CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 12311/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 23410/2016 proposto da: A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] di Imprese costituita tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n.92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - Contro Comune di Casarsa della Delizia, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 23410/2016 Numero sezionale 574/2022 Numero di raccolta generale 12311/2022 -controricorrente e ricorrente incidentale Data pubblicazione 14/04/2022- contro A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] di Imprese costituita tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n.92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale; -controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 420/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, pubblicata il 01/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Casarsa della Delizia (PN), a seguito di gara svoltasi in data 15.11. 2007, affidava alla [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] (quest’ultima subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] srl) il «recupero dell’ex consorzio agrario in via [OSCURATO:PERSONA] ad uso polifunzionale e scolastico», con contratto del 12.3.2008 Sorgeva tra le parti un contenzioso, dolendosi l’appaltatore dell’anomalo andamento dell’appalto, la cui esecuzione era stata sospesa per la necessità di approvare più varianti, determinate da inadeguatezze del progetto esecutivo, che superavano il limite del quinto dell’importo originario del contratto; ciò aveva indotto il committente ad adottare, con determina del 12.8.2010, la risoluzione del contratto, ex art. 27, comma 4, della legge Regione Friuli V.G. 31 maggio 2002, n. 14. Il Tribunale di Pordenone, adito dall’impresa, dichiarava l’intervenuta risoluzione del contratto e condannava il Comune di Casarsa F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 23410/2016 Numero sezionale 574/2022 Numero di raccolta generale 12311/2022 all’immediato rilascio del cantiere e al pagamento della somma non Data pubblicazione 14/04/2022 contestata di € 77.341.19, nonché dell’ulteriore importo di € 184.043,54, comprensivo del «costo per la risoluzione del contratto» (utili non conseguiti e somme iscritte in riserve). La Corte d’appello di Trieste rigettava il gravame principale e incidentale, con sentenza del 1.7.2016, avverso la quale propongono ricorso per cassazione, in via principale, l’ATI [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] e, in via incidentale, il Comune di Casarsa della Delizia. L’ATI ha resistito al ricorso incidentale del Comune. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta il mancato riconoscimento del risarcimento dei danni a suo favore, essendo l’amministrazione committente responsabile per l’affidamento di un progetto esecutivo inadeguato, e violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 27, comma 4, della legge della Regione Friuli V.G. n. 14 del 2002, che si assume erroneamente interpretati nel senso di precludere il ristoro dei pregiudizi ulteriori derivanti da eventi lesivi originati da pregressi inadempimenti del committente, non conseguenziali alla risoluzione del contratto né ricomprendenti i costi per gli oneri di sicurezza dovuti sino alla data della risoluzione e il corrispettivo dei lavori eseguiti ma non allibrati in contabilità. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., 8 della citata legge Regione Friuli V.G. e di altre disposizioni, per il mancato riconoscimento dell’indennizzo per il periodo di sospensione dei lavori, sul presupposto erroneo che fosse imputabile all’ATI il mancato o ritardato esame degli elaborati del nuovo progetto in variante, essendo invece onere inderogabile ed esclusivo dell’ente committente redigere le progettazioni esecutive modificative degli atti posti a base di gara e F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 23410/2016 Numero sezionale 574/2022 Numero di raccolta generale 12311/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 allegati al contratto; la sentenza impugnata avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede, laddove aveva posto a carico dell’appaltatore attività di supporto nella redazione del progetto esecutivo di competenza esclusiva della stazione appaltante. Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati, laddove contestano l’interpretazione dell’art. 27, comma 5, della legge regionale n. del 14 del 2002 che predetermina le somme dovute all’appaltatore nel caso in cui il committente, in presenza di varianti eccedenti il quinto dell’importo originario del contratto, proceda – come nella specie – alla risoluzione del contratto (cfr. comma 4) nell’ipotesi «di cui al comma 1, lett. e)» della stessa disposizione, cioè proprio nel caso delle varianti disposte «per il manifestarsi di errori o di omissione del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione». Il citato comma 5 prevede, come conseguenza della risoluzione del contratto, il «pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, nella misura massima dei quattro quinti dell’importo del contratto». La ricorrente, non avendo censurato l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa il giudicato interno formatosi sull’intervenuta risoluzione del contratto, ex art. 27, comma 4, non può dolersi delle conseguenze applicative che ne ha tratto la Corte territoriale, ai fini della individuazione delle voci di credito previste dal comma 5 e riconosciute all’appaltatrice, comprese le voci relative al danno da lucro cessante. E’ questione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, quella (cui si riferisce il secondo motivo) concernente la verifica della congruità in concreto delle voci di credito riconosciute all’appaltatore.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 23410/2016 Numero sezionale 574/2022 Numero di raccolta generale 12311/2022 Con il terzo motivo di ricorso, l’ATI denuncia violazione e falsa Data pubblicazione 14/04/2022 applicazione dell’art. 35 legge regionale citata, 31-bis della legge n. 109 del 1994, 149 del dPR n. 554 del 1999 e 91 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto assorbito il motivo di gravame avverso la statuizione del Tribunale di compensazione delle spese, omettendo di considerare che la stazione appaltante, prima di iniziare l’azione giudiziaria, avrebbe dovuto attivare il procedimento di accordo bonario, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere condannata all’integrale pagamento delle spese di lite. Il motivo è inammissibile, travisando la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale nonostante la formula utilizzata («resta assorbito») ha esaminato e rigettato il motivo di appello riguardante la compensazione delle spese, statuizione questa conforme all’art. 91, comma 2, c.p.c. che attribuisce al giudice di merito il potere, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, di compensare le spese in caso di soccombenza reciproca. Il Comune di Casarsa della Delizia, ricorrente incidentale, denuncia, con due motivi, violazione di varie disposizioni di leggi (artt. 37, comma 2, del D.P. Regione Friuli V.G. n. 166 del 2003, 80 del D.P. Regione Friuli V.G. n. 166 del 2003, 131 del dPR n. 554 del 1999, 191 del dPR n. 207 del 2010 e 31 del d.m. n. 145 del 2000, 2966 e 2967 c.c., 112 c.p.c.) che prevedono oneri formali, che si assume non rispettati dall’appaltatore né valutati dai giudici di merito, per la formulazione e la tempestività delle riserve. Entrambi i motivi sono infondati, alla luce del principio secondo cui, in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l’esistenza di un contratto valido di cui si chiede l’esecuzione, mentre, in presenza di contratto invalido o inefficace o, come nella specie, risolto, le pretese F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 23410/2016 Numero sezionale 574/2022 Numero di raccolta generale 12311/2022 derivanti dall’inadempimento della stazione appaltante non vanno Data pubblicazione 14/04/2022 valutate in relazione all’istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c. (v. Cass. n. 22275 del 2016). Correttamente, pertanto, i giudici del merito hanno esaminato e giudicato sulle domande dell’appaltatore prescindendo dagli oneri formali previsti per la formulazione delle riserve. In conclusione, entrambi i ricorsi sono rigettati. Le spese sono compensate, in considerazione della soccombenza reciproca. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, 18.2.2022 Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C