CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2025
Cassazione n. 18660/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21049-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 435/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/06/2022 R.G.N. 942/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.21049/2022 Cron. Rep. Ud.03/04/2025 Fatti di causa 1.-Il tribunale di Firenze aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] riconoscendole il superiore inquadramento a far tempo dall’1 ottobre 2006 nonché le differenze retributive; ha rigettato la domanda riconvenzionale della società Farm.net. avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti al mancato rinvenimento di prodotti registrati come giacenti nel sistema informativo della farmacia. 2.-La Corte d’appello di Firenze con la sentenza n.501/2018 ha accolto in parte l’appello principale di Farm.net ed ha rigettato le domande proposte dall’Albani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].net. In merito all’eccezione di tardività dell’appello, sollevata dalla Albani sulla base del fatto che ella aveva notificato la sentenza del tribunale all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sì che l’appello depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] era tardivo, l’ha ritenuta infondata in quanto la notificazione era stata fatta non già ai domiciliatari, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], bensì all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ad un indirizzo di posta elettronica certificata non indicata nella memoria di costituzione; ha ritenuto pertanto che tale notifica fosse inidonea a far decorrere il termine breve per la notifica. Nel merito ha poi rigettato la domanda procedendo al giudizio trifasico sulla base delle mansioni di fatto svolte escludendo il diritto all’inquadramento superiore ed alle differenze retributive. 3.- La sentenza d’appello è stato oggetto di ricorso per cassazione proposto dalla lavoratrice sulla base di un unico motivo e la Corte di cassazione, con sentenza n. 33806/2021, ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo validamente effettuata la notifica della sentenza all’indirizzo indicato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; ed ha rinviato alla Corte territoriale sul presupposto che occorresse verificare l’incidenza di questa notifica, avvenuta nelle more del termine per la costituzione in giudizio, nei confronti di un avvocato deceduto. 4.- In sede di rinvio la Corte d’appello, con la sentenza ora gravata, accoglieva l’istanza di remissione in termini proposta dalla società e confermava il rigetto dal momento che il capo della sentenza nel merito non era stato oggetto di ricorso per cassazione e si era pertanto formato il giudicato. 5.- Contro la sentenza pronunciata resa in sede di rinvio (indicata come sentenza n. 435/2022, in allegato n. 1), ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi ai quali ha resistito Farm.net. Le parti hanno depositato memorie prima dell’udienza. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 153, 294, 325 per non avere il giudice d’appello rilevato che l’11 luglio 2017 (data del deposito dell’appello di [OSCURATO:PERSONA].net) era trascorso anche il termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza effettiva dell’avvenuta notificazione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con l’inammissibilità del gravame. Lo spostamento del dies a quo dal 21 aprile 2017 a quello dell’effettiva conoscenza lasciava inalterata la tardività del gravame e quindi la sua inammissibilità. In data 1° giugno 2017 era stato notificato un atto di precetto in cui si avvisava [OSCURATO:PERSONA].net della notifica della sentenza all’avv. [OSCURATO:PERSONA] sicchè l’appello dell’11 luglio era comunque tardivo. 2.-Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 153, 294 d 325 c.p.c. ex art 360 n. 4 c.p.c. e ripropone la stessa questione per la violazione delle medesime norme sotto il profilo della violazione delle norme processuali. 3.- Con il terzo motivo , in via subordinata , si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909, 392 e ss. c.p.c. per avere la Corte di appello erroneamente affermato l’esistenza di giudicato a seguito del ricorso per cassazione limitato all’inammissibilità dell’appello perché proposto fuori termine; in realtà la sentenza 501/2018 era stata totalmente cassata dalla Corte di cassazione che aveva confermato la validità della notifica effettuata dalla lavoratrice rinviando al giudice del merito soltanto per valutare l’ammissibilità della richiesta di rimessione in termini. 4.-Con il quarto motivo di ricorso sulle spese si lamenta che la Corte d’appello ha compensato per intero per effetto della reciproca parziale soccombenza. 5.- Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. poiché la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Firenze in sede di rinvio (indicata come la n. 435/2022 e come prodotta in allegato al n.1. ) non risulta depositata in giudizio essendo stata depositata invece dalla ricorrente, tra i documenti prodotti in allegato al ricorso, la precedente sentenza della Corte di Firenze n.501/2018 già oggetto del giudizio di cassazione concluso con la sentenza n. 33806/2021. 6.- Per tali ragioni, in base alla norma indicata, non essendo stata depositata la copia autentica della sentenza impugnata in sede di rinvio, non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso. 7.- Le spese processuali seguono il regime della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte controricorrente. Segue altresì il raddoppio del contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente pari a quello previsto per il rico