CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10714/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 11356/2015 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - ricorrente principale e intimata al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4, giusta procura speciale in calce al controricorso con ricorso incidentale - controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5693/13/2014, pronunciata il 24 settembre 2014 e depositata il 5 novembre 2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (di seguito, breviter, società o contribuente) in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano l'avviso di accertamento notificatole dall'Agenzia delle entrate- Direzione provinciale 1 di Milano - per maggiori imposte IRES ed IRAP per l'anno 2007, chiedendo preliminarmente l'annullamento dell'atto per vizi del procedimento di accertamento con adesione inerenti alla mancata valutazione ed al conseguente difetto di motivazione riguardo alle osservazioni della società esposte con memoria rispetto al processo verbale di contraddittorio in sede di detto procedimento, chiedendo in subordine l'annullamento dei rilievi di cui all'atto impositivo impugnato di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 e la rideterminazione del rilievo 5, prestando acquiescenza ai rilievi numeri 6 e 7. L'adita CTP accolse il ricorso, senza entrare nel merito della natura dei singoli rilievi e delle relative censure, ritenendo fondata l'eccezione preliminare della società, secondo cui l'Ufficio non avrebbe confutato le osservazioni al PVC, con conseguente violazione del procedimento ad esso sottostante, compensando tra le parti le spese del giudizio. Avverso la sentenza di primo grado l'Agenzia delle entrate propose appello principale dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia, ove, nel costituirsi, l'appellata società, oltre a riproporre tutte le questioni oggetto dell'originaria impugnazione rimaste assorbite, spiegò altresì appello incidentale chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza limitatamente alle spese del giudizio, ritenendo ingiustificata la disposta compensazione delle spese, stante l'integrale soccombenza dell'Ufficio. La CTR della Lombardia, con sentenza n. 5693/13/2014, depositata il 5 novembre 2014, non notificata, accolse parzialmente l'appello principale dell'Ufficio, ritenendo che l'avviso di accertamento andasse confermato, fatta eccezione per il rilievo n. 4, riguardante la ripresa a tassazione per intero, ai fini IRES ed IRAP, della svalutazione delle rimanenze di magazzino per euro 323.514,00, rigettando l'appello incidentale di controparte sulle spese, che compensò anche per il grado d'appello. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso principale per cassazione, affidato a tre motivi, cui la società resiste con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale, affidato a quattro motivi, ciascuno dei quali articolato in duplice ordine di censure, rispetto al quale l'Amministrazione è rimasta intimata. Avviato il giudizio alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità dell'adunanza fissata, la società ha altresì depositato tempestiva memoria, ai sensi dell'art. 380-bis. 1, cod. proc. civ. Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso principale l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 92, 109 e 110, del d.P.R. n. 917/1986, 2697, 2727 e 2729, cod. civ., in combinato disposto, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata, annullando il rilievo n. 4, ha riconosciuto legittima la svalutazione delle rimanenze di magazzino, che poteva invece essere ammessa nei limiti di cui all'art. 92, comma 5, del citato d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), nella formulazione applicabile ratione temporis, incombendo alla contribuente l'onere di dimostrare il valore normale medio nell'ultimo mese di esercizio del tipo dei beni interessati dalla svalutazione. 2.Con il secondo motivo di ricorso principale l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 92, 109 e 110, del d.P.R. n. 917/1986, 2697 cod. civ., in combinato disposto, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha annullato il rilievo di cui sopra in toto sebbene avesse affermato, quantunque astrattamente e genericamente, che la ripresa a tassazione dell'intera svalutazione non fosse corretta, ciò comportando, per implicito, che, per una parte della ripresa a tassazione, non vi fosse prova d'inesattezza. 3. Con il terzo motivo di ricorso principale l'Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 36, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando che la sentenza impugnata, nella parte relativa al capo di decisione sfavorevole all'Amministrazione, non chiarisce esattamente quale fosse il thema decidendi, risolvendosi in un mero coacervo di affermazioni apodittiche, spesso vaghe, generiche ed irrazionali, sì da incorrere nel vizio di difetto assoluto di motivazione o di motivazione meramente parvente.4. Con il primo motivo di ricorso incidentale la società, con riferimento alla conferma della pretesa di cui al rilievo 1 dell'avviso di accertamento, concernente perdite su crediti indeducibili per euro 25.3670,00, ai fini IRES, denuncia: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della I. 