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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2025

Cassazione n. 26429/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.4214/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 1367/2021 depositata il 01/07/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione n. 5003/2013, con la quale il Comune di Venezia gli aveva irrogato la sanzione di euro 172,00 per la violazione prevista dall’art. 32, comma 2 del [OSCURATO:PERSONA] per la navigazione locale, consistita nel non aver esposto il prescritto contrassegno “LV”.

A sostegno dell’opposizione, l’ingiunto dedusse l’incompetenza del Comune di Venezia, ex artt. 18 e 21-septies della L. n. 241/90, in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Venezia, con sentenza n. 1231/2018, accolse l’opposizione e ritenne sussistente la competenza della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, ai sensi dell’art. 32 del [OSCURATO:PERSONA] per il Coordinamento della [OSCURATO:PERSONA] della Laguna di Venezia.

Propose appello il Comune di Venezia, resistito da [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1367/2021, accolse l’appello ed affermò la legittimità dell’ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune di Venezia, che ritenne competente ai sensi dell’art. 1 del citato [OSCURATO:PERSONA], il quale attribuisce alla Provincia il coordinamento della navigazione locale della [OSCURATO:PERSONA], ma non il potere sanzionatorio.

Secondo il Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, all’art. 32, stabilisce che l’inosservanza delle norme di cui ai precedenti commi è sanzionata, ai sensi dell’art. 53, comma 3 del D. Lgs 171/2005; la [OSCURATO:PERSONA], però, con delibera n. 4040/2008 ha delegato ai Comuni le funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale previste dal D. Lgs 171/2005, in attuazione dell’art. 1 della Regione Veneto n. 10/1977, che ha delegato ai Comuni le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Secondo il Tribunale, quindi, l’art.11 del D. Lgs 422/1997 si era limitato a delegare alla Provincia di Venezia, oggi [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, la competenza all’emanazione del [OSCURATO:PERSONA] volto all’elaborazione della normativa di coordinamento d’intesa con “i soggetti competenti in materia”. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Venezia sulla base di due motivi.

Il Comune di Venezia ha resistito con controricorso Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Con ordinanza interlocutoria del 20.11.2024, il collegio ha disposto la trattazione alla pubblica udienza in ragione dell’assenza di precedenti sulla questione proposta con il primo motivo, relativa all’attribuzione del potere sanzionatorio al Comune, ente diverso da quello che ha emanato il [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 32, comma 3 del D. Lgs. n. 422 del 1997, delle delibere della [OSCURATO:PERSONA] n. 4040 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 105 del D. Lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.112, nonché dell’art. 21-septies della L. 241/90; secondo la prospettazione del ricorrente, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 422/1997, la potestà di disciplinare il sistema di rilevamento dei natanti circolanti in ambito lagunare è stato delegato dallo Stato alla Provincia, ora [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, cui spetterebbe la potestà sanzionatoria, ai sensi dell’art.17, comma 4 della L. 689/81.

Il ricorrente rileva che le uniche competenze delegate dalla Regione ai Comuni riguardano i servizi di trasporto e non la disciplina dei contrassegni, per i quali dovrebbe applicarsi la disciplina speciale.

Il motivo è fondato.

La violazione contestata al ricorrente dal Comune di Venezia consiste nell’aver ormeggiato il natante nello spazio acqueo, senza apporre il contrassegno "LV" e,dunque, in violazione dell’art. 32, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] per il Coordinamento della [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia.

Al fine di ricostruire in modo sistematico il quadro normativo, come fonte del potere regolamentare e sanzionatorio, deve essere richiamato l’art. 117 Cost., che così dispone: “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”; L’art. 7 bis. del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali, l’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

L’art.17 della l. n. 689 del 1981, al terzo comma precisa che «nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente» e al successivo quarto comma che «per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco».

Dalle norme di diverso livello sopra riportate si evince lo stretto legame esistente tra il potere regolamentare e il potere sanzionatorio, in quanto una volta attribuita la competenza ad un ente locale in una determinata materia, il relativo regolamento adottato può prevedere l’applicazione di eventuali sanzioni in ragione della previsione di cui all’art. 7.bis. cit., per cui l’organo competente va individuato ai sensi dell’art. 17 cit.

Riguardo alla materia relativa al trasporto locale nella laguna veneta, l’art. 11, comma 3, del d.lgs. 422 del 1997 prevede la potestà regolamentare della Provincia di Venezia.

