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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 11183/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22947/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 209, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 6473/2018,depositata i l 25/02/2019 , R.G.N. 10281/2012 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza 25 febbraio 2019, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA]Orte e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l’inefficacia nei loro confronti della cessione dei rapporti di lavoro ad esse relativi, in conseguenza della cessione del ramo d’azienda tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ordinato alla prima il relativo ripristino con mansioni e livello di inquadramento di ognuna anteriori al trasferimento: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato le domande delledue lavoratrici;

2. essa ha preliminarmente disatteso la richiesta della società cedente di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, sul rilievo del richiamo, da parte della Corte di cassazione e proprio sulla cessione in oggetto, di una sentenza della Corte di Giustizia in ordine alla necessità di sussistenza, anche nell’ipotesi di trasferimento soltanto di un’articolazione aziendale, dei requisiti di preesistenza e di autonomia funzionale: costantemente ribaditi da citata giurisprudenza di legittimità;

3. nel merito, la Corte territoriale ha negato la ricorrenza dei summenzionati requisiti nel ramo ceduto, con contratto del 5 novembre 2007, da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (società con capitale interamente detenuto da [OSCURATO:SOCIETA]., di nuova costituzione proprio per l’operazione in oggetto), avendo accertato lo svolgimento delle attività oggetto di cessione (una parte soltanto del back office, esso sì dotato di autonomia funzionale, limitatamente ai servizi di back office consumer e di back office corporate, così come, per la gestione del credito, solo di quelle di phone collection e di verifica del credito) da parte dei medesimi dipendenti ceduti (neppure dotati di un particolare know- how professionale), senza autonomia, in continuo collegamento direttivo, funzionale e di controllo dalla cedente, per effetto di un contratto di servizi del 5 novembre 2007 (in pari data di quello di cessione del ramo d’azienda, con il quale la cessionaria si è obbligata ad eseguire il servizio di back office per la cedente), nei locali dei quali detta società era tuttora locataria, a propria volta sub-locante alla cessionaria, con i programmi informatici, necessari allo svolgimento delle attività trasferite, rimasti in proprietà esclusiva della prima;

4. con atto notificato il 30 luglio 2019, la società ha proposto ricorso per cassazione, previa istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, con unico motivo, cui le lavoratrici hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art.2112 c.c., per erronea esclusione dalla Corte territoriale della cessione di ramo d’azienda in base ad un’interpretazione della norma denunciata come non conforme ai principi della Direttiva 2001/23/CE, per la decisiva rilevanza da questa attribuita all’effettiva prosecuzione o ripresa da parte del cessionario dell’esercizio di attività economiche identiche o analoghe a quelle del cedente, nonché ad un’autonomia intesa come nesso di interdipendenza funzionale tra beni e personale trasferito e prosecuzione delle attività precedenti, con organizzazione del gruppo dei lavoratori subordinati trasferiti, da parte dei nuovi responsabili, libera e indipendente nell’impartire loro istruzioni ed attribuire compiti; nell’irrilevanza del trasferimento in proprietà ovvero della semplice messa a disposizione dei beni del compendio aziendale ceduto (unico motivo);

2. esso è infondato;

3. secondo il costante insegnamento di questa Corte, la verifica dei presupposti fattuali, che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c., implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5117 del 2012; Cass. n. 1821 del 2013; Cass. n. 2151 del 2013; Cass. n. 24262 del 2013; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 27238 del 2014; Cass. n. 22688 del 2014; Cass. n. 25382 del 2017;Cass.n. 2315 del 2020 e Cass. n. 6649 del 2020);

3.1. inoltre, l’accertamento in concreto dell’insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di ramo d’azienda, delineata in astratto dall’art. 2112, quinto comma c.c., implica prima una individuazione ed una selezione di circostanze concrete e poi il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità; non potendosi, in particolare, negare che la valutazione, nella concretezza della vicenda storica, dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto e della sua preesistenza sia una quaestio factiche opera, come tale, sul piano del giudizio di fatto, demandatoal giudice del merito, per l’accertamento della ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo dell’art. 2112 c.c.: sicché, come già ritenuto da questa Corte, “spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità, in termini positivi o negativi, all’ipotesi normativa” (testualmente in motivazione Cass. n. 15661 del 2001, con la copiosa giurisprudenza ivi citata; v. pure Cass. n. 18247 del 2009 e n. 7838 del 2005; con ripresa da ultimo da Cass. 12 novembre 2021, n. 34075);

