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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31263/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4121/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza n.3702/ 2019 , depositata il 20 giugno 2019 , della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15 settembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

CATASTORilevato che:

1. – con sentenza n. 3702/2019, depositata il 20 giugno 2019, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello della l’Agenzia delle Entrate, così confermando la decisione di prime cure che aveva accolto, per quanto di ragione, l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale, - recante rettifica (nella categoria A/7, classe 1) del classamento di un’unità immobiliare oggetto di dichiarazione di variazione Docfa (con proposta di classamento in categoria A/2, classe 2), - e rideterminato ( nell a terza della categoria A/2) la classe di merito; 1.1 – il giudice del gravame, - premesso che, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale poteva ritenersi soddisfatto «con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuiti» qualora non disattesi dall’Ufficio «gli elementi di fatto indicati dal contribuente» nella dichiarazione Docfa, - ha, quindi, ritenuto che «tali indicazioni risultano carenti nell’avviso di accertamento oggetto dell’odierna controversia, sì da determinarne l’illegittimità»;

2. –l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; -[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 , cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, c. 2, n. 4, cod. proc. civ., e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, assumendo, in sintesi, che il decisum impugnato si fonda su di una motivazione perplessa e illogica, a contenuti apparenti, in fattispecie nella quale l’avviso di accertamento non aveva immutato né contestato «i dati tecnici trasmessi dal contribuente a mezzo della dichiarazione DOCFA»;-il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. n. 212 del 2000, art. 7, alla l. n. 241 del 1990, art. 3, ed al d.m. n. 701 del 1994, art. 1, deducendo la ricorrente che, -proprio così come posto in premessa dalla gravata pronuncia, - nella fattispecie la rettifica catastale rinveniva da una (mera) diversa qualificazione dei dati fattuali oggetto di indicazione nella dichiarazione di variazione presentata dalla contribuente, ove, dunque, la difformità di classamento conseguiva da una diversa valutazione estimativa di quegli stessi dati; -col terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 56,e del d.m. n. 701 del 1994, art. 1, deducendo, in sintesi, che, l’unità immobiliare oggetto di dichiarazione di variazione era stata correttamente classata in categoria A/7, -indifferente il livello di finiture e di impianti dalla stessa contribuente indicati, peraltro, come normale, - atteso che l’elemento di discrimine tra abitazione civile e abitazione in villino andava essenzialmente individuato nella «presenza … di area cortilizia o a giardino»;

2. –il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento; 2.1 –come, difatti, statuito dalla Corte, deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice; e sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (così Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez.

U., 24 marzo 2017, n. 7667;Cass.

Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez.

U., 5 agosto 2016, n. 16599); -nella fattispecie il giudice del gravame ha reso esplicite le ragioni fondative del decisumnépuò ridondare in difetto di motivazione l’ error iurispur oggetto di censura col secondo motivo di ricorso;

3. –il secondo motivo, per converso, è fondato e va accolto; 3.1 –come, difatti, deduce la ricorrente, la Corte, - con riferimento all'atto di classamento adottato in esito alla procedura docfa (d.m. n. 701 del 1994), procedura, questa, connotata da una «struttura fortemente partecipativa», -ha ripetutamente statuito che l'obbligo di motivazione «deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio... e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie» (v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319); e si è, altresì, rimarcato che gli indicati termini di riscontro dell'obbligo di motivazione dell'atto di classamento, adottato in esito alla procedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di una immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione di accatastamento), immutazione rilevante, - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, -qualora incentrata sugli «elementi di fatto» di detta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati) la diversa valutazione della rendita catastale consegua «da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni» (v., ex plurimis, Cass., 28 ottobre 2020, n. 23674; Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237); -la gravata sentenza, - pur dando atto di un siffatto orientamento interpretativo della Corte, -ha mancato di trarne tutte le conseguenti implicazioni, così cadendo nel denunciato vizio di sussunzione, in particolare rilevando che (non meglio precisate) «indicazioni» erano risultate «carenti» quando, per l’appunto, si trattava di verificare (solo) se la rettifica catastale conseguisse, o meno, da una difforme valutazione dei medesimi dati fattuali esposti nella dichiarazione di variazione Docfa, così da riscontrare, - una volta indicati in av viso di accertamento i dati di classamento ( per categoria, classe e consistenza) proposti dalla contribuente e quelli (sempre per categoria, classe e consistenza) oggetto di rettifica, - se una qualche immutazione, nei dati fattuali riportati nella dichiarazione (non nella loro qualificazione secondo valutazione estimativa), vi fosse stata;

4. - il terzo motivo di ricorso rimane assorbito in quanto involge la questione relativa alla correttezza del classamento oggetto di rettifica catastale, questione che, -così come pianamente emerge dalla gravata sentenza, - è rimasta assorbita in relazione alla ratio decidendi incentrata esclusivamente sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento catastale (v.

Cass., 5 novembre 2014, n. 23558; Cass. Sez.

