CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27236/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o a l n . 7534 /2024 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. An tonio Mosetti , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo P.E.C.:[OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: PDA opposta AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente– avversola sentenza della Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 6141 / 11 /2023 , depositata in data 3 1/ 10 /2023 e non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 8 settembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Lazion. 6141 / 11 /2023 veniva rigettato l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. , avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 592 / 1 /20 1 9 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da lla contribuente contro il provvedimento di irrogazionesanzioni per l’anno 20 13 . Con tale atto l'Ufficio contestava alla contribuente la indebita compensazione di inesistenti crediti di imposta con propri debiti previdenziali per un importo superiore ad euro100.000. 2.Si legge nella sentenza impugnata che il giudice di primo grado , nel rigettare il ricorso, tra l’altro, accertava che nel periodo settembre 2012\aprile 2013 venivano inoltrati a ll’ INPS modelli F24 formalmente intestatia due società "cartiere" quali la [OSCURATO:PERSONA] s. r.l. e laMagia Confezioni s. r . l, titolari di credit i di imposta, nei quali venivano tuttavia indicati i numeri di matricola [OSCURATO:SOCIETA]. La conseguenzaera una compensazione dei debiti previdenziali [OSCURATO:SOCIETA] coni crediti di imposta in realtà vantati dalle due "cartiere". Il fatto era statoaccertato in tali termini da ll 'INPS a seguito della introduzione di una nuova procedura di controllo, che accanto alla matricola teneva contoanche del codice fiscale e che consentiva così di verificare la non coincidenzafra il soggetto titolare del cr e dito di imposta e quello che beneficiavadella compensazione. 3. Il giudice d’appello condivideva le statuizioni del giudice di primo grado. C on riferimento al lamentato difetto di motivazione, riteneva che l'atto fosse ampiamente motivato, come già il giudice di primo grado.Quanto al la conformità delle risultanze della anagrafe tributaria siacon riferimento al nominativo del consulente e sia con riferimento allacorrispondenza fra quanto inviato dal consulente e la sua effettiva volontà,concordava con la CTP che la trasmissione per via telematica delladichiarazione fiscale, comporta va una presunzione di identità tra idati risultanti all'esito della trasmissione all'anagrafe tributaria e quelli presentinel modello cartaceo sottoscritto dal la contribuente . Quindi, in caso di discordanza di dati in sede di gravame avverso la cartella di pagamento, non era l'Amministrazione finanziaria a dover fornirela prova della conformità, ma il contribuente a dover dimostrare la difformità, ex art. 2697, comma 2, c od . c iv . , prova non fornita nel caso di specie . Peraltro, il giudice evidenziava anche che la compensazione risulta va operata per l'esatto importo del debito previdenzialedella ricorrente. Aggiungeva che s olo una persona legata allasocietà poteva conoscere l'ammontare esatto del debito, ricavabile edesumibile dalla contabilità sociale , e teneva conto del l’ interesse per lasocietà ad abbattere il debito previdenziale. 4. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi, cui replica no l’Agenzia delle entratee l’agente della riscossione con un unico controricorso. Il3.6.2024 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380 - bis cod. proc. ci v ., proposta opposta dal la ricorrente con istanza di decisione del giudizio . La contribuente ha depositato memoria illustrativaa ridosso dell’udienza. Consideratoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] prende atto del deposito da parte della contribuente in data5.9.2025 di copia conforme all’originale della sentenza penale del [OSCURATO:PERSONA] n. 1519 del l’11 . 3 .2020, proc. pen. n. 7317 /1 3 R.G.R.N., passata in giudicato il 29 . 6 .202 0 e invoca l’applicazione dell’art.21-bis, comma 2, d. lgs. n. 74/2000. 2. La controversia dev’essere rinviata a nuovo ruolo posto che nelle more del giudizio è stata sollevata questione di legittimità costituzionale circa gli effetti del giudicato penale di assoluzione nel giudiziotributario, con ordinanza del 10.3.2025 della CGT di 2° grado delPiemonte e poi con ordinanza 1838/13/2025 della CGT e, a seguito di ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025 , è pendente avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la questione interpretativa dell’art.21-bis, incluso il suo effetto circa il rapporto impositivo o limitazioneal profilo sanzionatorio e la rilevanza dell’assoluzione ex art. 530,comma