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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41822/2024

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( CL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta in data 30/10/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni dei difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso; avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di accordo tra le parti, è stata rideterminata la pena e, con riferimento agli altri imputati, odierni ricorrenti, è stata integralmente confermata la sentenza di primo grado che li ha condannati per il delitto di estorsione aggravata (artt. 629, co. 1 e 3, cod. pen., in relazione all'art. 628, cc. 3, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen.) posta in essere in concorso tra loro, in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità degli imputati (ed anche di [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente), ritenuti partecipi a vario titolo della richiesta estorsiva avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] consistita nel costringerlo, attraverso la spendita del nome di [OSCURATO:PERSONA], noto per la caratura criminale mafiosa, a consegnare una somma di denaro pari ad euro 30.000,00 richiesta da [OSCURATO:PERSONA] sotto la veste di una asserita "sansalia" e poi portata avanti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dagli intermediari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giungendo a farsi consegnare, quale acconto, euro 3.000,00, con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., ovvero di agevolare l'attività di associazioni mafiose; con l'aggravante, per [OSCURATO:PERSONA],di aver posto in essere la minaccia quale esponente dell'organizzazione criminale di tipo mafioso operante nel territorio di Riesi, già condannato in via definitiva per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen., estorsione ed anche omicidio.

2. Impugna la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] con due distinti ricorsi ,uno a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'altro a firma dell' avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il primo difensore deduce violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen. ed illogicità della motivazione avendo i giudici di merito ritenuto integrata un'unica fattispecie estorsiva a fronte di plurimi episodi di tentata estorsione nonostante la vittima avesse dichiarato di non aver subìto minacce ma si fosse determinata, volontariamente, a seguito di un'articolata trattativa, a pagare una modica somma di denaro (3.000,00 euro), a fronte di una originaria richiesta di denaro (euro 30.000,00) riconducibile, invero, ad una pretesa creditoria lecita.

Sarebbe illogico, secondo la difesa, a fronte di elementi fattuali incompatibili con la fattispecie estorsiva, dato che la vicenda si è sviluppata in un arco temporale di quattro anni e che la vittima mostrò una capacità di trattativa e di resistere alle richieste estorsive dichiarando, peraltro, di non avere subìto minacce o pressioni, ipotizzare l'estorsione posto che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ricondusse la pretesa dei [OSCURATO:PERSONA] ad un credito lecito e cioè alla mediazione svolta in favore dei danti causa di [OSCURATO:PERSONA], in occasione dell'acquisto del terreno ad un'asta giudiziaria.

Assume il ricorrente che il giudice di merito avrebbe dovuto procedere alla riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 392 cod. pen. così rivalutando anche la posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo l'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione per travisamento della prova.

La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il concorso dell'imputato nella fattispecie contestata, pur non avendo egli posto in essere alcuna condotta materiale o manifestato adesione morale al proposito criminoso altrui, non avendo partecipato ad alcun incontro tra la vittima e gli estorsori ed essendosi limitato a comunicare a [OSCURATO:PERSONA], per puro spirito di amicizia, che membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA] intendevano incontrarlo.

L'opera di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mero nuncius quand'anche consapevole del proposito criminoso altrui,non integrerebbe la fattispecie estorsiva ; la conversazione nella quale il [OSCURATO:PERSONA] si informa da [OSCURATO:PERSONA] se avesse pagato "i soldi", non avrebbe, secondo la difesa, alcuna attinenza con il pregresso incendio di un escavatore subìto dalla persona offesa e si legherebbe piuttosto ai consigli che [OSCURATO:PERSONA] elargiva all'amico circa la possibilità o meno di pagare quanto richiestogli.

Con il terzo motivo contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo: non vi fu utilizzo del metodo mafioso, posto che non venne esplicata da parte da parte dei familiari del [OSCURATO:PERSONA] alcuna minaccia che potesse richiamare alla mente la figura di [OSCURATO:PERSONA] e la richiesta di denaro non fu affatto collegata alla necessità di mantenimento dei detenuti, come ritenuto in sentenza, ma al pagamento di un credito lecito maturato per la mediazione svolta dalla famiglia in favore di [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dal ruolo svolto nella vicenda, precipuamente, dalle donne.

Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione al diniego della attenuante del fatto di lieve entità alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2023.

Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si ripercorrono, sia pure con diversi accenti, i motivi di doglianza poc'anzi illustrati.

In particolare, con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 cod. pen., 125, co. 3, cod. proc. pen. e 192, co. 2, cod. proc. pen.

Si contesta l'affermazione di responsabilità del ricorrente a titolo di concorso in estorsione,posto che [OSCURATO:PERSONA] non partecipò ad alcun incontro tra gli estorsori e la vittima (la Corte di appello avrebbe travisato la prova aggiungendo un accento alla parola "ora" che sarebbe diventata "Ora' ", così da ritenere provata la presenza dell'imputato); [OSCURATO:PERSONA] non esplicitò alcuna forma di minaccia; le intercettazioni valorizzate dalla Corte di appello dalle quali si è ricavato che il ricorrente aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] che i [OSCURATO:PERSONA] volevano incontralo, non dimostravano affatto che egli avesse preso parte alla pretesa estorsiva e si pongono in contrasto con le dichiarazioni della persona offesa la quale riferì che [OSCURATO:PERSONA] era suo amico e non avvertì, per causa del suo agire, alcuna minaccia.

Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di rinnovazione istruttoria evidenziando come , attraverso il confronto tra la persona offesa e l'imputato, si sarebbero potute superare le molteplici dissonanze esistenti tra la prova dichiarativa ( in particolare,la testimonianza della persona offesa) e le intercettazioni.

Con il terzo motivo si eccepiscono violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. sia sotto il profilo oggettivo posto che [OSCURATO:PERSONA] non evocò la figura di alcun soggetto mafioso o la contiguità con associazioni mafiose, sia sotto il profilo soggettivo: la sentenza non avrebbe dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza che il proprio intervento era funzionale alla vitalità di un gruppo mafioso (si richiamano Sez.

U, Chioccini).

Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità del fatto avuto riguardo ai mezzi alle modalità e alle circostanze della singola azione alla luce della sentenza della Corte cost. n. 120/2023.

Con il quinto motivo si deduce carenza della motivazione in relazione al diniego della attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena,avuto riguardo al trattamento di maggiore favore riservato ad altro imputato ( [OSCURATO:PERSONA]), nonostante la persona offesa non avesse riferito della condotta prevaricatrice e minacciosa di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva posto in essere una condotta unica ed avrebbe potuto beneficiare delle attenuanti generiche, negate per il solo fatto di non avere assunto un atteggiamento collaborativo.

3. [OSCURATO:PERSONA],per mezzo dell'avv. di fiducia [OSCURATO:PERSONA],con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. avendo i giudici di merito erroneamente ritenuto che la condotta estorsiva posta in essere dal ricorrente, consistente nel richiedere un prestito per i [OSCURATO:PERSONA], si inserisse nel più ampio ed unico contesto estorsivo, definitivamente conclusosi con il pagamento della somma di euro 3.000,00 da parte di [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello avrebbe valorizzato, quale collante dei diversi episodi, il movente unico ,invece, secondo al difesa, il dato temporale e la richiesta del prestito da parte di [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che della "sansalia", sconfessavano tale ricostruzione.

Con il secondo motivo il ricorrente contesta il diniego delle attenuanti generiche avuto riguardo alla modesta entità della somma estorta (euro 3.000,00) ed ai precedenti penali dell'imputato.