In attuazione di tale norma, è stato adottato il [OSCURATO:PERSONA] per il Coordinamento della [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, il quale, all’art.1, per la navigazione delle unità a motore, a vela e a remi rinvia alle norme generali del codice della navigazione e dei relativi regolamenti di attuazione, alle norme nazionali ed internazionali per la sicurezza e la prevenzione degli abbordi in mare, al codice della nautica da diporto ed al relativo regolamento di attuazione, nonché alle norme regionali in materia di navigazione interna.

L’art.32 del citato [OSCURATO:PERSONA] disciplina la materia dei contrassegni di identificazione delle unità da diporto a motore non iscritte in pubblici registri, prevendo l’obbligo del contrassegno - per le unità da diporto a motore non iscritte in pubblici registri con potenza complessiva installata superiore a 7,36 kW (10 HP)- al fine di consentire l’identificazione dell’intestatario.

Il comma 8 del citato regolamento dispone che l’inosservanza delle norme di cui ai commi precedenti viene sanzionata ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 171/2005.

Alla luce della normativa speciale, può affermarsi che la disciplina dei contrassegni è, dunque, contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] per il Coordinamento della [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, regolamento adottato in ragione della delega dello Stato all’allora Provincia.

Alla Regione è demandato il compito di dare attuazione al [OSCURATO:PERSONA] provinciale ma, non essendo competente in materia di coordinamento del trasporto locale e di sicurezza lagunare, non può delegare al Comune una materia che non le è stata conferita.

Ne consegue che, essendo esclusa ogni attribuzione in materia alla Regione, la potestà sanzionatoria spettava alla Provincia di Venezia, per cui il Comune di Venezia non era legittimato ad emettere l’ordinanza ex artt. 17 e 18 l. n. 689 del 1981.

Il ricorso, deve, pertanto, essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, previa cassazione della sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art.384 c.p.c., con l’accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento dell’ordinanza- ingiunzione n. 5003/2013 emessa dal Comune di Venezia.

E’ assorbito il secondo motivo, relativo al governo delle spese di lite, per le quali si impone un nuovo regolamento, a seguito della cassazione della sentenza e della decisione nel merito della causa.

Le spese dei giudizi di merito e di legittimità vanno integralmente compensate in ragione della novità della questione e della presenza di divergenti orientamenti nella giurisprudenza di merito.

P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla l’ordinanza- ingiunzione n. 5003/2013 emessa dal Comune di Venezia nei confronti del ricorrente.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.4214/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 1367/2021 depositata il 01/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione n. 5003/2013, con la quale il Comune di Venezia gli aveva irrogato la sanzione di euro 172,00 per la violazione prevista dall’art. 32, comma 2 del [OSCURATO:PERSONA] per la navigazione locale, consistita nel non aver esposto il prescritto contrassegno “LV”. A sostegno dell’opposizione, l’ingiunto dedusse l’incompetenza del Comune di Venezia, ex artt. 18 e 21-septies della L. n. 241/90, in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Venezia, con sentenza n. 1231/2018, accolse l’opposizione e ritenne sussistente la competenza della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, ai sensi dell’art. 32 del [OSCURATO:PERSONA] per il Coordinamento della [OSCURATO:PERSONA] della Laguna di Venezia. Propose appello il Comune di Venezia, resistito da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1367/2021, accolse l’appello ed affermò la legittimità dell’ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune di Venezia, che ritenne competente ai sensi dell’art. 1 del citato [OSCURATO:PERSONA], il quale attribuisce alla Provincia il coordinamento della navigazione locale della [OSCURATO:PERSONA], ma non il potere sanzionatorio. Secondo il Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, all’art. 32, stabilisce che l’inosservanza delle norme di cui ai precedenti commi è sanzionata, ai sensi dell’art. 53, comma 3 del D. Lgs 171/2005; la [OSCURATO:PERSONA], però, con delibera n. 4040/2008 ha delegato ai Comuni le funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale previste dal D. Lgs 171/2005, in attuazione dell’art. 1 della Regione Veneto n. 10/1977, che ha delegato ai Comuni le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative. Secondo il Tribunale, quindi, l’art.11 del D. Lgs 422/1997 si era limitato a delegare alla Provincia di Venezia, oggi [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, la competenza all’emanazione del [OSCURATO:PERSONA] volto all’elaborazione della normativa di coordinamento d’intesa con “i soggetti competenti in materia”. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Venezia sulla base di due motivi. Il Comune di Venezia ha resistito con controricorso Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Con ordinanza interlocutoria del 20.11.2024, il collegio ha disposto la trattazione alla pubblica udienza in ragione dell’assenza di precedenti sulla questione proposta con il primo motivo, relativa all’attribuzione del potere sanzionatorio al Comune, ente diverso da quello che ha emanato il [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 32, comma 3 del D. Lgs. n. 422 del 1997, delle delibere della [OSCURATO:PERSONA] n. 4040 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 105 del D. Lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.112, nonché dell’art. 21-septies della L. 241/90; secondo la prospettazione del ricorrente, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 422/1997, la potestà di disciplinare il sistema di rilevamento dei natanti circolanti in ambito lagunare è stato delegato dallo Stato alla Provincia, ora [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, cui spetterebbe la potestà sanzionatoria, ai sensi dell’art.17, comma 4 della L. 689/81. Il ricorrente rileva che le uniche competenze delegate dalla Regione ai Comuni riguardano i servizi di trasporto e non la disciplina dei contrassegni, per i quali dovrebbe applicarsi la disciplina speciale. Il motivo è fondato. La violazione contestata al ricorrente dal Comune di Venezia consiste nell’aver ormeggiato il natante nello spazio acqueo, senza apporre il contrassegno "LV" e,dunque, in violazione dell’art. 32, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] per il Coordinamento della [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia. Al fine di ricostruire in modo sistematico il quadro normativo, come fonte del potere regolamentare e sanzionatorio, deve essere richiamato l’art. 117 Cost., che così dispone: “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”; L’art. 7 bis. del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali, l’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. L’art.17 della l. n. 689 del 1981, al terzo comma precisa che «nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente» e al successivo quarto comma che «per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco». Dalle norme di diverso livello sopra riportate si evince lo stretto legame esistente tra il potere regolamentare e il potere sanzionatorio, in quanto una volta attribuita la competenza ad un ente locale in una determinata materia, il relativo regolamento adottato può prevedere l’applicazione di eventuali sanzioni in ragione della previsione di cui all’art. 7.bis. cit., per cui l’organo competente va individuato ai sensi dell’art. 17 cit. Riguardo alla materia relativa al trasporto locale nella laguna veneta, l’art. 11, comma 3, del d.lgs. 422 del 1997 prevede la potestà regolamentare della Provincia di Venezia. In attuazione di tale norma, è stato adottato il [OSCURATO:PERSONA] per il Coordinamento della [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, il quale, all’art.1, per la navigazione delle unità a motore, a vela e a remi rinvia alle norme generali del codice della navigazione e dei relativi regolamenti di attuazione, alle norme nazionali ed internazionali per la sicurezza e la prevenzione degli abbordi in mare, al codice della nautica da diporto ed al relativo regolamento di attuazione, nonché alle norme regionali in materia di navigazione interna. L’art.32 del citato [OSCURATO:PERSONA] disciplina la materia dei contrassegni di identificazione delle unità da diporto a motore non iscritte in pubblici registri, prevendo l’obbligo del contrassegno - per le unità da diporto a motore non iscritte in pubblici registri con potenza complessiva installata superiore a 7,36 kW (10 HP)- al fine di consentire l’identificazione dell’intestatario. Il comma 8 del citato regolamento dispone che l’inosservanza delle norme di cui ai commi precedenti viene sanzionata ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 171/2005. Alla luce della normativa speciale, può affermarsi che la disciplina dei contrassegni è, dunque, contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] per il Coordinamento della [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, regolamento adottato in ragione della delega dello Stato all’allora Provincia. Alla Regione è demandato il compito di dare attuazione al [OSCURATO:PERSONA] provinciale ma, non essendo competente in materia di coordinamento del trasporto locale e di sicurezza lagunare, non può delegare al Comune una materia che non le è stata conferita. Ne consegue che, essendo esclusa ogni attribuzione in materia alla Regione, la potestà sanzionatoria spettava alla Provincia di Venezia, per cui il Comune di Venezia non era legittimato ad emettere l’ordinanza ex artt. 17 e 18 l. n. 689 del 1981. Il ricorso, deve, pertanto, essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, previa cassazione della sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art.384 c.p.c., con l’accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento dell’ordinanza- ingiunzione n. 5003/2013 emessa dal Comune di Venezia. E’ assorbito il secondo motivo, relativo al governo delle spese di lite, per le quali si impone un nuovo regolamento, a seguito della cassazione della sentenza e della decisione nel merito della causa. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità vanno integralmente compensate in ragione della novità della questione e della presenza di divergenti orientamenti nella giurisprudenza di merito. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla l’ordinanza- ingiunzione n. 5003/2013 emessa dal Comune di Venezia nei confronti del ricorrente. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezion
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