CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46229/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti e letto il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati ascritti, ritenuta la continuazione con quelli già giudicati con sentenza della Corte di appello di Messina del 28/1172018, irrev. il 1/07/2020. 2. La difesa affida il ricorso ad un motivo, con cui deduce la violazione di legge in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alle ragioni su cu è fondata la condanna. 3. Il ricorso è inammissibile non essendo entrambe le censure consentite in sede di legittimità. 4. In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01). 5. E tanto a prescindere dall'espresso richiamo nella sentenza impugnata, anche ai fini di cui all'art. 129 cod. proc. pen., della decisione del Tribunale di Chieti in ordine alla colpevolezza dell'imputato. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il