Con il terzo motivo contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione avuto riguardo al contenuto della richiesta di denaro avente ad oggetto un prestito rispetto al quale il [OSCURATO:PERSONA] mostrò di non avere subito coartazioni o condizionamenti di sorta.

4. CAMMAFtATA FRANCESCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], /4 impugnano la sentenza deducendo illogicità e carenza della motivazione per avere la Corte di appello trascurato quanto riferito dal verbalizzante Saliniti, in ordine al fatto che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] ( Giuseppe e Teresa) erano estranei a contesti malavitosi e non ebbero alcun contatto con gli altri correi; contestano che [OSCURATO:PERSONA] ( per il quale si procede separatamente), il quale riscosse la somma di euro tremila, fosse un emissario dei [OSCURATO:PERSONA], visto il sentimento di astio intercorrente tra lo stesso ed il nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] a causa delle vicende sentimentali che avevano visto legato [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo deducono illogicità e carenza di motivazione per la svalutazione da parte della Corte di appello, della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito della esistenza del pregresso debito del dante causa di [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la mediazione svolta.

Tale circostanza renderebbe arbitraria la diversa ricostruzione offerta dalla sentenza che vede i due fratelli [OSCURATO:PERSONA] emissari della famiglia mafiosa di Riesi, anziché richiedenti la "sensalia" per la mediazione svolta.

Analogamente, con il terzo motivo, deducono illogicità e carenza di motivazione avendo la Corte di merito svalutato il dato probatorio valorizzato dalla difesa ( intercettazioni) da cui si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] nutriva un sentimento di rancore verso i [OSCURATO:PERSONA],così da non potersi ritenere ipotizzabile che egli agisse quale loro emissario.

Con il quarto motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione avendo la Corte di appello ritenuto che l'episodio del 2014, che vide protagonisti i [OSCURATO:PERSONA] e la Sciacchitano, fosse collegato a quello del 2018 nel quale era coinvolto solo [OSCURATO:PERSONA],trattandosi di mera supposizione non confortata da elementi di fatto certi.

Con il quinto motivo contestano la configurabilità dell'aggravante mafiosa sotto il profilo soggettivo, posto che la somma incassata da [OSCURATO:PERSONA] nel 2018 non era finalizzata a finanziare le casse dell'organizzazione criminale, ma era legata ad una vicenda personale.

Con il sesto motivo censurano la motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio avuto riguardo alla personalità dei rei, soggetti incensurati e dediti allo studio ed all'attività di volontariato ed alla condotta successivamente tenuta.

Con un unico motivo [OSCURATO:PERSONA], contesta la qualificazione giuridica del fatto, a suo avviso riconducibile alla fattispecie del tentativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono tutti inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, At dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

A ciò deve aggiungersi che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non sono, poi, consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.U, n. 6402, del 30/4/1997, Rv. 207944), stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

In particolare, i motivi relativi alla qualificazione giuridica del fatto ( artt. 629, 392 cod. pen.), ovvero quelli sulla lieve entità del fatto pur essendo idonei, in astratto, ad introdurre questioni di diritto, si risolvono, in concreto, nella sollecitazione ad una diversa ricostruzione del fatto o ad una diversa lettura dei dati fattuali ricostruiti dai giudici di merito in assenza di travisamenti e con argomentazioni giuridicamente corrette.

Entrambi i giudici di merito, con motivazione conforme, hanno ritenuto sussistente una fattispecie estorsiva plurisoggettiva di carattere unitario nella quale le più persone condannate sono intervenute, a vario titolo e cioè ora come emissari ( il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ora come componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] per ottenere, attraverso l'evocazione della figura [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della famiglia mafiosa di Riesi e condannato per 416-bis cod. pen., il pagamento della somma di denaro di euro 30.000,00, pretesa a titolo di " sansalia"e non dovuta, per l'acquisto del terreno da parte del dante causa di [OSCURATO:PERSONA] e che questi sarebbe stato tenuto a versare.

Ai fini della configurabilità della fattispecie estorsiva, piuttosto che del delitto di ragion fattasi, i 3;(4,:.:, Az merito hanno valorizzato le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e le conversazioni intercettate dalle quali emergeva che i presupposti della richiesta estorsiva, iniziata nel 2014 quando venne stipulato il preliminare di vendita e concessa la disponibilità dell'immobile a [OSCURATO:PERSONA], proseguita nel 2016, quando venne stipulato il contrato definitivo, fino al 2018 quando, dopo l'incendio di un escavatore, [OSCURATO:PERSONA] pagò la somma di tremila euro a [OSCURATO:PERSONA] che la richiedeva quale percentuale sull'affare, erano da ricercare nell'acquisto_ di un terreno di rilevante valore economico ( oltre un milione di euro) effettuato da [OSCURATO:PERSONA] nel 2014 per il quale [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi emissari richiedevano la percentuale del 3% (euro 30.000,00), adducendo a pretesto lo svolgimento di un'attività di mediazione invero mai effettuata circostanza questa che come evidenziato dal giudice di primo grado anche [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso (cfr. pag. 31 della sentenza di primo grado).

2. Passando ad esaminare nel dettaglio i singoli ricorsi osserva il collegio, con riferimento alla ,t posizione di [OSCURATO:PERSONA],che il primo motivo e terzo motivo sono manifestamente infondati oltre che aspecifici.

La Corte di appello ha motivato sulla pretesa insussistenza della fattispecie estorsiva per l'assenza di minacce esplicite da parte del ricorrente, condivisibilnnente richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di estorsione cd.

"ambientale", non è necessario che la vittima conosca l'estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Rv. 270175; Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, ti213 2041-, Rv. 268759).

Nella fattispecie i giudici di merito hanno evidenziato che la persona offesa aveva immediatamente percepito che la pretesa estorsiva era riconducibile, nel suo complesso, a [OSCURATO:PERSONA] soggetto condannato in via definitiva per associazione mafiosa, omicidio ed estorsione, posto che il suo nome venne espressamente evocato, ab origine, proprio da [OSCURATO:PERSONA] quando per primo, all'indomani della stipula del compromesso di vendita del terreno, in concomitanza con l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], egli formulò la richiesta di un prestito in favore della famiglia del capo mafia, modalità che rientra tra le modalità tipiche di azione delle associazioni di stampo mafioso (Sez. 5, n. 3101 del 06/10/2010, Rv. 249080; Sez. 2, n. 7558 del 06/02/2014, Rv. 258545).

I giudici di merito hanno concordemente ricostruito i fatti in termini estorsivi sulla base di quanto riferito dalla persona offesa la cui attendibilità non è stata posta in dubbio dal ricorrente, posto che la richiesta di denaro, per le modalità esplicative e il dato temporale, si inseriva nella sequela di richieste formulate alla persona offesa dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] all'indomani dell'acquisto del terreno di contrada Gurgazzi ( cfr. pag. 3 e segg. della sentenza impugnata ).

Al riguardo va ribadito che,ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione 9è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, risponde del reato di concorso in estorsione.

Ai fini del discrimine tra la fattispecie tentata e quella consumata, occorre considerare che la struttura normativa ricollega al costringimento, che ha carattere di evento strumentale, gli effetti patrimoniali dell'atto dispositivo preteso, di talché l'evento finale del procurare a se o ad altri un ingiusto profitto s'atteggia come conseguente e necessitato, una volta efficacemente incisa la libera determinazione della vittima per effetto di violenza o minacce (Sez. 2 n. 16077 del 01/03/2019, Rv. 275779).