3.2. in linea di diritto, questa Corte ha ribadito che, anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione “l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere -autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione” (sul tema diffusamente: Cass. n. 11247 del 2016; di analogo tenore, assunte in decisione nella medesima udienza pubblica del 26 febbraio 2016: Cass. nn. 9682, 10243, 10352, 10540, 10541, 10542, 10730, 11248 del 2016; tra le successive conformi: Cass. n. 19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018).

Negli arresti richiamati non si è poi disconosciuta la legittimità di cessioni di rami aziendali "dematerializzati" o "leggeri" dell'impresa, nei quali il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, in conformità con principi, anche comunitari (Corte di Giustizia 11 marzo 1997, Súzen, C-13/95, punto 18; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C- 127/96, C-229/96, C-74/97, [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 31; Corte di Giustizia, 20 gennaio 2011, C-463/09, CLECE, punto 36), che si sono affermati essenzialmente nel campo della successione negli appalti laddove siano i lavoratori ad invocare l'applicazione dell'art.2112 c.c. per transitare nell'impresa subentrante, peri quali principi oggetto del trasferimento del ramo può essere anche un gruppo organizzato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune, senza elementi materiali significativi (in precedenza, tra molte: Cass. n. 17207 del 2002; Cass. n. 206 del 2004; Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5678 del 2013; Cass. n. 21917 del 2013; Cass. n. 9957 del 2014); ma si è tuttavia confermato il compito del giudice del merito di verificare quando il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato “di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio”, così “scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato" (in termini Cass. n. 11247/2016 cit.; di recente anche Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, [OSCURATO:PERSONA] AE, punto 69, ha sottolineato come l'autonomia del ramo ceduto, dopo il trasferimento, non debba dipendere da scelte economiche effettuate “unilateralmente” da terzi, senza che vi siano garanzie sufficienti che le assicurino l'accesso ai fattori di produzione).

Sicché, l'elemento costitutivo rappresentato dall'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto viene letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, “nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione”, perché l'indagine non deve “basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto” (Cass.25 ottobre 2021, n. 2917, in motivazione sub 5.3);

3.3. in esatta applicazione dei suenunciati principi di diritto (con ampio richiamo dal quarto capoverso di pg. 4 all’ultimo di pg. 6 della sentenza), la Corte territoriale ha compiuto un accertamento in fatto, congruamente argomentato (per le ragioni esposte dal secondo capoverso di pg. 7 alprimo di pg. 9 e ancora dall’ultimo capoverso di pg. 9 all’undicesimo alinea di pg. 12 della sentenza);

4. quanto al rinvio in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E., richiesto dalla ricorrente sulla base dei quesiti (di compatibilità dell'interpretazione di questa Corte in materia con la disciplina dell'Unione Europea relativi all'essenziale rilevanza, piuttosto che del mantenimento di una preesistente “entità autonoma produttiva”, dello svolgimento di una medesima attività economica, variamente declinato, con particolare riguardo allo svolgimento di attività di back officee all'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2001/23/CE dell'interpretazione di questa Corte dell'art. 29, terzo comma del d.lgs. n. 276 del 2003, anche in relazione all'art. 2112, sesto comma c.c. in riferimento ad un gruppo organizzato di lavoratori) come specificamente formulati ed illustrati ai punti da a) a h) da pagina 32 a pagina 37 del ricorso, esso deve essere disatteso per le ragioni già ampiamente argomentate in un caso, del tutto analogo all’odierno, riguardante il medesimo trasferimento di ramo d’azienda, con rinvio all’articolata ed approfondita motivazione di queta Corte (Cass. 25 ottobre 2021, n. 2917, in motivazione dal p.to 6 al p.to 6.5., per effetto della replicata numerazione dei p.ti da 6.3 a 6.5);

