CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08109/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] Massimiliano e [OSCURATO:PERSONA], mutuatari di Cassa di Risparmio di Firenze per oltre euro trentasettemila, proposero opposizione all'esecuzione, dinanzi al Tribunale di Prato, avverso il precetto loro notificato a2 istanza del mandatario della detta Cassa di Risparmio, [OSCURATO:SOCIETA]., affermando l'usurarietà del tasso complessivo risultante dalla sommatoria dei tassi per gli interessi di mora e di quelli corrispettivi, contestando l'anatocismo e per il costo derivante dalla previsione contrattuale di estinzione anticipata del mutuo. Il Tribunale di Prato, disposta consulenza tecnico contabile di ufficio, respinse la domanda. Su impugnazione dei [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado. Ricorrono con due motivi Massimiliano e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. Per l'udienza pubblica di discussione del 16/12/2021, tenuta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, successivamente prorogato dapprima al 31 luglio 2021 [dall'art. 6, co. 1, lett. a), n. 1), del d.l. 10 aprile 2021, n. 44, conv. con modif. dalla I. 28 maggio 2021, n. 76] e poi fino al 31 dicembre 2021 [dall'art. 7, co. 1 e 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105, conv. con modif. dalla I. 16 settembre 2021, n. 126]: il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate scritte, nel senso del rigetto del ricorso, e risulta il deposito di memoria di parte controricorrente.Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 16528/2019; estensore: C. Valle I. A /411ettg5 0A5111è [OSCURATO:PERSONA] Parte controricorrente ha formulato espressa eccezione di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., in controricorso, circa la produzione (asseritamente mancata) della copia (cartacea) notificata della sentenza. L'eccezione deve essere disattesa, in quanto risulta prodotta, dalla difesa dei ricorrenti, la copia notificata della sentenza, munita di asseverazione. Il ricorso censura come segue la sentenza della Corte di Appello di Firenze. Il primo motivo afferma violazione e falsa applicazione degli artt.644 cod. pen. e 1815 cod. civ. censurando la sentenza della Corte territoriale laddove afferma che il tasso di mora da confrontare con il tasso soglia sia unicamente quello indicato nella singola pattuizione della mora, escludendo la verifica in relazione agli ulteriori oneri previsti ed escludendo la sommatoria dei tassi. Il primo mezzo appare formulato come censura di applicazione di norme di diritto pur non contenendo alcun espresso riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Il detto motivo è infondato in quanto sotto la violazione di legge ripropone censure di fatto, disattese dai giudici del merito con ampia e condivisibile motivazione. I [OSCURATO:PERSONA] richiedono, in fatto, il riesame della consulenza tecnica di ufficio che, nella loro prospettazione, sarebbe stata loro favorevole, ma non ne riportano, se non in misura estremamente sommaria, le parti salienti. La sentenza d'appello, nel ribadire il dissenso, già del Tribunale dalle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, peraltro, confuta, con adeguata argomentazione in diritto, la prospettazione dei ricorrenti, richiamando la giurisprudenza nomofilattica (Sez. U. n. 21470 del 15/09/2017 Rv. 645405 - 01 e Cass. n. 27742 del Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 16528/2019; estensore: C. Valle 30/10/2018 Rv. 651333 - 02). La censura è, peraltro, infondata anche alla stregua della più recente giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 19597 del 18/09/2020 Rv. 658833 - 01), secondo la quale: «La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della I. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.». Il primo motivo contiene anche una parte relativa al mancato computo, tra i costi rilevanti per i mutuatari della clausola penale di estinzione anticipata, ma la prospettazione è infondata, non Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 16528/2019; estensore: C. Valle trattandosi i come pure condivisibilmente affermato dal PG, di una clausola che non entra stabilmente nel sinallagma contrattuale, in quanto l'estinzione anticipata e una mera possibilità e solo nel caso di suo effettivo verificarsi l'importo prevista a fronte dell'anticipata chiusura del rapporto graverà sui mutuatari. Sul tema deve, inoltre, richiamandosi motivazione di altro provvedimento oggi deliberato (sentenza sul ricorso n. 24406 del 2019), che questa Corte ha di recente ribadito l'importanza della tutela del debitore quale espressa dalla disciplina antiusura, tale da indurre decisamente pigo ricondurre alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Sez. U., 18/09/2020, n. 19597, cit. pag. 18). In questo contesto, d'altro canto, è stata ribadita anche successivamente, la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass. n. 09237 del 20/05/2020, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 16528/2019; estensore: C. Valle effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n. 31615 del 04/11/2021). Questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Sez. U. n. 16303 del 20/06/2018, e più di recente Cass. n. 01464 del 18/01/2019). Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, ne deriva in primo luogo l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art. 2 bis, d.l. n. 185 del 2008 come conv.Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 16528/2019; estensore: C. Valle dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art.1815 cod. civ. in quanto la sentenza d'appello afferma che in caso di superamento del tasso soglia da parte del tasso di mora la nullità colpirebbe soltanto gli interessi di mora e non anche i corrispettivi. Il motivo presenta profili di aspecificità, giacché è esposto in tpressoché)meno di due facciate e anche in esso si rinvengono aspetti di carattere squisitamente fattuale. Il motivo è, inoltre, laddove non lo si ritenga del tutto aspecifico, infondato, in quanto non si misura adeguatamente con l'affermazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9237 del 20/05/2020 Rv. 657782 - 01) secondo la quale: «La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 della I. n. 108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare.». Il ricorso è pertanto, infondato, con riferimento a tutte le censure formulate. Il ricorso è, in conclusione, rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, come da dispositivo.Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 16528/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, in data 16 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]