La Corte di merito ha ben spiegato che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], lungi dal costituire un episodio autonomo slegato dai successivi, altro non era che una segmento dell'unitaria fattispecie estorsiva plurisoggettiva avente idoneità causale, sia sotto il profilo materiale che soggettivo rispetto alla realizzazione del profitto, concorrendo a descriverne l'evoluzione tenuto conto delle caratteristiche del'azione e cioè della richiesta di denaro sempre riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di prestito o, formalmente, a titolo di "sansalia", e indirizzata sempre nei confronti della stessa persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Va precisato che le forme di manifestazione del delitto di estorsione, nell'ipotesi in cui le condotte di violenza o minaccia non si esauriscono in un unico contesto (se, cioè, si realizzi un unico reato o una pluralità di reati), non mutano per il solo dato naturalistico della reiterazione delle azioni intimidatorie; i criteri che devono guidare l'interprete, nell'apprezzare l'unicità o la pluralità dei fatti di reato, trovano la loro origine logica nella struttura della fattispecie, dovendo farsi riferimento agli elementi che definiscono le caratteristiche dell'azione e dell'evento, dal punto di vista giuridico; inoltre, potrà assumere rilevanza l'apprezzamento di fatto dell'elemento temporale, quando risultino elementi obiettivi coincidenti con determinazioni volitive autonome e separate.

Se, dunque, le plurime minacce e violenze sono finalizzate a realizzare sempre la medesima pretesa estorsiva, con il correlativo danno per il patrimonio della stessa persona offesa, senza che siano rilevabili evidenti fratture temporali tra le condotte (per effetto, ad esempio, di fattori che abbiano interrotto l'esecuzione del reato o di determinazioni dell'agente che abbia volontariamente desistito dall'azione), la realizzazione parziale dell'illecito profitto non esclude la realizzazione di un'unica azione delittuosa.

La ricostruzione così operata dai giudici di merito trova significativo riscontro nell'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che ravvisa un unico delitto di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, «allorché gli stessi siano sorretti da un'unica e continua determinazione, che non registri sul piano della volontà interruzioni, desistenze» (Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543; Sez. 2, n. 27314 del 05/06/2003, Abate, Rv. 225174; Sez. 6, n. 2070 del 10/11/1994, dep. 1995, Periodo, Rv. 200554); al contrario, ricorrono autonome ipotesi di reato, consumate o tentate, unificabili con il vincolo della continuazione, «quando le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto, singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità» (Sez. 2, n. 37297 del 28/06/2019, Rv. 277513; Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Rv. 256729, relativa a fattispecie in cui le diverse richieste avevano ad oggetto distinte pretese) ovvero nell'ipotesi in cui le condotte minacciose siano dirette nei confronti di diverse persone offese (Sez. 2, n. 23396 del 12/01/2017, Rv. 270310).

Anche il secondo motivo relativo al trattamento sanzionatorio è destituito di fondamento avendo la Corte di appello risposto a tutte le doglianze difensive,escludendo motivatamente che l'episodio potesse dirsi connotato da minima offensività e che ricossero elementi positivi di valutazione ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata). 3.1 ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perchè basati su motivi manifestamente infondati oltre che riproduttivi di censure approfonditamente vagliate dal giudice di merito il quale a pagg. 33 e segg. della sentenza impugnata ha spiegato che fu la stessa persona offesa ad indicare che gli imputati lo convocarono, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], di cui si dirà a breve, presso l'esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA] per chiedergli, con modalità perentorie tipiche, quali la privazione del telefono cellulare, di pagare una "sensalia" e dichiarando di agire su mandato di [OSCURATO:PERSONA] che li aveva di ciò informati prima di essere arrestato.

Il ricorso non si confronta con la dettagliata motivazione fornita dalla Corte di appello che,in punto di attendibilità della persona offesa, ha verificato la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto avuto riguardo anche al contenuto delle intercettazioni ( in particolare alla conversazione intervenuta il 17/7/2018, tra [OSCURATO:PERSONA] ed il padre, significativamente riportata a pagg. 47 e segg. della sentenza impugnata).

A fronte delle dichiarazioni della persona offesa precise, dettagliate e prive sentimenti di astio o di risentimento nei confronti delle persone chiamate in causa, la Corte di appello ha approfondito anche le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo il teste inattendibile non solo per la sua vicinanza con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], ma anche perché la sussistenza della presunta mediazione svolta da [OSCURATO:PERSONA], è stata genericamente riferita dal teste il quale non poteva averne contezza essendo all'epoca in cui venne assunta l'obbligazione, appena decenne.

Devono essere respinte anche le doglianze avanzate dai ricorrenti ai motivi nn. 2, 3, 4 del ricorso in merito alla ricostruzione alternativa fornita dalla difesa circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] recepì la somma estorta di propria iniziativa ed a suo vantaggio personale, per dare sfogo al risentimento che nutriva verso la famiglia di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello a pag. 59 ha spiegato che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA],come quello degli altri emissari, lungi dall'essere giustificato da motivi di astio o di rancore verso i [OSCURATO:PERSONA], circostanza smentita dalle intercettazioni, si inseriva in un contesto estorsivo unitario, caratterizzato dall'identità del mandante e della persona offesa, e che il protrarsi delle richieste di denaro lungo un arco temporale di quattro anni, non escludeva l'unitarietà della fattispecie, ma era dovuta al fatto che la persona offesa prendeva tempo opponendo difficoltà economiche senza che tale resistenza potesse incidere sulla configurabilità del reato,posto che i correi non avevano mai desistito dal reiterare le richieste di pagamento sino ad arrivare, nel 2018, all'atto di violenza manifesto, dato dall'incendio dell'escavatore cui seguiva il pagamento di euro tremila da parte della persona offesa a [OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento al motivo n. 5 concernente l'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa , la Corte di appello a pag. 64fnel rinviare a quanto esplicitato a proposito della posizione di altro emissario ( [OSCURATO:PERSONA] pag. 26), ha sottolineato, in primis, che la spendita del nome di [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco dell'associazione mafiosa radicata in Riesi, beneficiario del provento estorsivo nonché l'incendio stesso dell'escavatore, dimostravano il ricorso al metodo mafioso.

Va ribadito che detta aggravante è configurabile quando si ponga in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e a esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Rv. 273190; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Rv. 264900; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525; Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, Rv. 257065); essa può sussistere anche in assenza di una compagine mafiosa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36341 del 02/07/2019, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Rv. 273025; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Rv. 265515; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Rv. 260007; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, Rv. 258103).

La Corte di appello ha poi correttamente escluso che la riduzione della somma che [OSCURATO:PERSONA] consegnò immediatamente, rispetto a quella pretesa, non nella sua disponibilità, facesse venir meno la particolare e qualificata portata intimidatoria delle richieste estorsive e, quindi, la sussistenza dell'aggravante, pure compatibile con un atteggiamento dialettico della vittima a fronte delle ingiuste richieste (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Rv. 284392; Sez. 2, n. 25592 del 22/04/2022, Gencarelli, non mass.).

La sentenza impugnata ha ricordato che la circostanza aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva, considerato che si caratterizza e si esaurisce per le modalità dell'azione (v.

Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, non mass. sul punto); pertanto,essa si estende a tutti i concorrenti nel reato, a prescindere dagli autori degli atti intimidatori e delle frasi minacciose.

Quanto all'agevolazione mafiosa la sentenza ha richiamato intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva chiaramente che le somme estorte erano destinate al sostentamento dei carcerati e delle loro famiglie ( cfr. pagg. 64 e 26 della sentenza di appello).

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il diniego delle attenuanti generiche in favore di ricorrenti non è affatto immotivato.

La Corte di appello non soltanto ha evidenziato l'insussistenza di elementi postivi di valutazione, per riconoscere dette attenuanti , ma anche il particolare protagonismo dei ricorrenti nella vicenda in esame ( pag. 65 della sentenza impugnata).

La decisione dei giudici di merito è incensurabile anche sotto questo profilo, in quanto il diniego di dette circostanze può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza degli imputati (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610).

4. Inammissibile è il motivo n. 7 relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che ha concordato la pena in appello in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196), qL

5. I motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] nei due ricorsi riproducono sostanzialmente le stesse doglianze, a loro volta reiterative di motivi già vagliati dal giudice di appello e puntualmente disattesi con argomentazioni giuridicamente corrette.

In particolare,i motivi nn. 1 e 2 del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e nn. 1 e 2 del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta la configurabilità dell'estorsione per l'assenza di minaccia esplicita da parte dei [OSCURATO:PERSONA] e la marginalità del suo intervento nella vicenda in esame, posto che egli si limitò a dare dei consigli all'amico, rimanendo estraneo alle richieste di denaro, sono inammissibili perché aspecifici in quanto non si confrontano con l'articolata motivazione riportata a pag. 11 e seguenti della sentenza impugnata in cui la Corte di appello, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, il cui narrato è stato attentamente vagliato e ritenuto scevro da intenti calunniatori ed il contenuto delle intercettazioni, significativamente riprodotte, ha dato conto del fatto che il ricorrente era intervenuto nella vicenda [OSCURATO:PERSONA], nel corso degli anni, a più riprese e cioè nel 2014, quando si adoperò per favorire l'incontro tra i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa, presso la cartoleria dei primi; successivamente, quando,a seguito dell'incendio dell'escavatore fsollecitò il pagamento dei "soldi" ( pag. 14 della sentenza ) facendo poi anche da tramite in occasione dell'ulteriore richiesta, culminata con il pagamento di tremila euro dalla persona offesa a [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dalle intercettazioni riportate a pag. 15 e segg. della sentenza.

E' stato quindi correttamente escluso che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] fosse penalmente irrilevante in quanto mero "nuncius" della volontà dei [OSCURATO:PERSONA] di incontrare la vittima.

La Corte di appello ha osservato che [OSCURATO:PERSONA], intervenuto a più riprese, lungi dal realizzare un interesse dell'amico, già destinatario delle pretese estorsive, aveva contribuito a dare corso alla vicenda estorsiva, consentendo agli autori della minaccia di ricevere l'ingiusto profitto e,dunque i non di mero ausilio all'amico ma daecondamento nell'esecuzione dell'iter criminis si è trattato.

Va, al riguardo, evidenziato come la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell'affermare che per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario e sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore che risulti comunque idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso ovvero - ed è questo il profilo che qui interessa - l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 6, n. 1986 del 6/12/2016, Rv. 268972; Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Rv. 270723).

In tale quadro di riferimento è, dunque, evidente che la condotta posta in essere dal ricorrente, lungi dal risolversi in un comportamento di semplice e disinteressato ausilio per la persona offesa, si è in concreto tradotta in un indispensabile 4ponte"tra la medesima persona offesa e gli estorsori con il deliberato proposito di far si che la stessa, soddisfacesse le illegittime pretese degli estorsori.

In ciò realizzando appieno, attraverso la propria condotta "atipica", la figura del concorrente nel delitto di estorsione materialmente ascritto ai correi.

Ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che i anche l'intermediario, nelle trattative per la consegna della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 6824 del 18/1/2017, Rv. 269117).

La Corte di appello ha escluso che gli interventi di [OSCURATO:PERSONA] fossero imputabili a motivo di solidarietà umana ed al rapporto di amicizia che lo legava alla persona offesa, avendo il ricorrente posto in essere condotte particolarmente rilevanti in momenti significativi della intera vicenda estorsiva, sfruttando proprio il rapporto di amicizia con [OSCURATO:PERSONA] ( pagg. 19 e 20 della sentenza impugnata).

Nessun travisamento si rinviene nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il cui narrato, ha spiegato la Corte di appello, era anche suffragato e non smentito dalle intercettazioni di tal che, correttamente, è stato escluso che ricorressero le condizioni per la riapertura dell'istruttoria dibattimentale richiesta dalla difesa ( pag. 13 della sentenza impugnata).

A proposito del rilievo attribuito alle intercettazioni, il cui significato probatorio è insistentemente messo in dubbio dalla difesa, deve ribadirsi che in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, che si realizza nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile.

Nessuna di tali circostanze risulta essersi verificata nel caso in esame posto che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni-che costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità,è stata motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza.

Né il ricorrente ha documentalmente dimostrato il denunciato travisamento per invenzione ( relativamente alla parola "ora" confusa con il nome "Ora'") che, n deve ritenersi insussistente anche alla luce della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 15 della sentenza impugnata, in cui la Corte di merito ha motivato sulla presenza attiva di [OSCURATO:PERSONA] ( cfr. pag. 13).

Manifestamente infondata è la doglianza difensiva riguardante la sussistenza dell'aggravante mafiosa avuto riguardo all'utilizzo del metodo mafioso (cfr. pag. 25 della sentenza), dato che il richiamo alla personalità di [OSCURATO:PERSONA], noto per la sua caratura mafiosa, e la vicenda dell'incendio dell'escavatore erano diretti a provocare la cogente intimidazione della vittima evocando la consorteria dei [OSCURATO:PERSONA], clan ben noto e radicato nella zona di Riesi.

In forza dei principi in materia 2 trattandosi di circostanza obiettiva, la stessa si estende non soltanto al coimputato consapevole del ricorso a tale forma di intimidazione ma anche al correo che, per colpa, l'abbia ignorata ex art. 59 cod.pen. .

E, nel caso in esame,dalle conversazioni intercettate non emerge la incolpevole ignoranza di [OSCURATO:PERSONA].

La censura riguardante la sussistenza dell'aggravante mafiosa nella forma soggettiva dell'agevolazione mafiosa, non risulta sollevata in grado di appello ed è pertanto in questa sede non scrutinabile.

Manifestamente infondato anche il motivo n. 4 di entrambi i ricorsi.

Sul punto questa Corte ha di recente affermato il principio condiviso dal Collegio secondo cui, in tema di estorsione, ove ricorra l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non può trovare applicazione l'attenuante della lieve entità del fatto introdotta, in relazione a tale delitto, con sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023( Sez. 2,n. 32569 del 16/06/2023, Rv. 284980).

La Corte di appello, comunque, ha ben motivato il diniego della attenuante richiesta per l'insussistenza di fattori indicativi del fatto di lieve entità ( pag. 28 della sentenza impugnata).

