CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2023
Cassazione n. 24713/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2747‒2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]’ ed elettivamente domiciliato in Oggetto:TRIBUTI- deducibilità costi –art. 109 TUIRRoma, alla via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3875 / 35 / 20 1 4 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 3 giugno 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione d i un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005con cui l’Agenzia delle entrate, sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di verifica redatto dai propri funzionari nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., recuperava, oltre ad euro 600.000,00 per IVA indebitamente detratta, anche costi non deducibili per euro 200.000,00 ai fini IRES ed IRAP. In relazione a tale ultimo rilievo, l’unico oggetto del presente giudizio, l’Agenzia delle entrate sosteneva che, nell’ambito di una complessa operazione immobiliare diretta all’acquisizione, mediante permuta, di un immobile di proprietà della società contribuente con due immobili di proprietà della Provincia di Mantova, era accaduto che per uno dei due immobili (per la precisione quello sito in via Torelli) che la società contribuente avrebbe dovuto ricevere in permuta dall’amministrazione provinciale, la [OSCURATO:PERSONA] di Mantova si era dichiarato disposto ad acquistarlo, come in effetti poi accaduto con scrittura privata del 13 maggio 2005, ma con l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di contribuire finanziariamente alle opere di ristrutturazione di detto immobile per l’importo di 200.000,00 euro che la società contribuente avrebbe dovuto versare alle ditte esecutrici dei lavori dietro presentazione delle relative fatture.1.1. L’Agenzia delle entrate, in mancanza di esibizione di tali fatture e sulla base di una nota del 3 ottobre 2006 con cui la Immobiliare dei lavoratori s.r.l., società esecutrice dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, interamente controllata dalla [OSCURATO:PERSONA], aveva comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di versare l’importo di 200.000,00 euro «a titolo di contributo a fondo perduto sull’acquisto dell’immobile», ai fini dell’accollo di parte delle spese di ristrutturazione di tale immobile, riqualificava la spesa in elargizione liberale di natura finanziaria, come tale fiscalmente non deducibile. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di Milano che accoglieva il ricorso. 1.3. L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate veniva rigettato dalla CTR della Lombardia che al riguardo sosteneva che non era provato che «tale ristrutturazione non sia effettivamente avvenuta, nei modi e termini di pagamento descritti nel verbale, che portano –indubbiamente –a concordare con la srl che tale costo sia stato sostenuto e sia stato del tutto correlato alla attività da questa stessa svolta sia pure in sede permutativa, ma sempre inerente alla attività tipica dell’Appellata». 2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motiv o , cui replica l’intimata con controricorso. 3. La ricorrente con istanza del 17 aprile 2019 ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, manifestando l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata delle controversie, cui non ha dato seguito, sicché la causa va decisa nel merito. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione degli artt. 109 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986) e 2697 e segg. cod. proc. civ.1.1. Sostiene la ricorrente che aveva errato la CTR nel ritenere deducibile la spesa sulla sola base dell’avvenuta ristrutturazione dell’immobile,che è circostanza non contestata, « escluden do ipso facto, e senza alcun’ulteriore attività di considerazione, interpretazione e riscontro della norma di legge, la qualificazione di elargizione liberale operata dall’Ufficio», come tale non deducibile fiscalmente, peraltro in presenza di una “nota” della ditta esecutrice dei lavori che attestava il versamento dell’importo ripreso a tassazione come effettuato “a fondo perduto”. 2. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni della controricorrente di inammissibilità del ricorso posto che con lo stesso non viene richiesta una diversa valutazione del meritus causae, ma la correttezza della qualificazione attribuita dalla CTR al costo che l’Agenzia delle entrate ha ripreso a tassazionee quindi verificarne la deducibilità ex art. 109 TUIR. E ciò esclude anche la dedotta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. bis, n. 1, cod. proc. civ. Il ricorso, inoltre, è ammissibile anche ai sensi dell’art. 366, primo comma, cod. proc. civ. in quanto idoneo a mettere la Corte in condizioni di avere piena conoscenza delle vicende di causa e delle questioni in essa poste. 