U., 17giugno 2013, n. 15122; Cass., 1 marzo 2007, n. 4804);5. - l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio[l. n. 130 del 2022, art. 4, c. 1, lett. a)] che, in diversa composizione, procederà al motivato riesame della controversiaattenendosi al principio di diritto sopra esposto.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, assorbito il terzo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4121/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza n.3702/ 2019 , depositata il 20 giugno 2019 , della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15 settembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. CATASTORilevato che: 1. – con sentenza n. 3702/2019, depositata il 20 giugno 2019, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello della l’Agenzia delle Entrate, così confermando la decisione di prime cure che aveva accolto, per quanto di ragione, l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale, - recante rettifica (nella categoria A/7, classe 1) del classamento di un’unità immobiliare oggetto di dichiarazione di variazione Docfa (con proposta di classamento in categoria A/2, classe 2), - e rideterminato ( nell a terza della categoria A/2) la classe di merito; 1.1 – il giudice del gravame, - premesso che, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale poteva ritenersi soddisfatto «con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuiti» qualora non disattesi dall’Ufficio «gli elementi di fatto indicati dal contribuente» nella dichiarazione Docfa, - ha, quindi, ritenuto che «tali indicazioni risultano carenti nell’avviso di accertamento oggetto dell’odierna controversia, sì da determinarne l’illegittimità»; 2. –l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; -[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 , cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, c. 2, n. 4, cod. proc. civ., e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, assumendo, in sintesi, che il decisum impugnato si fonda su di una motivazione perplessa e illogica, a contenuti apparenti, in fattispecie nella quale l’avviso di accertamento non aveva immutato né contestato «i dati tecnici trasmessi dal contribuente a mezzo della dichiarazione DOCFA»;-il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. n. 212 del 2000, art. 7, alla l. n. 241 del 1990, art. 3, ed al d.m. n. 701 del 1994, art. 1, deducendo la ricorrente che, -proprio così come posto in premessa dalla gravata pronuncia, - nella fattispecie la rettifica catastale rinveniva da una (mera) diversa qualificazione dei dati fattuali oggetto di indicazione nella dichiarazione di variazione presentata dalla contribuente, ove, dunque, la difformità di classamento conseguiva da una diversa valutazione estimativa di quegli stessi dati; -col terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 56,e del d.m. n. 701 del 1994, art. 1, deducendo, in sintesi, che, l’unità immobiliare oggetto di dichiarazione di variazione era stata correttamente classata in categoria A/7, -indifferente il livello di finiture e di impianti dalla stessa contribuente indicati, peraltro, come normale, - atteso che l’elemento di discrimine tra abitazione civile e abitazione in villino andava essenzialmente individuato nella «presenza … di area cortilizia o a giardino»; 2. –il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento; 2.1 –come, difatti, statuito dalla Corte, deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice; e sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (così Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667;Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599); -nella fattispecie il giudice del gravame ha reso esplicite le ragioni fondative del decisumnépuò ridondare in difetto di motivazione l’ error iurispur oggetto di censura col secondo motivo di ricorso; 3. –il secondo motivo, per converso, è fondato e va accolto; 3.1 –come, difatti, deduce la ricorrente, la Corte, - con riferimento all'atto di classamento adottato in esito alla procedura docfa (d.m. n. 701 del 1994), procedura, questa, connotata da una «struttura fortemente partecipativa», -ha ripetutamente statuito che l'obbligo di motivazione «deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio... e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie» (v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319); e si è, altresì, rimarcato che gli indicati termini di riscontro dell'obbligo di motivazione dell'atto di classamento, adottato in esito alla procedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di una immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione di accatastamento), immutazione rilevante, - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, -qualora incentrata sugli «elementi di fatto» di detta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati) la diversa valutazione della rendita catastale consegua «da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni» (v., ex plurimis, Cass., 28 ottobre 2020, n. 23674; Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237); -la gravata sentenza, - pur dando atto di un siffatto orientamento interpretativo della Corte, -ha mancato di trarne tutte le conseguenti implicazioni, così cadendo nel denunciato vizio di sussunzione, in particolare rilevando che (non meglio precisate) «indicazioni» erano risultate «carenti» quando, per l’appunto, si trattava di verificare (solo) se la rettifica catastale conseguisse, o meno, da una difforme valutazione dei medesimi dati fattuali esposti nella dichiarazione di variazione Docfa, così da riscontrare, - una volta indicati in av viso di accertamento i dati di classamento ( per categoria, classe e consistenza) proposti dalla contribuente e quelli (sempre per categoria, classe e consistenza) oggetto di rettifica, - se una qualche immutazione, nei dati fattuali riportati nella dichiarazione (non nella loro qualificazione secondo valutazione estimativa), vi fosse stata; 4. - il terzo motivo di ricorso rimane assorbito in quanto involge la questione relativa alla correttezza del classamento oggetto di rettifica catastale, questione che, -così come pianamente emerge dalla gravata sentenza, - è rimasta assorbita in relazione alla ratio decidendi incentrata esclusivamente sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento catastale (v. Cass., 5 novembre 2014, n. 23558; Cass. Sez. U., 17giugno 2013, n. 15122; Cass., 1 marzo 2007, n. 4804);5. - l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio[l. n. 130 del 2022, art. 4, c. 1, lett. a)] che, in diversa composizione, procederà al motivato riesame della controversiaattenendosi al principio di diritto sopra esposto. P.Q.M. La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, assorbito il terzo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia
Sentenza Cassazione n. 31263/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris