CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 25048/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO; Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso; Udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, dopo breve intervento, insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di fiducia di RUBINO Salvatore propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 6 aprile 2021 con cui il Tribunale del Riesame di Palermo confermava l'ordinanza di sequestro preventivo (ex art. 240-bis cod. pen.) emessa nei confronti del medesimo, sottoposto ad indagini per i reati di cui agli artt. 416-bis e 512-bis cod. pen. 1.1. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo, mediante il quale si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all'art. 12- quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. con mod. dalla I.n. 356 del 1992 (ora 512-bis cod. pen.). 1.2. I giudici non hanno valutato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 512-bis cod. pen., pur essendo stati ritualmente investiti dalla difesa anche di una consulenza di parte. L'ordinanza impugnata richiama il sequestro preventivo, che si fonda esclusivamente sulla personalità del ricorrente, quanto al periodo che dal 1997 al 2019. In particolare, secondo l'ordinanza impugnata, gli introiti percepiti dal Rubino quale dipendente della Bet for Bet non possono considerarsi reddito da lavoro, poiché egli era in realtà socio e "dominus" dell'impresa. Oggetto di sequestro è un terreno in Favignana, acquistato nel 1988, su cui, negli anni, con regolare concessione edilizia, il Rubino ha edificato un immobile. Dalla consulenza di parte emerge che il Rubino ha beneficiato di bonifici effettuati dalla suocera, la quale aveva ampie disponibilità economiche, e che è riduttivo attribuire al bene un valore di euro 1.000.000,00 solo sulla base di un'intercettazione telefonica, senza essersi proceduto ad una perizia di stima. Né il Tribunale del riesame ha valutato una prova fondamentale, costituita da ciò, che il Rubino e suo padre, [OSCURATO:PERSONA], erano vittime di usura, tanto che la Corte di cassazione ha annullato nei confronti del padre un provvedimento restrittivo per il delitto di riciclaggio. Dalla consulenza di parte emerge altresì che le migliorie effettuate sull'immobile nel 2017 equivalgono, a tenore delle intercettazioni, a poche migliaia di euro.Da ultimo, non è stato valutato il periodo in cui il Rubino produceva reddito nel campo della vendita di mobili, così come in quello di eventi sportivi per tale società "Totò più". Invero, la presunzione di legittima acquisizione di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato all'attività economica esercitata deve essere circoscritta ad un ambito temporale di ragionevolezza. Il difensore del Rubino consta aver trasmesso alla Cancelleria della Sez. 2 Pen. una "mail" in data 13 maggio 2022 volta, "a compendio dei motivi principali, [a depositare] memoria difensiva, redatta e sottoscritta dal ricorrente, con allegata documentazione", e che, quale allegato a detta "mail" figura un manoscritto privo di data e sottoscrizione recante l'intestazione "Sequestri", con a sua volta, allegati documenti. 2. All'udienza, il predetto difensore, illustrato il ricorso anche in relazione ai contenuti di una "memoria" comunicata per mail alla Cancelleria, insiste per il suo accoglimento; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, invece, conclude per l'inammissibilità dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve darsi atto dell'inammissibilità, e conseguente non valutabilità, del manoscritto allegato alla "mail" inoltrata dal difensore il 13 maggio 2022, siccome privo finanche di sottoscrizione che lo riconduca al Rubino, soggetto comunque non legittimato ad interloquire personalmente con questa Suprema Corte. Sotto ulteriore profilo, detto manoscritto, che pare soffermarsi sulle vicende relative alla villa di Favignana del Rubino, attiene "ex professo" a questioni di merito, precluse nel giudizio di legittimità. 