Il quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha giustificato con argomentazioni giuridicamente corrette il diniego delle attenuanti generiche e la entità della pena,sottolineando il particolare ruolo svolto dall'imputato, intervenuto nelle varie fasi della trattativa dando conto anche delle ragioni del differente trattamento riservatogli rispetto ad altri correi, nemmeno potendosi valorizzare il dato della formale incensuratezza a fronte del coinvolgimento del prevenuto in attentati incendiari dimostrati dalle intercettaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( CL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta in data 30/10/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni dei difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso; avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di accordo tra le parti, è stata rideterminata la pena e, con riferimento agli altri imputati, odierni ricorrenti, è stata integralmente confermata la sentenza di primo grado che li ha condannati per il delitto di estorsione aggravata (artt. 629, co. 1 e 3, cod. pen., in relazione all'art. 628, cc. 3, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen.) posta in essere in concorso tra loro, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità degli imputati (ed anche di [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente), ritenuti partecipi a vario titolo della richiesta estorsiva avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] consistita nel costringerlo, attraverso la spendita del nome di [OSCURATO:PERSONA], noto per la caratura criminale mafiosa, a consegnare una somma di denaro pari ad euro 30.000,00 richiesta da [OSCURATO:PERSONA] sotto la veste di una asserita "sansalia" e poi portata avanti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dagli intermediari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giungendo a farsi consegnare, quale acconto, euro 3.000,00, con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., ovvero di agevolare l'attività di associazioni mafiose; con l'aggravante, per [OSCURATO:PERSONA],di aver posto in essere la minaccia quale esponente dell'organizzazione criminale di tipo mafioso operante nel territorio di Riesi, già condannato in via definitiva per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen., estorsione ed anche omicidio. 2. Impugna la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] con due distinti ricorsi ,uno a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'altro a firma dell' avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il primo difensore deduce violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen. ed illogicità della motivazione avendo i giudici di merito ritenuto integrata un'unica fattispecie estorsiva a fronte di plurimi episodi di tentata estorsione nonostante la vittima avesse dichiarato di non aver subìto minacce ma si fosse determinata, volontariamente, a seguito di un'articolata trattativa, a pagare una modica somma di denaro (3.000,00 euro), a fronte di una originaria richiesta di denaro (euro 30.000,00) riconducibile, invero, ad una pretesa creditoria lecita. Sarebbe illogico, secondo la difesa, a fronte di elementi fattuali incompatibili con la fattispecie estorsiva, dato che la vicenda si è sviluppata in un arco temporale di quattro anni e che la vittima mostrò una capacità di trattativa e di resistere alle richieste estorsive dichiarando, peraltro, di non avere subìto minacce o pressioni, ipotizzare l'estorsione posto che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ricondusse la pretesa dei [OSCURATO:PERSONA] ad un credito lecito e cioè alla mediazione svolta in favore dei danti causa di [OSCURATO:PERSONA], in occasione dell'acquisto del terreno ad un'asta giudiziaria. Assume il ricorrente che il giudice di merito avrebbe dovuto procedere alla riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 392 cod. pen. così rivalutando anche la posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo l'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione per travisamento della prova. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il concorso dell'imputato nella fattispecie contestata, pur non avendo egli posto in essere alcuna condotta materiale o manifestato adesione morale al proposito criminoso altrui, non avendo partecipato ad alcun incontro tra la vittima e gli estorsori ed essendosi limitato a comunicare a [OSCURATO:PERSONA], per puro spirito di amicizia, che membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA] intendevano incontrarlo. L'opera di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mero nuncius quand'anche consapevole del proposito criminoso altrui,non integrerebbe la fattispecie estorsiva ; la conversazione nella quale il [OSCURATO:PERSONA] si informa da [OSCURATO:PERSONA] se avesse pagato "i soldi", non avrebbe, secondo la difesa, alcuna attinenza con il pregresso incendio di un escavatore subìto dalla persona offesa e si legherebbe piuttosto ai consigli che [OSCURATO:PERSONA] elargiva all'amico circa la possibilità o meno di pagare quanto richiestogli. Con il terzo motivo contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo: non vi fu utilizzo del metodo mafioso, posto che non venne esplicata da parte da parte dei familiari del [OSCURATO:PERSONA] alcuna minaccia che potesse richiamare alla mente la figura di [OSCURATO:PERSONA] e la richiesta di denaro non fu affatto collegata alla necessità di mantenimento dei detenuti, come ritenuto in sentenza, ma al pagamento di un credito lecito maturato per la mediazione svolta dalla famiglia in favore di [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dal ruolo svolto nella vicenda, precipuamente, dalle donne. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione al diniego della attenuante del fatto di lieve entità alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2023. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si ripercorrono, sia pure con diversi accenti, i motivi di doglianza poc'anzi illustrati. In particolare, con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 cod. pen., 125, co. 3, cod. proc. pen. e 192, co. 2, cod. proc. pen. Si contesta l'affermazione di responsabilità del ricorrente a titolo di concorso in estorsione,posto che [OSCURATO:PERSONA] non partecipò ad alcun incontro tra gli estorsori e la vittima (la Corte di appello avrebbe travisato la prova aggiungendo un accento alla parola "ora" che sarebbe diventata "Ora' ", così da ritenere provata la presenza dell'imputato); [OSCURATO:PERSONA] non esplicitò alcuna forma di minaccia; le intercettazioni valorizzate dalla Corte di appello dalle quali si è ricavato che il ricorrente aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] che i [OSCURATO:PERSONA] volevano incontralo, non dimostravano affatto che egli avesse preso parte alla pretesa estorsiva e si pongono in contrasto con le dichiarazioni della persona offesa la quale riferì che [OSCURATO:PERSONA] era suo amico e non avvertì, per causa del suo agire, alcuna minaccia. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di rinnovazione istruttoria evidenziando come , attraverso il confronto tra la persona offesa e l'imputato, si sarebbero potute superare le molteplici dissonanze esistenti tra la prova dichiarativa ( in particolare,la testimonianza della persona offesa) e le intercettazioni. Con il terzo motivo si eccepiscono violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. sia sotto il profilo oggettivo posto che [OSCURATO:PERSONA] non evocò la figura di alcun soggetto mafioso o la contiguità con associazioni mafiose, sia sotto il profilo soggettivo: la sentenza non avrebbe dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza che il proprio intervento era funzionale alla vitalità di un gruppo mafioso (si richiamano Sez. U, Chioccini). Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità del fatto avuto riguardo ai mezzi alle modalità e alle circostanze della singola azione alla luce della sentenza della Corte cost. n. 120/2023. Con il quinto motivo si deduce carenza della motivazione in relazione al diniego della attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena,avuto riguardo al trattamento di maggiore favore riservato ad altro imputato ( [OSCURATO:PERSONA]), nonostante la persona offesa non avesse riferito della condotta prevaricatrice e minacciosa di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva posto in essere una condotta unica ed avrebbe potuto beneficiare delle attenuanti generiche, negate per il solo fatto di non avere assunto un atteggiamento collaborativo. 3. [OSCURATO:PERSONA],per mezzo dell'avv. di fiducia [OSCURATO:PERSONA],con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. avendo i giudici di merito erroneamente ritenuto che la condotta estorsiva posta in essere dal ricorrente, consistente nel richiedere un prestito per i [OSCURATO:PERSONA], si inserisse nel più ampio ed unico contesto estorsivo, definitivamente conclusosi con il pagamento della somma di euro 3.000,00 da parte di [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello avrebbe valorizzato, quale collante dei diversi episodi, il movente unico ,invece, secondo al difesa, il dato temporale e la richiesta del prestito da parte di [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che della "sansalia", sconfessavano tale ricostruzione. Con il secondo motivo il ricorrente contesta il diniego delle attenuanti generiche avuto riguardo alla modesta entità della somma estorta (euro 3.000,00) ed ai precedenti penali dell'imputato. Con il terzo motivo contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione avuto riguardo al contenuto della richiesta di denaro avente ad oggetto un prestito rispetto al quale il [OSCURATO:PERSONA] mostrò di non avere subito coartazioni o condizionamenti di sorta. 4. CAMMAFtATA FRANCESCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], /4 impugnano la sentenza deducendo illogicità e carenza della motivazione per avere la Corte di appello trascurato quanto riferito dal verbalizzante Saliniti, in ordine al fatto che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] ( Giuseppe e Teresa) erano estranei a contesti malavitosi e non ebbero alcun contatto con gli altri correi; contestano che [OSCURATO:PERSONA] ( per il quale si procede separatamente), il quale riscosse la somma di euro tremila, fosse un emissario dei [OSCURATO:PERSONA], visto il sentimento di astio intercorrente tra lo stesso ed il nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] a causa delle vicende sentimentali che avevano visto legato [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo deducono illogicità e carenza di motivazione per la svalutazione da parte della Corte di appello, della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito della esistenza del pregresso debito del dante causa di [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la mediazione svolta. Tale circostanza renderebbe arbitraria la diversa ricostruzione offerta dalla sentenza che vede i due fratelli [OSCURATO:PERSONA] emissari della famiglia mafiosa di Riesi, anziché richiedenti la "sensalia" per la mediazione svolta. Analogamente, con il terzo motivo, deducono illogicità e carenza di motivazione avendo la Corte di merito svalutato il dato probatorio valorizzato dalla difesa ( intercettazioni) da cui si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] nutriva un sentimento di rancore verso i [OSCURATO:PERSONA],così da non potersi ritenere ipotizzabile che egli agisse quale loro emissario. Con il quarto motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione avendo la Corte di appello ritenuto che l'episodio del 2014, che vide protagonisti i [OSCURATO:PERSONA] e la Sciacchitano, fosse collegato a quello del 2018 nel quale era coinvolto solo [OSCURATO:PERSONA],trattandosi di mera supposizione non confortata da elementi di fatto certi. Con il quinto motivo contestano la configurabilità dell'aggravante mafiosa sotto il profilo soggettivo, posto che la somma incassata da [OSCURATO:PERSONA] nel 2018 non era finalizzata a finanziare le casse dell'organizzazione criminale, ma era legata ad una vicenda personale. Con il sesto motivo censurano la motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio avuto riguardo alla personalità dei rei, soggetti incensurati e dediti allo studio ed all'attività di volontariato ed alla condotta successivamente tenuta. Con un unico motivo [OSCURATO:PERSONA], contesta la qualificazione giuridica del fatto, a suo avviso riconducibile alla fattispecie del tentativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono tutti inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, At dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. A ciò deve aggiungersi che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non sono, poi, consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.U, n. 6402, del 30/4/1997, Rv. 207944), stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). In particolare, i motivi relativi alla qualificazione giuridica del fatto ( artt. 629, 392 cod. pen.), ovvero quelli sulla lieve entità del fatto pur essendo idonei, in astratto, ad introdurre questioni di diritto, si risolvono, in concreto, nella sollecitazione ad una diversa ricostruzione del fatto o ad una diversa lettura dei dati fattuali ricostruiti dai giudici di merito in assenza di travisamenti e con argomentazioni giuridicamente corrette. Entrambi i giudici di merito, con motivazione conforme, hanno ritenuto sussistente una fattispecie estorsiva plurisoggettiva di carattere unitario nella quale le più persone condannate sono intervenute, a vario titolo e cioè ora come emissari ( il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ora come componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] per ottenere, attraverso l'evocazione della figura [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della famiglia mafiosa di Riesi e condannato per 416-bis cod. pen., il pagamento della somma di denaro di euro 30.000,00, pretesa a titolo di " sansalia"e non dovuta, per l'acquisto del terreno da parte del dante causa di [OSCURATO:PERSONA] e che questi sarebbe stato tenuto a versare. Ai fini della configurabilità della fattispecie estorsiva, piuttosto che del delitto di ragion fattasi, i 3;(4,:.:, Az merito hanno valorizzato le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e le conversazioni intercettate dalle quali emergeva che i presupposti della richiesta estorsiva, iniziata nel 2014 quando venne stipulato il preliminare di vendita e concessa la disponibilità dell'immobile a [OSCURATO:PERSONA], proseguita nel 2016, quando venne stipulato il contrato definitivo, fino al 2018 quando, dopo l'incendio di un escavatore, [OSCURATO:PERSONA] pagò la somma di tremila euro a [OSCURATO:PERSONA] che la richiedeva quale percentuale sull'affare, erano da ricercare nell'acquisto_ di un terreno di rilevante valore economico ( oltre un milione di euro) effettuato da [OSCURATO:PERSONA] nel 2014 per il quale [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi emissari richiedevano la percentuale del 3% (euro 30.000,00), adducendo a pretesto lo svolgimento di un'attività di mediazione invero mai effettuata circostanza questa che come evidenziato dal giudice di primo grado anche [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso (cfr. pag. 31 della sentenza di primo grado). 2. Passando ad esaminare nel dettaglio i singoli ricorsi osserva il collegio, con riferimento alla ,t posizione di [OSCURATO:PERSONA],che il primo motivo e terzo motivo sono manifestamente infondati oltre che aspecifici. La Corte di appello ha motivato sulla pretesa insussistenza della fattispecie estorsiva per l'assenza di minacce esplicite da parte del ricorrente, condivisibilnnente richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di estorsione cd. "ambientale", non è necessario che la vittima conosca l'estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Rv. 270175; Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, ti213 2041-, Rv. 268759). Nella fattispecie i giudici di merito hanno evidenziato che la persona offesa aveva immediatamente percepito che la pretesa estorsiva era riconducibile, nel suo complesso, a [OSCURATO:PERSONA] soggetto condannato in via definitiva per associazione mafiosa, omicidio ed estorsione, posto che il suo nome venne espressamente evocato, ab origine, proprio da [OSCURATO:PERSONA] quando per primo, all'indomani della stipula del compromesso di vendita del terreno, in concomitanza con l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], egli formulò la richiesta di un prestito in favore della famiglia del capo mafia, modalità che rientra tra le modalità tipiche di azione delle associazioni di stampo mafioso (Sez. 5, n. 3101 del 06/10/2010, Rv. 249080; Sez. 2, n. 7558 del 06/02/2014, Rv. 258545). I giudici di merito hanno concordemente ricostruito i fatti in termini estorsivi sulla base di quanto riferito dalla persona offesa la cui attendibilità non è stata posta in dubbio dal ricorrente, posto che la richiesta di denaro, per le modalità esplicative e il dato temporale, si inseriva nella sequela di richieste formulate alla persona offesa dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] all'indomani dell'acquisto del terreno di contrada Gurgazzi ( cfr. pag. 3 e segg. della sentenza impugnata ). Al riguardo va ribadito che,ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione 9è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, risponde del reato di concorso in estorsione. Ai fini del discrimine tra la fattispecie tentata e quella consumata, occorre considerare che la struttura normativa ricollega al costringimento, che ha carattere di evento strumentale, gli effetti patrimoniali dell'atto dispositivo preteso, di talché l'evento finale del procurare