] d.lgs. n. 50 del2016, art. 115 c.p.c. e artt. 1326 e 2697 c.c.».La ricorrente sostiene che il carattere vincolante anche peril condominio ed i condomini del piano economico-finanziarioapprovato dal Comune troverebbe il suo fondamento nelladisposizione del d.lgs. n. 50 del 2016 che si assume violata dallacorte d’appello. Inoltre, la società osserva che, anche a volerritenere necessario un accordo con il condominio ed i condomini,tale accordo si sarebbe concluso nei fatti, mediante ilpagamento spontaneo, e senza riserve, dei servizi resi neglianni 2009 e 2010.3. Il terzo motivo di ricorso principale denuncia un «viziodi motivazione».La società si duole che la corte territoriale abbia rilevato ilcarattere non vincolante di un parere favorevole del dirigentecomunale sulla quantificazione del corrispettivo per i servizicondominiali, senza considerare che la domanda non era affattobasata su quel documento. Aggiunge che non sarebbe«adeguatamente motivato» anche il rigetto del motivo d’appelloproposto contro il diniego della condanna del condominio alpagamento di una somma a titolo di responsabilità processualeaggravata (art. 96, comma 3, c.p.c.).4. Infine, con il quarto motivo, la ricorrente principaleprospetta una «omessa pronuncia sulla [propria] domanda dimerito», per tale indicando la richiesta «di verificare ilpresupposto logico-giuridico a base del decreto ingiuntivo delquale chiedeva la conferma e, cioè, che l’ammontare delle speseNumero registro generale 17778/2020Numero sezionale 4328/2025Numero di raccolta generale 6886/2026Data pubblicazione 23/03/2026di gestione ordinaria annue venisse determinato dal PianoEconomico Finanziario, cui era ed è demandato il compito dideterminare l’equilibrio dell’operazione di [OSCURATO:PERSONA]».5. Il ricorso principale è inammissibile.5.1. Il primo motivo denuncia un vizio di omesso esamedi un fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), senza farsicarico dell’impedimento dato dalla doppia decisione conformenei due gradi di merito (art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., quiapplicabile ratione temporis, il cui dispositivo rimane comunquein vigore – nonostante l’abrogazione dell’art. 348-ter – inquanto ora sostanzialmente riprodotto nell’art. 360, comma 4,c.p.c.).Sotto altro profilo, si deve osservare che la prospettata«particolare natura giuridica dell’Autosilo» non può essereconsiderata un «fatto», trattandosi di una valutazione, in diritto,su una determinata situazione, e che la pretesa «erronearicognizione della fattispecie concreta» non ha nulla a chevedere con il vizio di omessa pronuncia, in violazione dell’art.112 c.p.c., al quale si fa inopinatamente riferimento (non inrubrica, ma) nella illustrazione di questo primo motivo.In definitiva, il motivo non descrive un vizio della sentenzache possa essere incanalato in alcuno dei tipi di vizio elencati ainn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.5.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di unanorma di diritto (art. 165 del d.lgs. n. 50 del 2016) che non èin alcun modo presa in considerazione nella sentenza impugnatae che, del resto, non può trovare applicazione nella presentecontroversia, che origina da fatti, atti e contratti risalenti adepoca ben anteriore alla sua emanazione.Numero registro generale 17778/2020Numero sezionale 4328/2025Numero di raccolta generale 6886/2026Data pubblicazione 23/03/2026Quanto poi alla possibilità che un accordo per aggiornareil costo dei servizi condominiali sia stato raggiunto per fatticoncludenti mediante i pagamenti spontanei dei servizi resi nel2009 e nel 2010, la ricorrente non precisa sulla base di qualeprezzo unitario mensile furono effettuati quei pagamenti. Ècertamente da escludere che i pagamenti del 2009 e del 2010tenessero conto di una determina del dirigente comunale che siassume intervenuta solo nel 2013. E poiché i giudici del meritohanno riconosciuto alla società il diritto al pagamento dei serviziin misura corrispondente all’importo di € 42 al mese per postoauto, è chiaro che la società stessa non ha alcun interesse aimpugnare la sentenza per sostenere che un accordo si siaconcluso su tale minore importo.Anche il secondo motivo, pertanto, non contiene unapertinente e specifica censura contro la sentenza impugnata.5.3. Il terzo motivo prospetta un vizio di motivazione,senza tuttavia descrivere – nei suoi connotati caratteristici (v.Cass. S.u. n. 8053/2014) – un’ipotesi di totale assenza dimotivazione, unico vizio censurabile in sede di legittimità, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., dopo la riforma delsuccessivo n. 5 ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), cheha escluso la possibilità di ricorrere per cassazione contro unamotivazione «insufficiente».Con riferimento al rigetto del secondo motivo d’appello,nel ricorso la motivazione della sentenza viene esplicitamentedefinita non adeguata, ovverosia «insufficiente». Ma anche conriguardo alla decisione sulla questione di merito oggetto delprimo motivo d’appello, la ricorrente si limita a censurare laNumero registro generale 17778/2020Numero sezionale 4328/2025Numero di raccolta generale 6886/2026Data pubblicazione 23/03/2026valutazione di uno dei documenti prodotti in giudizio, senzaconfrontarsi con la motivazione della corte d’appello, che fa levaessenzialmente sul dato sostanziale dell’accordo trasfuso nelregolamento di condominio, sulla cui natura contrattualenessuno ha sollevato contestazioni.5.4. Il quarto motivo di ricorso principale riproponesostanzialmente il tema (solo) abbozzato nel primo motivo,cercando di vestirlo nei panni di una «omessa pronuncia sulladomanda di merito», indicata come la richiesta di verificare «ilpresupposto logico-giuridico a base del decreto ingiuntivo».La ricorrente confonde il rigetto (parziale) della domanda– che può essere contestato, ma in sé non è un vizio dellasentenza – con l’omessa pronuncia, che si ha solo quanto ilgiudice non accoglie e non rigetta una domanda, perché non laprende in considerazione.È appena il caso di aggiungere che la «domanda», sullaquale i giudici del merito avevano il dovere di pronunciarsi e sisono in effetti pronunciati, aveva ad oggetto l’accertamento diun credito, in una determinata misura, e la condanna delcondominio al pagamento della somma corrispondente alcredito accertato. Le ragioni in fatto e in diritto poste a sostegnodella domanda sono disattese con la decisione di rigetto delladomanda stessa e non si può ipotizzare un vizio di omessapronuncia che riguardi le singole ragioni disattese.6. Il primo motivo di ricorso incidentale è rubricato«violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», mentre il secondo motivodenuncia «violazione o falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697Numero registro generale 17778/2020Numero sezionale 4328/2025Numero di raccolta generale 6886/2026Data pubblicazione 23/03/2026c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.».7. Si deve preliminarmente rilevare che la complessivainammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorsoincidentale, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. Infatti, ilricorso incidentale è stato notificato il 23.7.2020 e, quindi,tardivamente rispetto alla notificazione della sentenza avvenutal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data dalla quale iniziò quindi a decorrere il terminebreve di sessanta giorni di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c.8. Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza (da attribuire alla ricorrente, in ragionedell’inefficacia del ricorso incidentale) e si liquidano indispositivo.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono, a carico della sola ricorrente principale, ipresupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Numero registro generale 17778/2020Numero sezionale 4328/2025Numero di raccolta generale 6886/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Oggetto:Opera pubblica –[OSCURATO:PERSONA] PresidenteParcheggio –[OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. Servizi diLUIGI [OSCURATO:PERSONA] Consigliere gestionecondominiale –[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereProject financingLUIGI D’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PUha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 17778/2020 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliatain Roma, via della Mendola n. 32, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Tritto- ricorrente principale e controricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in personadell’amministratore [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamenteall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente principale e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 759/2020,depositata il 18.3.2020;Numero registro generale 17778/2020Numero sezionale 4328/2025Numero di raccolta generale 6886/2026Data pubblicazione 23/03/2026udita la relazione svolta, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso principale e per l’accoglimento del ricorsoincidentale;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv.[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [la società] ottenne dalTribunale di Milano decreto ingiuntivo nei confronti delcondominio [OSCURATO:PERSONA] [il condominio] per ilpagamento dell’importo di € 208.440,24, in linea capitale, atitolo di corrispettivo per i servizi di gestione condominiale resinel 2013 e nei primi sei mesi del 2014, riferibili ai posti o boxauto acquistati (in diritto di superficie sul suolo di proprietàcomunale) da soggetti privati residenti nel Comune di Milano.Il condominio propose opposizione al decreto ingiuntivo,che venne parzialmente accolta dal tribunale, riducendo a €183.192 la somma capitale dovuta alla società ricorrente, inragione dell’importo di € 42 al mese per ciascun posto auto, inluogo dell’importo di € 48,56 al mese oggetto di domanda. Atale decisione pervenne il tribunale ritenendo dovuto alla societàil corrispettivo per i servizi di gestione condominiale nella misurafissata in via provvisoria nel regolamento condominialecontrattuale (e nei singoli rogiti d’acquisto), in mancanza di unsuccessivo accordo per una diversa determinazione.La sentenza di primo grado venne impugnata dalcondominio e anche la società propose impugnazioneincidentale, ma la Corte d’Appello di Milano confermò, nelmerito, la decisione di primo grado, accogliendo parzialmente ilNumero registro generale 17778/2020Numero sezionale 4328/2025Numero di raccolta generale 6886/2026Data pubblicazione 23/03/2026gravame del condominio solo con riguardo alla regolazione dellespese di lite.Contro la sentenza della corte territoriale la società haproposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.Il condominio si è difeso con controricorso contenenteanche due motivi di ricorso incidentale, ai quali la società hareplicato con apposito controricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla pubblica udienza di discussione, il Pubblico Ministero harassegnato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso principalee l’accoglimento di quello incidentale ed entrambe le partiprivate hanno depositato memoria illustrativa.La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, comeindicato in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia un viziodi «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti», ulteriormente qualificatocome «erronea ricognizione della fattispecie concreta».La ricorrente si duole che la Corte d’Appello di Milanoabbia «omesso di percepire e valutare la rilevanza dellaparticolare natura giuridica dell’Autosilo», con riferimento alfatto che l’opera era stata realizzata in project financing ex art.37-bis della legge n. 109 del 1994. Secondo la società, se ilgiudice del merito avesse considerato tale «fatto», avrebbedovuto riconoscere che la fonte del credito vantato nei confrontidel condominio va ravvisata – non già nel regolamento dicondominio, ma – nella determina dirigenziale con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva successivamente approvato il piano economico-finanziario relativo alla realizzazione dell’opera pubblica.Numero registro generale 17778/2020Numero sezionale 4328/2025Numero di raccolta generale 6886/2026Data pubblicazione 23/03/20262. Il secondo motivo di ricorso principale è rubricato«violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cuiall’art. 165 del Codice dei [OSCURATO:PERSONA] d.lgs. n. 50 del2016, art. 115 c.p.c. e artt. 1326 e 2697 c.c.».La ricorrente sostiene che il carattere vincolante anche peril condominio ed i condomini del piano economico-finanziarioapprovato dal Comune troverebbe il suo fondamento nelladisposizione del d.lgs. n. 50 del 2016 che si assume violata dallacorte d’appello. Inoltre, la società osserva che, anche a volerritenere necessario un accordo con il condominio ed i condomini,tale accordo si sarebbe concluso nei fatti, mediante ilpagamento spontaneo, e senza riserve, dei servizi resi neglianni 2009 e 2010.3. Il terzo motivo di ricorso principale denuncia un «viziodi motivazione».La società si duole che la corte territoriale abbia rilevato ilcarattere non vincolante di un parere favorevole del dirigentecomunale sulla quantificazione del corrispettivo per i servizicondominiali, senza considerare che la domanda non era affattobasata su quel documento. Aggiunge che non sarebbe«adeguatamente motivato» anche il rigetto del motivo d’appelloproposto contro il diniego della condanna del condominio alpagamento di una somma a titolo di responsabilità processualeaggravata (art. 96, comma 3, c.p.c.).4. Infine, con il quarto motivo, la ricorrente principaleprospetta una «omessa pronuncia sulla [propria] domanda dimerito», per tale indicando la richiesta «di verificare ilpresupposto logico-giuridico a base del decreto ingiuntivo delquale chiedeva la conferma e, cioè, che l’ammontare delle speseNumero registro generale 17778/2020Numero sezionale 4328/2025Numero di raccolta generale 6886/2026Data pubblicazione 23/03/2026di gestione ordinaria annue venisse determinato dal PianoEconomico Finanziario, cui era ed è demandato il compito dideterminare l’equilibrio dell’operazione di [OSCURATO:PERSONA]».5. Il ricorso principale è inammissibile.5.1. Il primo motivo denuncia un vizio di omesso esamedi un fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), senza farsicarico dell’impedimento dato dalla doppia decisione conformenei due gradi di merito (art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., quiapplicabile ratione temporis, il cui dispositivo rimane comunquein vigore – nonostante l’abrogazione dell’art. 348-ter – inquanto ora sostanzialmente riprodotto nell’art. 360, comma 4,c.p.c.).Sotto altro profilo, si deve osservare che la prospettata«particolare natura giuridica dell’Autosilo» non può essereconsiderata un «fatto», trattandosi di una valutazione, in diritto,su una determinata situazione, e che la pretesa «erronearicognizione della fattispecie concreta» non ha nulla a chevedere con il vizio di omessa pronuncia, in violazione dell’art.112 c.p.c., al quale si fa inopinatamente riferimento (non inrubrica, ma) nella illustrazione di questo primo motivo.In definitiva, il motivo non descrive un vizio della sentenzache possa essere incanalato in alcuno dei tipi di vizio elencati ainn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.5.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di unanorma di diritto (art. 165 del d.lgs. n. 50 del 2016) che non èin alcun modo presa in considerazione nella sentenza impugnatae che, del resto, non può trovare applicazione nella presentecontroversia, che origina da fatti, atti e contratti risalenti adepoca ben anteriore alla sua emanazione.Numero registro generale 17778/2020Numero sezionale 4328/2025Numero di raccolta generale 6886/2026Data pubblicazione 23/03/2026Quanto poi alla possibilità che un accordo per aggiornareil costo dei servizi condominiali sia stato raggiunto per fatticoncludenti mediante i pagamenti spontanei dei servizi resi nel2009 e nel 2010, la ricorrente non precisa sulla base di qualeprezzo unitario mensile furono effettuati quei pagamenti. Ècertamente da escludere che i pagamenti del 2009 e del 2010tenessero conto di una determina del dirigente comunale che siassume intervenuta solo nel 2013. E poiché i giudici del meritohanno riconosciuto alla società il diritto al pagamento dei serviziin misura corrispondente all’importo di € 42 al mese per postoauto, è chiaro che la società stessa non ha alcun interesse aimpugnare la sentenza per sostenere che un accordo si siaconcluso su tale minore importo.Anche il secondo motivo, pertanto, non contiene unapertinente e specifica censura contro la sentenza impugnata.5.3. Il terzo motivo prospetta un vizio di motivazione,senza tuttavia descrivere – nei suoi connotati caratteristici (v.Cass. S.u. n. 8053/2014) – un’ipotesi di totale assenza dimotivazione, unico vizio censurabile in sede di legittimità, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., dopo la riforma delsuccessivo n. 5 ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), cheha escluso la possibilità di ricorrere per cassazione contro unamotivazione «insufficiente».Con riferimento al rigetto del secondo motivo d’appello,nel ricorso la motivazione della sentenza viene esplicitamentedefinita non adeguata, ovverosia «insufficiente». Ma anche conriguardo alla decisione sulla questione di merito oggetto delprimo motivo d’appello, la ricorrente si limita a censurare laNumero registro generale 17778/2020Numero sezionale 4328/2025Numero di raccolta generale 6886/2026Data pubblicazione 23/03/2026valutazione di uno dei documenti prodotti in giudizio, senzaconfrontarsi con la motivazione della corte d’appello, che fa levaessenzialmente sul dato sostanziale dell’accordo trasfuso nelregolamento di condominio, sulla cui natura contrattualenessuno ha sollevato contestazioni.5.4. Il quarto motivo di ricorso principale riproponesostanzialmente il tema (solo) abbozzato nel primo motivo,cercando di vestirlo nei panni di una «omessa pronuncia sulladomanda di merito», indicata come la richiesta di verificare «ilpresupposto logico-giuridico a base del decreto ingiuntivo».La ricorrente confonde il rigetto (parziale) della domanda– che può essere contestato, ma in sé non è un vizio dellasentenza – con l’omessa pronuncia, che si ha solo quanto ilgiudice non accoglie e non rigetta una domanda, perché non laprende in considerazione.È appena il caso di aggiungere che la «domanda», sullaquale i giudici del merito avevano il dovere di pronunciarsi e sisono in effetti pronunciati, aveva ad oggetto l’accertamento diun credito, in una determinata misura, e la condanna delcondominio al pagamento della somma corrispondente alcredito accertato. Le ragioni in fatto e in diritto poste a sostegnodella domanda sono disattese con la decisione di rigetto delladomanda stessa e non si può ipotizzare un vizio di omessapronuncia che riguardi le singole ragioni disattese.6. Il primo motivo di ricorso incidentale è rubricato«violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», mentre il secondo motivodenuncia «violazione o falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697Numero registro generale 17778/2020Numero sezionale 4328/2025Numero di raccolta generale 6886/2026Data pubblicazione 23/03/2026c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.».7. Si deve preliminarmente rilevare che la complessivainammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorsoincidentale, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. Infatti, ilricorso incidentale è stato notificato il 23.7.2020 e, quindi,tardivamente rispetto alla notificazione della sentenza avvenutal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data dalla quale iniziò quindi a decorrere il terminebreve di sessanta giorni di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c.8. Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza (da attribuire alla ricorrente, in ragionedell’inefficacia del ricorso incidentale) e si liquidano indispositivo.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono, a carico della sola ricorrente principale, ipresupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace ilricorso incidentale;condanna la ricorrente principale al pagamento dellespese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidatein € 7.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a €200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulterioreNumero registro generale 17778/2020Numero sezionale 4328/2025Numero di raccolta generale 6886/2026Data pubblicazione 23/03/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione civile della Corte di cassazione il giorno 4.12.2025.Il Consigliere estensoreAndrea ZulianiIl PresidenteMarco MarulliP.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace ilricorso incidentale;condanna la ricorrente principale al pagamento dellespese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidatein € 7.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a €200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulterioreNumero registro generale 17778/2020Numero sezionale 4328/2025Numero di raccolta generale 6886/2026Data pubblicazione 23/03/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione civile della Corte di cassazione il giorno 4.12.2025.Il Consigliere estensoreAndrea ZulianiIl PresidenteMarco Marulli