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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17123/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Giudice monocratico del Tribunale della medesima città del 22/09/2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, per aver contravvenuto alle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel Comune di Casavatore, cui era sottoposto e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi (violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.; violazioni ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate a causa di una errata valutazione, compiuta in ordine agli elementi di segno positivo; violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla fissazione del trattamento sanzionatorio, riconosciuto a titolo di continuazione interna per ciascuna delle violazioni indicate nel capo d'imputazione).

3. Le doglianze non possono superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente volte a denunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogicità, oltre che interamente versate in fatto e tendenti a provocare una rivalutazione nel merito ad opera di questa Corte, ossia finalizzate al compimento di una operazione non consentita in sede di legittimità.

Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter applicare l'istituto de quo, a tal fine valorizzando la moltitudine di episodi violativi delle prescrizioni, accertati a carico del soggetto.

Nella motivazione della sentenza impugnata, inoltre, viene sottolineato come non sia emerso alcun elemento positivamente valutabile, atto ad accogliere la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto agli aspetti inerenti al trattamento sanzionatorio che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - tale valutazione si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di considerazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

La motivazione, in definitiva, risulta esaustiva e priva di profili di incoerenza; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità; Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Giudice monocratico del Tribunale della medesima città del 22/09/2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, per aver contravvenuto alle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel Comune di Casavatore, cui era sottoposto e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi (violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.; violazioni ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate a causa di una errata valutazione, compiuta in ordine agli elementi di segno positivo; violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla fissazione del trattamento sanzionatorio, riconosciuto a titolo di continuazione interna per ciascuna delle violazioni indicate nel capo d'imputazione). 3. Le doglianze non possono superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente volte a denunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogicità, oltre che interamente versate in fatto e tendenti a provocare una rivalutazione nel merito ad opera di questa Corte, ossia finalizzate al compimento di una operazione non consentita in sede di legittimità. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter applicare l'istituto de quo, a tal fine valorizzando la moltitudine di episodi violativi delle prescrizioni, accertati a carico del soggetto. Nella motivazione della sentenza impugnata, inoltre, viene sottolineato come non sia emerso alcun elemento positivamente valutabile, atto ad accogliere la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Quanto agli aspetti inerenti al trattamento sanzionatorio che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - tale valutazione si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di considerazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. La motivazione, in definitiva, risulta esaustiva e priva di profili di incoerenza; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità; Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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