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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 09915/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Novara il 24/10/2019, con cui era stata respinta la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] - che si trovava sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), presso il Carcere di Novara - di svolgere attività di ricamo nella cella dove era ristretto, proseguendo un'attività ricreativa che nella precedente frazione detentiva, patita presso il Carcere di Spoleto, gli era stata consentita.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti al fatto che le restrizioni delle attività ricreative impostegli dalla direzione del Carcere di Novara detenuto si ponevano in contrasto con i principi costituzionali applicabili ai detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., la cui applicazione imponeva di ritenere legittima l'attività di ricamo svolta dal ricorrente, che non poteva ritenersi connotata da pericolosità.

Infine, in data 24/01/2022, [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di rinunciare all'originario ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per intervenuta rinuncia.

Deve, in proposito, rilevarsi che, dopo il deposito del ricorso, perveniva rituale rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, depositata il 24/01/2022.

La rinuncia all'impugnazione di Tornese è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in cinquecento euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022.

Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Novara il 24/10/2019, con cui era stata respinta la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] - che si trovava sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), presso il Carcere di Novara - di svolgere attività di ricamo nella cella dove era ristretto, proseguendo un'attività ricreativa che nella precedente frazione detentiva, patita presso il Carcere di Spoleto, gli era stata consentita. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti al fatto che le restrizioni delle attività ricreative impostegli dalla direzione del Carcere di Novara detenuto si ponevano in contrasto con i principi costituzionali applicabili ai detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., la cui applicazione imponeva di ritenere legittima l'attività di ricamo svolta dal ricorrente, che non poteva ritenersi connotata da pericolosità. Infine, in data 24/01/2022, [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di rinunciare all'originario ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per intervenuta rinuncia. Deve, in proposito, rilevarsi che, dopo il deposito del ricorso, perveniva rituale rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, depositata il 24/01/2022. La rinuncia all'impugnazione di Tornese è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in cinquecento euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere este
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