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 97 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la sentenza impugnata rilevato la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento in ordine alle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni al PVC formulate ai sensi dell'art. 12 della I. n. 212/200, limitandosi al mero richiamo di documenti di prassi, senza "calare" in dettaglio detta prassi sul caso concreto in esame e senza nemmeno allegare la prassi richiamata a motivazione della propria pretesa; b) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avendo la sentenza impugnata omesso di dar conto del fatto che l'avviso di accertamento avesse trascurato di motivare riguardo all'osservazione della contribuente riguardo all'irragionevolezza di procedere a recupero forzoso di crediti inferiori ad euro mille, nonostante il suggerimento contrario del proprio legale. 5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la società, con riferimento alla conferma della pretesa di cui al rilievo n. 2 dell'avviso di accertamento, concernente perdite su crediti ritenuti non di competenza, per l'importo di euro 29.891,47, ai fini IRES, denuncia: a) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non avendo la sentenza esaminato il fatto, dedotto espressamente dalla contribuente a pag. 23 delle proprie controdeduzioni in appello, che nell'avviso di accertamento erano state richieste imposte già versate relativamente all'esercizio 2008, per cui il rilievo avrebbe dovuto essere annullato quanto meno per la parte in cui si richiedeva il pagamento di imposte comunque già versate e non solo il pagamento di sanzioni ed interessi per il ritardato versamento dell'imposta; b) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 8, comma 1e 10, comma 1, della I. n. 212/2000, e 53 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., determinata dal mancato esame nel merito del fatto indicato nella lettera precedente, avendo l'Ufficio, nell'esigere un doppio pagamento della medesima imposta, omesso di applicare la compensazione come modo di estinzione dell'obbligazione tributaria, nonché violato al tempo stesso il principio della leale collaborazione e lo stesso principio di matrice costituzionale della capacità contributiva. 6. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, la società, con riferimento alla conferma della pretesa di cui al rilievo n. 3 dell'avviso di accertamento, riguardante il disconoscimento di costì non documentati per euro 33.680,10 per interessi passivi da finanziamento, ai fini IRES ed IRAP, denuncia: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della I. n. 212/2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata, con riferimento all'omessa confutazione da parte dell'Ufficio delle osservazioni al PVC, si è limitata a ribadire l'irrilevanza della documentazione prodotta dalla contribuente riguardo al rilievo in esame, senza dar conto delle ragioni che giustificavano il giudizio circa la pretesa irrilevanza della documentazione depositata dalla contribuente al fine di confutare il rilievo in oggetto, invertendo gli oneri processuali a carico delle parti; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 1, TUIR, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo negato la CTR la deducibilità di tali costi sulla base di considerazioni relative a carenze di requisiti di forma non richiesti dalla norma del TUIR citata. 7. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, la contribuente, con riferimento alla conferma della pretesa di cui al rilievo n. 5 dell'avviso di accertamento, riguardante il disconoscimento di costi perché ritenuti non di competenza, per l'importo di euro 15.671,27 ai fini IRES ed IRAP, denuncia: a) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non avendo la sentenza esaminato il fatto, dedotto espressamente dalla contribuente a pag. 30 delle proprie controdeduzioni in appello, che nell'avviso di accertamento erano state richieste imposte già versate relativamente all'esercizio 2008, per cui il rilievo avrebbe dovuto essere annullato quanto meno per la parte in cui si richiedeva il pagamento di imposte comunque già versate e non solo il pagamento di sanzioni ed interessi per il ritardato versamento dell'imposta; c) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 8, comma l_í e 10, comma 1, della I. n. 212/2000, e 53 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., determinata dal mancato esame nel merito del fatto indicato nella lettera precedente, avendo l'Ufficio, nell'esigere un doppio pagamento della medesima imposta, omesso di applicare la compensazione come modo di estinzione dell'obbligazione tributaria, nonché violato al tempo stesso il principio della leale collaborazione e lo stesso principio di matrice costituzionale della capacità contributiva. 8. Conviene muovere, nell'esame dei motivi addotti a sostegno del ricorso principale, dal terzo motivo. 8.1. Esso è infondato. Giova riportare, in proposito, anche al fine di una migliore intelligibilità degli altri due motivi, il contenuto della motivazione resa al riguardo dalla CTR: «Rilievo n. 4 -svalutazione di magazzino per C 323.514,00 ai fini IRES ed IRAP - al riguardo pare al Collegio che quanto affermato e sostenuto dalla società sia condivisibile in quanto la società stessa non era tenuta nel 2007 alla tenuta della contabilità di magazzino e le rimanenze vennero comunque valutate al costo medio di produzione calcolato annualmente. Per altro buona parte della produzione avveniva su commessa e le pelli lavorate risultavano quindi "griffate" con la conseguenza che essendo protette da esclusiva, una volta rese dal cliente che le ha commissionate e non ritirate, non potevano più essere rivendute. La ripresa a tassazione per l'intero valore appare quindi non corretta». 8.2. Di là da alcune imprecisioni di carattere lessicale, come il ripetuto uso del verbo "parere" o "apparire", deve ritenersi che la CTR abbia espresso un sicuro giudizio circa la correttezza del modo di determinazione della svalutazione delle rimanenze di magazzino (cioè a costi specifici, in ragione del disposto di cui all'art. 92, primo comma, TUIR), senza che nella fattispecie, ai fini dell'onere della prova sulla correttezza dell'imputazione di tale componente negativa di reddito, rilevasse la contabilità di magazzino, cui la società non era tenuta. La ragione di ciò, per quanto non espressamente esposta sul punto dalla sentenza impugnata, è stata indicata nel controricorso dalla società nel fatto di operare essa con limiti di ricavi e rimanenze inferiori a quelli previsti dall'art. 1 del d.P.R. n. 695/1996, parametro oggettivo noto all'ente impositore e da questo mai contestato né nel giudizio di merito, né in sede di legittimità, ove non si è dedotto nulla in replica. 8.3. Diversamente da quanto dedotto dall'Amministrazione ricorrente, la ratio decidendi è riconoscibile e soggetta al relativo controllo, risultando la decisione conforme, quanto al rispetto dell'obbligo motivazionale, conforme al c.d. "minimo costituzionale", secondo quanto chiarito, in primis, dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza 7 aprile 2014, n. 8053. 8.4. Solo ad abundantiam la CTR ha quindi aggiunto che per parte della merce di magazzino il riferimento al valore normale fosse non praticabile, trattandosi di merce non più commerciabile perché restituita o non ritirata dal committente con marchio di esclusiva (si trattava, come dedotto dalla società, di pelli con apposto marchio FENDI). 8.5. La ragione essenziale della decisione sta, dunque, sulla questione di cui al c.d. rilievo n. 4, nell'affermata correttezza della valutazione delle rimanenze di magazzino a costi specifici, cioè in ragione del disposto del primo comma dell'art. 92, rispetto al quale il quinto comma del medesimo articolo, a cui fa riferimento l'Amministrazione finanziaria nelle proprie difese, riveste carattere residuale. 9. Detta affermazione va approfondita nell'ambito dell'esame del primo motivo di ricorso. 9.1. Assume in proposito l'Agenzia delle entrate che nel caso di specie non potrebbe trovare applicazione il metodo civilistico di valutazione delle rimanenze di magazzino di cui all'art. 2426, primo comma, n. 9), cod. civ., secondo il quale «le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione», criterio che può [il corsivo è dell'estensore della presente pronuncia], essere derogato secondo i termini previsti dai successivi n. 10) e 11) della stessa disposizione rispettivamente con riferimento al costo dei beni fungibili ed ai lavori in corso su ordinazione. Secondo la ricorrente principale la disciplina civilistica risulterebbe espressamente derogata, ai fini fiscali, dall'art. 92, quinto comma,, TUIR che dovrebbe trovare applicazione nella fattispecie in esame. Detta norma stabilisce che «[s]e in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore». Il primo comma dell'art. 92 TUIR, premesso che «[l]e variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio, stabilisce quindi che «[a] tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono». 9.2. Deve farsi riferimento, in primo luogo, tanto ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRES, quanto a quella dell'IRAP, al principio di derivazione. Riguardo alla prima imposta il riferimento normativo è dato dall'art. 83, comma 1, TUIR, che, per quanto qui rileva, al primo periodo stabilisce che «MI reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione» (cioè la sezione I del capo II del Titolo II). Tra dette norme figura il succitato art. 92. Nel rapporto tra la norma di cui al comma 1 e quella di cui al successivo comma 5, come sopra testualmente riportate, è quella di cui al comma 1 che prevede come criterio generale che la valutazione delle rimanenze sia effettuata a costi specifici, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione dei criteri stabiliti dalle disposizioni seguenti, tra le quali il comma 5. 9.3. Risulta corretta, quindi, la tesi della difesa della controricorrente, laddove evidenzia il carattere residuale di detta ultima disposizione rispetto a quella di cui al comma 1, con la valutazione delle rimanenze effettuata quindi in relazione al disposto dell'art. 2426, primo comma, n. 9, cod. civ., secondo il costo di acquisto o di produzione, non essendo nella fattispecie desumibile un minor valore di realizzazione in relazione all'andamento del mercato. 9.3.1. Né si ritiene che a diversa conclusione possa condurre l'art. 109 TUIR che, nel proprio incipit, pone come limite al principio di derivazione il fatto che le norme della summenzionata Sezione non dispongano diversamente - trovando dunque applicazione, quanto alla valutazione delle rimanenze il comma 1 dell'art. 92 secondo quanto innanzi esposto, occupandosi, per il resto, lo stesso art. 109 delle rimanenze unicamente in relazione al comma 3, laddove, riguardo a diverso profilo, è previsto che «[i] ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico». 