3. Ciò posto, deve ancora premettersi che nella specie sono pacifici i fatti di causa, ovvero: - che, in un’operazione commerciale di permuta intercorsa tra la Provincia di Mantova e la società contribuente, quest’ultima aveva permutato un proprio immobile con due immobili dell’Ente; -che in questa operazione era intervenuta la [OSCURATO:PERSONA] per acquistare uno dei due immobili della Provincia di Mantova, per la precisione quello sito in via Torelli, ma con l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di contribuire finanziariamente alle opere di ristrutturazione di detto immobile per l’importo di 200.000,00 euro;-che i lavori venivano realizzati dalla Immobiliare dei lavoratori s.r.l., società interamente controllata dalla [OSCURATO:PERSONA], che con nota del 3 ottobre 2006 comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di versare l’importo di 200.000,00 euro «a titolo di contributo a fondo perduto sull’acquisto dell’immobile», e ciò ai fini dell’accollo di parte delle spese di ristrutturazione di tale immobile concordate con la [OSCURATO:PERSONA]; - che il versamento effettuato dalla società contribuente veniva da questo detratto fiscalmente quale costo dell’attività d’impresa, ripreso quindi a tassazione dall’Agenzia delle entrate come costo non deducibile in quanto riqualificato come elargizione liberale. 4. Sulla scorta di tali elementi di fatto, la CTR ha ritenuto provata l’effettiva realizzazione delle opere di ristrutturazione dell’immobile - che peraltro è circostanza che la stessa ricorrente afferma di non aver mai contestato (ricorso, pag. 8) - « nei modi e nei termini di pagamento descritti nel verbale»ed ha, quindi, escluso che il versamento dell’importo di 200.000 euro costituisse «una elargizione liberale di natura finanziaria», rappresentando, invece, un costo «del tutto correlato alla attività da questa stessa svolta sia pure in sede permutativa, ma sempre inerente alla attività tipica dell’Appellata». 5. Orbene, la tesi sostenuta nel motivo non può essere condivisa anche solo per la ragione che la riqualificazione del costo in esame come elargizione liberale viene effettuata dall’Agenzia delle entrate sulla base del contenuto di una nota inviata dalla ditta esecutrice dei lavori di ristrutturazione dell’immobile alla società contribuente, del tutto estranea agli accordi intercorsi tra le parti della compravendita, in base ai quali tale importo costituiva « contributo a fondo perduto sul l’ acquisto dell’immobile». Trattasi, a ben vedere, di circostanza del tutto inidonea a modificare il titolo di quel pagamento, dovuta per i lavori di ristrutturazione dell’immobile compravenduto, per come risultante dagli accordi di quella che la CTR definisce come “complessa” negoziazione, da cui emergeva– e di ciò dà atto la stessa ricorrente a pag. 3 del ricorso – che l’acquirente [OSCURATO:PERSONA] aveva preteso, per la conclusione dell’affare, che la società venditrice contribuisse finanziariamente alle opere di ripristino dell’immobile, tant’è vero che la somma doveva essere ed è stata effettivamente versata alla società che aveva effettuato quei lavori. 6. Da ciò discende che la CTR ha correttamente escluso che la società contribuente abbia versato quell’importo a titolo di elargizione liberale, rappresentando essa, invece, un costo correlato alla complessa operazione immobiliare posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 7. Il motivo in esame, pertanto, è infondato, sia perché la non deducibilità di quel costo viene correlata alla diversa, ma errata qualificazione attribuitagli dall’amministrazione finanziaria, sia perché, comunque, quel costo, sostenuto per la ristrutturazione dell’immobile, deve ritenersi correlato all’attività svolta dalla società contribuente, che è circostanza che la ricorrente neppure censura. T ale costo, pertanto, è sicuramente da ritenersi inerente all'attività di impresa, da intendersi, l’inerenza, «come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo valutazionequalitativa e non quantitativa» ( Cass. n. 24880 del 2022 ; in termini anche Cass. n. 2224 del 2021), la cui prova la ricorrente ha adeguatamente fornito. 8. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi