CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2022
Cassazione n. 29285/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione, per non avere il giudice di merito dato conto dei motivi per cui ha ritenuto di non pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato, non essendo il giudice, accertata la responsabilità dell'imputato, tenuto a motivare in ordine all'esclusione della declaratoria della predetta pronuncia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2022 Il Consigliere e tensore [OSCURATO:PERSONA]