9.4. Risulta, pertanto, legittima, la conclusione che la correttezza dell'indicazione del valore delle rimanenze di magazzino secondo le disposizioni degli artt. 2426 n. 9), cod. civ. e 92, comma 1, TUIR giustifica la deduzione delle stesse come componenti negative di reddito, non cogliendo, dunque, l'effettiva ratio decidendi l'ulteriore censura riferita alla violazione del criterio di riparto dell'onere della prova con riferimento alla mancata dimostrazione, da parte della contribuente, del valore normale delle merci, che esula dall'ambito di applicazione della valutazione delle rimanenze in relazione al disposto del comma 1 dell'art. 92 TUIR, ritenuto applicabile nella fattispecie in esame, con valutazione delle rimanenze al costo medio di produzione. 9.5. Ad analoghe conclusioni, quanto all'IRAP, si perviene, trovando applicazione nella determinazione della base imponibile il principio di derivazione dal conto economico, con le sole esclusioni, in questa sede non rilevanti, di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 446/1997 nel testo applicabile ratione temporis anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 50, lett. a) della I. n. 244/2007, secondo cui «[p]er i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7 , la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell'articolo 2425 del codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente. Detta disposizione opera anche per i soggetti non tenuti all'applicazione del citato articolo 2425». 10. Le considerazioni sopra esposte, che inducono a condividere la decisione della CTR nel capo di sentenza che ha affermato l'illegittimità, in toto, della ripresa a tassazione di cui al rilievo n. 4, comportano, pertanto, l'assorbimento del secondo motivo del ricorso principale dell'Amministrazione finanziaria. 11. Venendo all'esame del ricorso incidentale della società, il primo motivo è infondato in ciascuno dei due diversi ordini di censure. 11.1. Quanto alla dedotta violazione o falsa applicazione delle norme di diritto indicate in rubrica, va dato, infatti, seguito ulteriore all'indirizzo già espresso da questa Corte nell'affermazione del principio secondo cui «[i]n tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo» (cfr. Cass. sez. 5, ord. primo dicembre 2020, n. 27401; Cass. sez. 6-5, ord. 31 marzo 2017, n. 8378). 11.2. Ciò porta automaticamente ad escludere il carattere decisivo del denunciato vizio di omesso esame circa fatti oggetto di discussione tra le parti, vizio che comunque non sussiste, avendo dato conto la sentenza impugnata anche delle confutazioni esposte dall'Amministrazione, quand'anche sommarie in taluni casi, rispetto alle osservazioni addotte dalla contribuente avverso i rilievi rispetto ai quali la società aveva ritenuto di non poter prestare acquiescenza. 12. Il secondo motivo di ricorso incidentale è inammissibile in relazione ad entrambi i diversi ordini di censure. 12.1. La società lamenta, sotto il duplice profilo dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e della violazione o falsa applicazione di norme di diritto indicate in rubrica, l'omessa valutazione del fatto che il rilievo n. 2, con la ripresa a tassazione dei costi sopra indicati ritenuti di competenza non dell'esercizio, aveva portato l'Amministrazione a richiedere imposte già versate. 12.2. Tuttavia - ciò apparendo assorbente rispetto a qualsiasi altra considerazione - è la stessa società ad evidenziare in controricorso come la doglianza sia stata espressa (per la prima volta) solo nell'ambito delle controdeduzioni depositate dalla società in grado d'appello per resistere all'avverso gravame dell'Agenzia delle entrate. 12.3. Trattandosi di eccezione nuova proposta per la prima volta in grado d'appello ed incontrando quindi il divieto di cui all'art. 57 del d. Igs. n. 546/1992, essa non può in questa sede venire proposta come espresso motivo di ricorso incidentale avverso la sentenza impugnata. 13. Il terzo motivo di ricorso incidentale è del pari inammissibile, tendendo in realtà, in relazione a ciascuno dei due diversi profili addotti sub specie del vizio di violazione o falsa applicazione di diritto a sollecitare alla Corte, ciò che in questa sede è precluso, una diversa valutazione degli elementi istruttori con riferimento alla conferma della ripresa di cui al rilievo n. 3 (cfr. tra le molte, più di recente, Cass. sez. 5, ord. 16 settembre 2021, n. 25155; Cass. sez. lav., 3 novembre 2020, n. 24395; Cass. SU, 27 dicembre 2019, n. 34476). 14. Il quarto motivo di ricorso incidentale va infine dichiarato inammissibile, in relazione a ciascuno dei due diversi profili ivi addotti, per le medesime ragioni esposte nel paragrafo 12 e relativi sottoparagrafi, che s'intendono qui espressamente richiamate. 15. In conclusione vanno pertanto rigettati tanto il ricorso principale quanto quello il ricorso incidentale proposto dalla società. 16. Stante la soccombenza reciproca, le spese del giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti. 17. Rilevato che risulta soccombente, quanto al ricorso principale, parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione al rigetto di detto ricorso principale. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater(del d.P.R. n. 115/