a se o ad altri un ingiusto profitto s'atteggia come conseguente e necessitato, una volta efficacemente incisa la libera determinazione della vittima per effetto di violenza o minacce (Sez. 2 n. 16077 del 01/03/2019, Rv. 275779). La Corte di merito ha ben spiegato che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], lungi dal costituire un episodio autonomo slegato dai successivi, altro non era che una segmento dell'unitaria fattispecie estorsiva plurisoggettiva avente idoneità causale, sia sotto il profilo materiale che soggettivo rispetto alla realizzazione del profitto, concorrendo a descriverne l'evoluzione tenuto conto delle caratteristiche del'azione e cioè della richiesta di denaro sempre riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di prestito o, formalmente, a titolo di "sansalia", e indirizzata sempre nei confronti della stessa persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Va precisato che le forme di manifestazione del delitto di estorsione, nell'ipotesi in cui le condotte di violenza o minaccia non si esauriscono in un unico contesto (se, cioè, si realizzi un unico reato o una pluralità di reati), non mutano per il solo dato naturalistico della reiterazione delle azioni intimidatorie; i criteri che devono guidare l'interprete, nell'apprezzare l'unicità o la pluralità dei fatti di reato, trovano la loro origine logica nella struttura della fattispecie, dovendo farsi riferimento agli elementi che definiscono le caratteristiche dell'azione e dell'evento, dal punto di vista giuridico; inoltre, potrà assumere rilevanza l'apprezzamento di fatto dell'elemento temporale, quando risultino elementi obiettivi coincidenti con determinazioni volitive autonome e separate. Se, dunque, le plurime minacce e violenze sono finalizzate a realizzare sempre la medesima pretesa estorsiva, con il correlativo danno per il patrimonio della stessa persona offesa, senza che siano rilevabili evidenti fratture temporali tra le condotte (per effetto, ad esempio, di fattori che abbiano interrotto l'esecuzione del reato o di determinazioni dell'agente che abbia volontariamente desistito dall'azione), la realizzazione parziale dell'illecito profitto non esclude la realizzazione di un'unica azione delittuosa. La ricostruzione così operata dai giudici di merito trova significativo riscontro nell'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che ravvisa un unico delitto di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, «allorché gli stessi siano sorretti da un'unica e continua determinazione, che non registri sul piano della volontà interruzioni, desistenze» (Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543; Sez. 2, n. 27314 del 05/06/2003, Abate, Rv. 225174; Sez. 6, n. 2070 del 10/11/1994, dep. 1995, Periodo, Rv. 200554); al contrario, ricorrono autonome ipotesi di reato, consumate o tentate, unificabili con il vincolo della continuazione, «quando le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto, singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità» (Sez. 2, n. 37297 del 28/06/2019, Rv. 277513; Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Rv. 256729, relativa a fattispecie in cui le diverse richieste avevano ad oggetto distinte pretese) ovvero nell'ipotesi in cui le condotte minacciose siano dirette nei confronti di diverse persone offese (Sez. 2, n. 23396 del 12/01/2017, Rv. 270310). Anche il secondo motivo relativo al trattamento sanzionatorio è destituito di fondamento avendo la Corte di appello risposto a tutte le doglianze difensive,escludendo motivatamente che l'episodio potesse dirsi connotato da minima offensività e che ricossero elementi positivi di valutazione ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata). 3.1 ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perchè basati su motivi manifestamente infondati oltre che riproduttivi di censure approfonditamente vagliate dal giudice di merito il quale a pagg. 33 e segg. della sentenza impugnata ha spiegato che fu la stessa persona offesa ad indicare che gli imputati lo convocarono, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], di cui si dirà a breve, presso l'esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA] per chiedergli, con modalità perentorie tipiche, quali la privazione del telefono cellulare, di pagare una "sensalia" e dichiarando di agire su mandato di [OSCURATO:PERSONA] che li aveva di ciò informati prima di essere arrestato. Il ricorso non si confronta con la dettagliata motivazione fornita dalla Corte di appello che,in punto di attendibilità della persona offesa, ha verificato la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto avuto riguardo anche al contenuto delle intercettazioni ( in particolare alla conversazione intervenuta il 17/7/2018, tra [OSCURATO:PERSONA] ed il padre, significativamente riportata a pagg. 47 e segg. della sentenza impugnata). A fronte delle dichiarazioni della persona offesa precise, dettagliate e prive sentimenti di astio o di risentimento nei confronti delle persone chiamate in causa, la Corte di appello ha approfondito anche le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo il teste inattendibile non solo per la sua vicinanza con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], ma anche perché la sussistenza della presunta mediazione svolta da [OSCURATO:PERSONA], è stata genericamente riferita dal teste il quale non poteva averne contezza essendo all'epoca in cui venne assunta l'obbligazione, appena decenne. Devono essere respinte anche le doglianze avanzate dai ricorrenti ai motivi nn. 2, 3, 4 del ricorso in merito alla ricostruzione alternativa fornita dalla difesa circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] recepì la somma estorta di propria iniziativa ed a suo vantaggio personale, per dare sfogo al risentimento che nutriva verso la famiglia di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello a pag. 59 ha spiegato che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA],come quello degli altri emissari, lungi dall'essere giustificato da motivi di astio o di rancore verso i [OSCURATO:PERSONA], circostanza smentita dalle intercettazioni, si inseriva in un contesto estorsivo unitario, caratterizzato dall'identità del mandante e della persona offesa, e che il protrarsi delle richieste di denaro lungo un arco temporale di quattro anni, non escludeva l'unitarietà della fattispecie, ma era dovuta al fatto che la persona offesa prendeva tempo opponendo difficoltà economiche senza che tale resistenza potesse incidere sulla configurabilità del reato,posto che i correi non avevano mai desistito dal reiterare le richieste di pagamento sino ad arrivare, nel 2018, all'atto di violenza manifesto, dato dall'incendio dell'escavatore cui seguiva il pagamento di euro tremila da parte della persona offesa a [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento al motivo n. 5 concernente l'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa , la Corte di appello a pag. 64fnel rinviare a quanto esplicitato a proposito della posizione di altro emissario ( [OSCURATO:PERSONA] pag. 26), ha sottolineato, in primis, che la spendita del nome di [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco dell'associazione mafiosa radicata in Riesi, beneficiario del provento estorsivo nonché l'incendio stesso dell'escavatore, dimostravano il ricorso al metodo mafioso. Va ribadito che detta aggravante è configurabile quando si ponga in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e a esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Rv. 273190; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Rv. 264900; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525; Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, Rv. 257065); essa può sussistere anche in assenza di una compagine mafiosa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36341 del 02/07/2019, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Rv. 273025; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Rv. 265515; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Rv. 260007; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, Rv. 258103). La Corte di appello ha poi correttamente escluso che la riduzione della somma che [OSCURATO:PERSONA] consegnò immediatamente, rispetto a quella pretesa, non nella sua disponibilità, facesse venir meno la particolare e qualificata portata intimidatoria delle richieste estorsive e, quindi, la sussistenza dell'aggravante, pure compatibile con un atteggiamento dialettico della vittima a fronte delle ingiuste richieste (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Rv. 284392; Sez. 2, n. 25592 del 22/04/2022, Gencarelli, non mass.). La sentenza impugnata ha ricordato che la circostanza aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva, considerato che si caratterizza e si esaurisce per le modalità dell'azione (v. Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, non mass. sul punto); pertanto,essa si estende a tutti i concorrenti nel reato, a prescindere dagli autori degli atti intimidatori e delle frasi minacciose. Quanto all'agevolazione mafiosa la sentenza ha richiamato intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva chiaramente che le somme estorte erano destinate al sostentamento dei carcerati e delle loro famiglie ( cfr. pagg. 64 e 26 della sentenza di appello). Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il diniego delle attenuanti generiche in favore di ricorrenti non è affatto immotivato. La Corte di appello non soltanto ha evidenziato l'insussistenza di elementi postivi di valutazione, per riconoscere dette attenuanti , ma anche il particolare protagonismo dei ricorrenti nella vicenda in esame ( pag. 65 della sentenza impugnata). La decisione dei giudici di merito è incensurabile anche sotto questo profilo, in quanto il diniego di dette circostanze può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza degli imputati (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). 4. Inammissibile è il motivo n. 7 relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che ha concordato la pena in appello in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196), qL 5. I motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] nei due ricorsi riproducono sostanzialmente le stesse doglianze, a loro volta reiterative di motivi già vagliati dal giudice di appello e puntualmente disattesi con argomentazioni giuridicamente corrette. In particolare,i motivi nn. 1 e 2 del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e nn. 1 e 2 del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta la configurabilità dell'estorsione per l'assenza di minaccia esplicita da parte dei [OSCURATO:PERSONA] e la marginalità del suo intervento nella vicenda in esame, posto che egli si limitò a dare dei consigli all'amico, rimanendo estraneo alle richieste di denaro, sono inammissibili perché aspecifici in quanto non si confrontano con l'articolata motivazione riportata a pag. 11 e seguenti della sentenza impugnata in cui la Corte di appello, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, il cui narrato è stato attentamente vagliato e ritenuto scevro da intenti calunniatori ed il contenuto delle intercettazioni, significativamente riprodotte, ha dato conto del fatto che il ricorrente era intervenuto nella vicenda [OSCURATO:PERSONA], nel corso degli anni, a più riprese e cioè nel 2014, quando si adoperò per favorire l'incontro tra i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa, presso la cartoleria dei primi; successivamente, quando,a seguito dell'incendio dell'escavatore fsollecitò il pagamento dei "soldi" ( pag. 14 della sentenza ) facendo poi anche da tramite in occasione dell'ulteriore richiesta, culminata con il pagamento di tremila euro dalla persona offesa a [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dalle intercettazioni riportate a pag. 15 e segg. della sentenza. E' stato quindi correttamente escluso che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] fosse penalmente irrilevante in quanto mero "nuncius" della volontà dei [OSCURATO:PERSONA] di incontrare la vittima. La Corte di appello ha osservato che [OSCURATO:PERSONA], intervenuto a più riprese, lungi dal realizzare un interesse dell'amico, già destinatario delle pretese estorsive, aveva contribuito a dare corso alla vicenda estorsiva, consentendo agli autori della minaccia di ricevere l'ingiusto profitto e,dunque i non di mero ausilio all'amico ma daecondamento nell'esecuzione dell'iter criminis si è trattato. Va, al riguardo, evidenziato come la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell'affermare che per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario e sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore che risulti comunque idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso ovvero - ed è questo il profilo che qui interessa - l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 6, n. 1986 del 6/12/2016, Rv. 268972; Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Rv. 270723). In tale quadro di riferimento è, dunque, evidente che la condotta posta in essere dal ricorrente, lungi dal risolversi in un comportamento di semplice e disinteressato ausilio per la persona offesa, si è in concreto tradotta in un indispensabile 4ponte"tra la medesima persona offesa e gli estorsori con il deliberato proposito di far si che la stessa, soddisfacesse le illegittime pretese degli estorsori. In ciò realizzando appieno, attraverso la propria condotta "atipica", la figura del concorrente nel delitto di estorsione materialmente ascritto ai correi. Ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che i anche l'intermediario, nelle trattative per la consegna della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 6824 del 18/1/2017, Rv. 269117). La Corte di appello ha escluso che gli interventi di [OSCURATO:PERSONA] fossero imputabili a motivo di solidarietà umana ed al rapporto di amicizia che lo legava alla persona offesa, avendo il ricorrente posto in essere condotte particolarmente rilevanti in momenti significativi della intera vicenda estorsiva, sfruttando proprio il rapporto di amicizia con [OSCURATO:PERSONA] ( pagg. 19 e 20 della sentenza impugnata). Nessun travisamento si rinviene nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il cui narrato, ha spiegato la Corte di appello, era anche suffragato e non smentito dalle intercettazioni di tal che, correttamente, è stato escluso che ricorressero le condizioni per la riapertura dell'istruttoria dibattimentale richiesta dalla difesa ( pag. 13 della sentenza impugnata). A proposito del rilievo attribuito alle intercettazioni, il cui significato probatorio è insistentemente messo in dubbio dalla difesa, deve ribadirsi che in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, che si realizza nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. Nessuna di tali circostanze risulta essersi verificata nel caso in esame posto che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni-che costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità,è stata motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. Né il ricorrente ha documentalmente dimostrato il denunciato travisamento per invenzione ( relativamente alla parola "ora" confusa con il nome "Ora'") che, n deve ritenersi insussistente anche alla luce della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 15 della sentenza impugnata, in cui la Corte di merito ha motivato sulla presenza attiva di [OSCURATO:PERSONA] ( cfr. pag. 13). Manifestamente infondata è la doglianza difensiva riguardante la sussistenza dell'aggravante mafiosa avuto riguardo all'utilizzo del metodo mafioso (cfr. pag. 25 della sentenza), dato che il richiamo alla personalità di [OSCURATO:PERSONA], noto per la sua caratura mafiosa, e la vicenda dell'incendio dell'escavatore erano diretti a provocare la cogente intimidazione della vittima evocando la consorteria dei [OSCURATO:PERSONA], clan ben noto e radicato nella zona di Riesi. In forza dei principi in materia 2 trattandosi di circostanza obiettiva, la stessa si estende non soltanto al coimputato consapevole del ricorso a tale forma di intimidazione ma anche al correo che, per colpa, l'abbia ignorata ex art. 59 cod.pen. . E, nel caso in esame,dalle conversazioni intercettate non emerge la incolpevole ignoranza di [OSCURATO:PERSONA]. La censura riguardante la sussistenza dell'aggravante mafiosa nella forma soggettiva dell'agevolazione mafiosa, non risulta sollevata in grado di appello ed è pertanto in questa sede non scrutinabile. Manifestamente infondato anche il motivo n. 4 di entrambi i ricorsi. Sul punto questa Corte ha di recente affermato il principio condiviso dal Collegio secondo cui, in tema di estorsione, ove ricorra l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non può trovare applicazione l'attenuante della lieve entità del fatto introdotta, in relazione a tale delitto, con sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023( Sez. 2,n. 32569 del 16/06/2023, Rv. 284980). La Corte di appello, comunque, ha ben motivato il diniego della attenuante richiesta per l'insussistenza di fattori indicativi del fatto di lieve entità ( pag. 28 della sentenza impugnata). Il quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte di appello ha giustificato con argomentazioni giuridicamente corrette il diniego delle attenuanti generiche e la entità della pena,sottolineando il particolare ruolo svolto dall'imputato, intervenuto nelle varie fasi della trattativa dando conto anche delle ragioni del differente trattamento riservatogli rispetto ad altri correi, nemmeno potendosi valorizzare il dato della formale incensuratezza a fronte del coinvolgimento del prevenuto in attentati incendiari dimostrati dalle intercettaz
Sentenza Cassazione n. 41822/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris