CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 maggio 2023
Cassazione n. 05908/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Lecce ha annullato parzialmente il decreto di sequestro preventivo emesso in data 29 maggio 2023 dal G.i.p. presso il Tribunale di Lecce, finalizzato alla confisca anche per equivalente del profitto del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 d. Igs. 74/2000, confermando la misura in relazione dei reati di cui agli artt. 640, comma 2, n. 1 cod. pen. attribuiti a [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri indagati. 2. Ha proposto ricorso la difesa del Mazzotta deducendo violazione di legge, in relazione agli artt. 110 e 640 quater cod. pen., nonché carenza assoluta di motivazione, quanto al disposto sequestro nei confronti del ricorrente per la totalità dei profitti conseguiti da tutti gli indagati per le ipotizzate condotte dì truffa aggravata, in violazione dei principi di attribuzione delle sole condotte riferibili al Mazzotta, e quindi dei relativi profitti ove esistenti, in assenza di prova del concorso da parte del ricorrente anche nelle attività truffaldine realizzate dagli altri indagati. 2.1. Con il secondo motivo la difesa deduce violazione di legge, per assoluto difetto di motivazione, in ordine al profilo del periculum in mora. 3. In data 4 dicembre 2023 è pervenuta a mezzo PEC dichiarazione di rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal procuratore speciale dell'indagato, allegando il provvedimento del giudice di merito in data 18 novembre 2023 che ha revocato la misura cautelare reale in epoca successiva alla proposizione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, lett. a), cod. proc. pen., per sopravventa carenza di interesse, attestata dalla documentazione allegata alla dichiarazione di rinuncia della parte. 2. L'inammissibilità del ricorso, essendo stata determinata da una causa non imputabile al ricorrente (per la sopravvenuta carenza d'interesse), esclude la condanna della parte alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il rico