2. Fatta tale premessa, il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni. 2.1. In primo luogo, esso, sotto l'apparente denuncia di una violazione di legge, in realtà - attraverso una sostanziale denuncia di meri vizi motivazionali, neppure dedotti, ai fini della sindacabilità in cassazione, come così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o meramente apparente (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01) - sollecita una nuova e più favorevole valutazione delle Ji 3 risultanze investigative, anche alla luce di una consulenza tecnica prodotta dalla difesa, in tal guisa, nondimeno, esulando dai canoni di stretto controllo della legalità degli atti impugnati cui è improntato il giudizio di cassazione. 2.2. Inoltre esso deduce bensì la violazione dell'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, ora art. 512-bis cod. pen., ma si limita ad affermare, in modo del tutto generico, che i "giudici", nonostante l'avvenuto deposito di una "consulenza" - peraltro neppure richiamata nelle parti rilevanti, in violazione del principio di autosufficienza - non avrebbero "valutato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 512-bis c.p.". A questo riguardo, nondimeno, il ricorso omette totalmente di confrontarsi con il rilievo che l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], espressamente richiamata dal Tribunale medesimo proprio in punto di sussistenza del "fumus commissi delicti" a carico del medesimo, è divenuta irrevocabile. Né detto rilievo è in alcun modo confutato in ricorso. Sul punto, per mera completezza, mette conto di aggiungere che la sola ricorrenza del "fumus commissi delicti" a carico dell'indagato costituisce di per sé titolo per sottoporre a sequestro preventivo, a fini di confisca obbligatoria, i beni "comunque" riconducibili al medesimo, ancorché "indirettamente" per via, giust'appunto, di un'intestazione fittizia, non essendo necessario che l'intestatario abbia concorso nel reato. 2.3. Fermo quanto precede, anche le ulteriori censure si palesano inammissibili, in quanto manifestamente disarticolate rispetto al tenore letterale delle motivazioni addotte dal Tribunale. 2.3.1. Più particolarmente: - sulla pretesa necessità di considerare, nel computo delle entrate, i redditi percepiti dal Rubino nella Bet for Bet, il Tribunale ha ricordato come dall'ordinanza irrevocabile applicativa della misura custodiale a carico del medesimo emerga la natura integralmente illecita dell'impresa esercitata attraverso la Bet for Bet sotto l'egida di cosa nostra e con risorse provenienti dal delitto di associazione di tipo mafioso, ragion per cui, in piana derivazione logica, lo stesso Tribunale ha rilevato non potersi computare alla stregua di reddito lecito le erogazioni promananti, pur a titolo retributivo, dalla Bei- for Bet, costituendo esse, in realtà, mero riparto di utili in sé illeciti;- in ricorso, in violazione dell'autosufficienza, non è indicato che i temi della sottoposizione ad usura e della produzione di reddito lecito nel campo della vendita di mobili e nella "Totò più" siano stati devoluti alla valutazione del Tribunale. In ogni caso, detti temi - viepiù introdotti nella presente sede di legittimità in modo del tutto generico, senza dimostrarne in alcun modo, specie quanto al primo, la rilevanza - costituiscono l'oggetto di una mera allegazione, non pertinentemente supportata dalla specifica indicazione di atti del procedimento di cui il Tribunale e prima ancora il G.I.P. non avrebbero tenuto conto; - quanto ai bonifici effettuati dalla suocera, nulla è detto, in ricorso, né sull'entità e sulle date degli stessi, né finanche sull'identità della suocera medesima. A misura che costei si identifichi con tale "Cordaro", di cui fa parola l'ordinanza impugnata a p. 8, rilevasi che congrue, logicamente motivate e neppure, in sé, fatte oggetto di censura dinanzi a questa Suprema Corte sono le affermazioni del Tribunale a termini delle quali la determinazione dell'apporto economico della Cordaro al nucleo familiare del Rubino, oggetto della consulenza della difesa, sia "parziale e come tale inaffidabile", poiché, nella ricostruzione delle possibilità economiche della donna, tiene conto solo delle attività ma non anche delle passività. Ciò è a valere a maggior ragione ove si consideri come il Tribunale non si fermi a tanto, ma, alla stregua di asserti parimenti non fatti censurati, ineccepibilmente soggiunga -- che, allo stato, non può darsi rilievo alle dichiarazioni rese dalla Cordaro in sede di indagini difensive, circa l'aver destinato tutto il suo reddito alla figlia Mancini, in quanto trattasi di dichiarazioni di persona in stretto rapporto di parentela con i soggetti incisi dal sequestro, non supportate, in quanto tali, da validi riscontri documentali, che non possono consistere in un estratto di conto corrente limitato a pochi mesi, da aprile a giungo 2018, attestante due prelievi, senza però indicazione della destinazione, né nel pagamento "una tantum" degli infissi per la villa di Favignana; -- che indimostrata (siccome meramente riferita nelle suddette dichiarazioni) è la donazione della Cordaro alla figlia Mancini di euro 20.000,00; -- che, ad ogni modo, anche tenuto conto delle elargizioni della Cordaro, la situazione sperequativa del nucleo familiare mettente capo al Rubino seguita a sussistere;- quanto al valore di euro 1.000.000,00 attribuito alla villa di Favignana, corretta è la presa d'atto, da parte del Tribunale, dell'attribuzione di siffatto valore effettuata direttamente dal Rubino nell'intercettazione del 23 agosto 2017: "Favignana oggi vale più di un milione .... Diciamo che loro se la ricordano forse ai tempi, dieci anni fa". Per vero il Tribunale, ben lungi dal fermarsi all'indicazione del valore attuale della villa, pur promanante dalla "viva vox" del Rubino, ha altresì dato conto, in un ampio sviluppo argomentativo (pp. 11 e 12), della corrispondenza della seconda parte delle affermazioni del medesimo nella suddetta telefonata - circa l'incremento di valore della vila negli anni - alle risultanze probatorie acquisite. Invero, il Tribunale, che colloca i lavori di ampliamento e miglioramento in specie dopo l'acquisita disponibilità, giusta contratto del 16 febbraio 2011, del terreno di mq. 9.000,00 confinante a quello originario su cui l'immobile è stato edificato, dimostra, attraverso una serrata analisi del compendio intercettativo (con particolare riguardo a conversazioni intercorse tra marzo 2017 e maggio 2018), -- come, nel volgere di un quadrimestre, il Rubino - che, con la sua famiglia, non disponeva di fonti reddituali lecite - sia stato in grado di sostenere esborsi per lavori per euro 27.000,00; -- come l'esecutore dei lavori [OSCURATO:PERSONA] abbia dal Rubino "ricevuto pagamenti sulla sua 'postepay' con fondi messi a disposizione da terzi secondo canali non tracciabili"; -- come il Rubino, al fine di remunerare il Picarella per i lavori, abbia finanche richiesto al coindagato [OSCURATO:PERSONA] le somme di denaro, di sua spettanza, derivanti dall'attività di raccolta di scommesse (ciò dimostrando 'in concreto' - come correttamente osservato dal Tribunale - la destinazione dei proventi dell'attività illecita del Rubino ai miglioramenti della villa); - quanto, infine, all'essere stata la villa di Favignana edificata su un terreno acquistato nel 1988, anno non rientrante nelle verifiche patrimoniali, ineccepibilmente il Tribunale, come detto, fa riferimento alle migliorie apportate nel tempo, ed in particolare a partire dal 2011, all'edificazione originaria, migliorie che è proprio il Rubino, nelle ricordata conversazione telefonica (da ritenersi genuina, non sapendo egli di essere intercettato), ad aver evocato ai fini dell'attribuzione alla villa del valore di "più di un milione". In tal guisa, il Tribunale dimostra di fare ineccepibile applicazione del principio di diritto - enunciato in relazione alle misure di LI) 6 prevenzione patrimoniali, ma estensibile anche alla cd. confisca allargata, che ne occupa, in ragione del comune presupposto "che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata" (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247-01) - a termini del quale, "quando risulti che un immobile lecitamente acquisito sia stato ampliato o migliorato con l'impiego di disponibilità economiche prive di giustificazione, la confisca può investire il bene nella sua interezza esclusivamente nel caso in cui le trasformazioni e le addizioni abbiano natura e valore preminente, tale da non consentire una effettiva separazione di distinti valori 'pro quota" (Sez. 2, n. 27933 del 15/03/2019, Lampo, Rv. 276211-01). 3. Quanto precede rende conto, come anticipavasi, dell'inammissibilità del ricorso. 4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pr