CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18688/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o al n. 4420 / 20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), presso il quale è elettivamente domiciliata in Sant’Agata LI Battiati (CT), via Madonna di Fatima, n. 28 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domiciliain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 –resistente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 8 luglio 2021, n. 6484/6/2021; Oggetto: IRES -IRAP –rapporto tra ricorso per cassazione e revocazione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del20giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona della liquidatrice [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato la sentenza della CTR della Sicilia, che ha respinto l’appello contro la sentenza della CTP di Catania che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento notificato alla contribuente e con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rettificato – avendo riscontrato una incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dal pertinente studio di settore – la dichiarazione presentata dalla società per l’anno 2010, richiedendo maggiore IRES per € 42.872, IRAP per € 7.869, IVA per € 22.527, oltre interessi, irrogando corrispondenti sanzioni. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. 3. L’Agenzia delle entrate si è costituita fuori termine. 4. All’udienza camerale del 20 giugno 2024, al presente ricorso è stato riunito quello iscritto al n.r.g. n. 23621/2023, avente ad oggetto la sentenza di revocazione (n. 3500/2023) della medesima sentenza di appello (n. 6484/2021) impugnata nel presente giudizio. 5. Questa Corte, nel procedimento avente ad oggetto i ricorsi riuniti, ha cassato con rinvio la sentenza di revocazione e, all’esito della decisione parziale, ha disposto nuovamente la separazione del presente giudizio, sul quale occorre ora decidere con autonoma ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si fa valere la nullità della sentenza per “motivazione apparente” sull’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento, avanzata per carenza del potere di firma da parte del funzionario sottoscrittore dell’atto. In particolare, la ricorrente evidenzia che, sin dal ricorso in primo grado, avrebbe eccepito l’invalidità della delega di firma depositata in giudizio dall’Agenzia delle entrate, in quanto: non sottoscritta in alcun modo dal delegante [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate; conferita al dott. “[OSCURATO:PERSONA]”, mentre il firmatario dell’accertamento impugnato risulta essere il dott. “[OSCURATO:PERSONA]”; senza indicazione della qualifica necessaria per l’assunzione del potere delegato, della quale il d ott. [OSCURATO:PERSONA] risultava essere privo; senza indicazione dell’arco temporale per cui la delega era stata concessa, cosicché risultava impossibile la verifica della titolarità della delega al momento della firma dell’atto impugnato; senza indicazione dei limiti di delega. Secondo parte ricorrente, la CTR non avrebbe espressamente preso posizione su tutti questi profili, fornendo una motivazione meramente apparente del rigetto dell’eccezione, senza avere realmente esaminato la delega di firma e la fondatezza delle eccezioni di invalidità di quest’ultima sollevate da parte appellante. 2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, per violazione del contraddittorio endo-procedimentale, avendo l’Ufficio impositore emesso l’avviso di accertamento senza rilasciare un verbale di chiusura del contraddittorio e senza rispettare il termine di cui al citato art. 12, comma 7, omettendo anche di indicare le eventuali ragioni di urgenza. Secondo parte ricorrente, l’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 -in virtù del quale, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni al contribuente nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, ne determina, di per sé, l’illegittimità - opererebbe anche quando si sia attivato il contraddittorio in seguito alla proposta di accertamento inoltrata al contribuente a seguito dell’applicazione degli studi di settore. La decisione della CTR sarebbe stata, quindi, in contrasto con l’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, dato che, alla produzione dei documenti in data 2 dicembre 2013, era seguito un silenzio lungo quasi un anno conclusosi con la notifica diretta dell’avviso di accertamento in data 26 novembre 2014. 3. Osserva la Corte che, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di revocazione della sentenza di appello impugnata in questa sede, il giudizio di revocazione riassunto, ove correttamente condotto nel rispetto delle due fasi (rescindente e rescissoria) , potrebbe – in tesi – portare all’annullamento della sentenza impugnata e a una nuova decisione di merito, la quale, ove passasse in giudicato (per mancata impugnazione o per rigetto del ricorso per cassazione contro di essa), potrebbe determinar e la conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere nell’ambito del presente giudizio r.g.n. 4420/2022. 4. Questa Corte non ignora che, in situazioni analoghe di contemporanea pendenza e riunione in fase di legittimità di due procedimenti, originati rispettivamente dal ricorso avverso la sentenza d’appello emessa da una Commissione tributaria regionale e dal ricorso avverso la sentenza della stessa CTR sulla domandadi revocazione della medesima sentenza di secondo grado, è stata disposta la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. del procedimento relativo al ricorso avverso la sentenza d’appello, in attesa della definizione della causa revocatoria che era stata rimessa al giudice del rinvio (Sez. 5, Sentenza n. 5398 del 18/03/2016, rv. 639037 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 21169 del 5/7/2022). Tuttavia, Sez. U, Sentenza n. 29172 del 21/12/2020, Rv. 660029- 01 (cui è conforme Sez. 6-3, Ordinanza n. 35496 del 19/11/2021, Rv. 663016-01) ha affermato che il provvedimento ex art. 295 c.p.c. “esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema” e, nei precedenti innanzi citati, mancando, a rigore, il presupposto legittimante della sospensione necessaria del processo, ex art. 295 c.p.c. –non ravvisandosi un nesso di pregiudizialità- dipendenza tra le due cause –si è dovuto ripiegare “estensivamente” su un concetto (non codificato) di “pregiudizialità in senso logico”. 5. È opportuno, allora, disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa, onde consentire che il permanente interesse alla decisione del ricorso per cassazione sul merito della statuizione d’appello possa essere verificato all’esito del passaggio in giudicato dell’eventuale sentenza che sarà pronunciata dal giudice del rinvio sulla domanda di revocazionedella medesima sentenza (in termini analoghi, ma con riferimento ad un caso di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 10357 del 12/04/2019, rv. 653498 - 01). 6. Va quindi disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione del giudice del rinvio avente ad oggetto la revocazione della sentenza n. 3500/2023 depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in data 13 aprile 2023. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione del giudice del rinvio avente ad oggetto la revocazione della sentenza n. 3500/2023 depo