5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari delle lavoratrici, secondo la loro richiesta e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22947/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 209, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 6473/2018,depositata i l 25/02/2019 , R.G.N. 10281/2012 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 25 febbraio 2019, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA]Orte e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l’inefficacia nei loro confronti della cessione dei rapporti di lavoro ad esse relativi, in conseguenza della cessione del ramo d’azienda tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ordinato alla prima il relativo ripristino con mansioni e livello di inquadramento di ognuna anteriori al trasferimento: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato le domande delledue lavoratrici; 2. essa ha preliminarmente disatteso la richiesta della società cedente di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, sul rilievo del richiamo, da parte della Corte di cassazione e proprio sulla cessione in oggetto, di una sentenza della Corte di Giustizia in ordine alla necessità di sussistenza, anche nell’ipotesi di trasferimento soltanto di un’articolazione aziendale, dei requisiti di preesistenza e di autonomia funzionale: costantemente ribaditi da citata giurisprudenza di legittimità; 3. nel merito, la Corte territoriale ha negato la ricorrenza dei summenzionati requisiti nel ramo ceduto, con contratto del 5 novembre 2007, da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (società con capitale interamente detenuto da [OSCURATO:SOCIETA]., di nuova costituzione proprio per l’operazione in oggetto), avendo accertato lo svolgimento delle attività oggetto di cessione (una parte soltanto del back office, esso sì dotato di autonomia funzionale, limitatamente ai servizi di back office consumer e di back office corporate, così come, per la gestione del credito, solo di quelle di phone collection e di verifica del credito) da parte dei medesimi dipendenti ceduti (neppure dotati di un particolare know- how professionale), senza autonomia, in continuo collegamento direttivo, funzionale e di controllo dalla cedente, per effetto di un contratto di servizi del 5 novembre 2007 (in pari data di quello di cessione del ramo d’azienda, con il quale la cessionaria si è obbligata ad eseguire il servizio di back office per la cedente), nei locali dei quali detta società era tuttora locataria, a propria volta sub-locante alla cessionaria, con i programmi informatici, necessari allo svolgimento delle attività trasferite, rimasti in proprietà esclusiva della prima; 4. con atto notificato il 30 luglio 2019, la società ha proposto ricorso per cassazione, previa istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, con unico motivo, cui le lavoratrici hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art.2112 c.c., per erronea esclusione dalla Corte territoriale della cessione di ramo d’azienda in base ad un’interpretazione della norma denunciata come non conforme ai principi della Direttiva 2001/23/CE, per la decisiva rilevanza da questa attribuita all’effettiva prosecuzione o ripresa da parte del cessionario dell’esercizio di attività economiche identiche o analoghe a quelle del cedente, nonché ad un’autonomia intesa come nesso di interdipendenza funzionale tra beni e personale trasferito e prosecuzione delle attività precedenti, con organizzazione del gruppo dei lavoratori subordinati trasferiti, da parte dei nuovi responsabili, libera e indipendente nell’impartire loro istruzioni ed attribuire compiti; nell’irrilevanza del trasferimento in proprietà ovvero della semplice messa a disposizione dei beni del compendio aziendale ceduto (unico motivo); 2. esso è infondato; 3. secondo il costante insegnamento di questa Corte, la verifica dei presupposti fattuali, che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c., implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5117 del 2012; Cass. n. 1821 del 2013; Cass. n. 2151 del 2013; Cass. n. 24262 del 2013; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 27238 del 2014; Cass. n. 22688 del 2014; Cass. n. 25382 del 2017;Cass.n. 2315 del 2020 e Cass. n. 6649 del 2020); 3.1. inoltre, l’accertamento in concreto dell’insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di ramo d’azienda, delineata in astratto dall’art. 2112, quinto comma c.c., implica prima una individuazione ed una selezione di circostanze concrete e poi il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità; non potendosi, in particolare, negare che la valutazione, nella concretezza della vicenda storica, dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto e della sua preesistenza sia una quaestio factiche opera, come tale, sul piano del giudizio di fatto, demandatoal giudice del merito, per l’accertamento della ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo dell’art. 2112 c.c.: sicché, come già ritenuto da questa Corte, “spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità, in termini positivi o negativi, all’ipotesi normativa” (testualmente in motivazione Cass. n. 15661 del 2001, con la copiosa giurisprudenza ivi citata; v. pure Cass. n. 18247 del 2009 e n. 7838 del 2005; con ripresa da ultimo da Cass. 12 novembre 2021, n. 34075); 3.2. in linea di diritto, questa Corte ha ribadito che, anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione “l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere -autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione” (sul tema diffusamente: Cass. n. 11247 del 2016; di analogo tenore, assunte in decisione nella medesima udienza pubblica del 26 febbraio 2016: Cass. nn. 9682, 10243, 10352, 10540, 10541, 10542, 10730, 11248 del 2016; tra le successive conformi: Cass. n. 19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018). Negli arresti richiamati non si è poi disconosciuta la legittimità di cessioni di rami aziendali "dematerializzati" o "leggeri" dell'impresa, nei quali il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, in conformità con principi, anche comunitari (Corte di Giustizia 11 marzo 1997, Súzen, C-13/95, punto 18; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C- 127/96, C-229/96, C-74/97, [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 31; Corte di Giustizia, 20 gennaio 2011, C-463/09, CLECE, punto 36), che si sono affermati essenzialmente nel campo della successione negli appalti laddove siano i lavoratori ad invocare l'applicazione dell'art.2112 c.c. per transitare nell'impresa subentrante, peri quali principi oggetto del trasferimento del ramo può essere anche un gruppo organizzato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune, senza elementi materiali significativi (in precedenza, tra molte: Cass. n. 17207 del 2002; Cass. n. 206 del 2004; Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5678 del 2013; Cass. n. 21917 del 2013; Cass. n. 9957 del 2014); ma si è tuttavia confermato il compito del giudice del merito di verificare quando il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato “di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio”, così “scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato" (in termini Cass. n. 11247/2016 cit.; di recente anche Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, [OSCURATO:PERSONA] AE, punto 69, ha sottolineato come l'autonomia del ramo ceduto, dopo il trasferimento, non debba dipendere da scelte economiche effettuate “unilateralmente” da terzi, senza che vi siano garanzie sufficienti che le assicurino l'accesso ai fattori di produzione). Sicché, l'elemento costitutivo rappresentato dall'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto viene letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, “nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione”, perché l'indagine non deve “basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto” (Cass.25 ottobre 2021, n. 2917, in motivazione sub 5.3); 3.3. in esatta applicazione dei suenunciati principi di diritto (con ampio richiamo dal quarto capoverso di pg. 4 all’ultimo di pg. 6 della sentenza), la Corte territoriale ha compiuto un accertamento in fatto, congruamente argomentato (per le ragioni esposte dal secondo capoverso di pg. 7 alprimo di pg. 9 e ancora dall’ultimo capoverso di pg. 9 all’undicesimo alinea di pg. 12 della sentenza); 4. quanto al rinvio in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E., richiesto dalla ricorrente sulla base dei quesiti (di compatibilità dell'interpretazione di questa Corte in materia con la disciplina dell'Unione Europea relativi all'essenziale rilevanza, piuttosto che del mantenimento di una preesistente “entità autonoma produttiva”, dello svolgimento di una medesima attività economica, variamente declinato, con particolare riguardo allo svolgimento di attività di back officee all'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2001/23/CE dell'interpretazione di questa Corte dell'art. 29, terzo comma del d.lgs. n. 276 del 2003, anche in relazione all'art. 2112, sesto comma c.c. in riferimento ad un gruppo organizzato di lavoratori) come specificamente formulati ed illustrati ai punti da a) a h) da pagina 32 a pagina 37 del ricorso, esso deve essere disatteso per le ragioni già ampiamente argomentate in un caso, del tutto analogo all’odierno, riguardante il medesimo trasferimento di ramo d’azienda, con rinvio all’articolata ed approfondita motivazione di queta Corte (Cass. 25 ottobre 2021, n. 2917, in motivazione dal p.to 6 al p.to 6.5., per effetto della replicata numerazione dei p.ti da 6.3 a 6.5); 5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari delle lavoratrici, secondo la loro richiesta e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterior
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