CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20705/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto pronunciare l'annullamento della gravata sentenza in riferimento alle doglianze di cui ai motivi terzo e quarto e l'inammissibilità, nel resto, del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 marzo 202, la Corte d'appello di Firenze, salvo dichiarare non doversi procedere per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., per intervenuta prescrizione, ha confermato la decisione di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile del delitto di danneggiamento pluriaggravato, condannandolo alla pena di mesi cinque e giorni 10 di reclusione. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione rispetto alla dosimetria del trattamento sanzionatorio; in particolare, si eccepisce la contraddittorietà della motivazione, posto il discostamento, seppur lieve della pena-base, fissata in mesi otto, rispetto al minimo edittale di mesi sei, e il giudizio espresso rispetto alla non elevata gravità del fatto, l'assenza di danni alla persona e l'unicità dell'episodio contestato. 2.3 Con i motivi terzo e quarto, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il diniego sarebbe stato affermato in assenza di qualsivoglia giudizio prognostico effettivo e illogicamente motivato sull'esclusiva base dei precedenti penali dell'imputato, oltre che sulla misura di prevenzione applicatagli, senza alcuna considerazione del fatto che, dopo il 2017, anno del commesso reato, l'imputato non commetteva ulteriori delitti. 3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto pronunciare l'annullamento della gravata sentenza in riferimento alle doglianze di cui ai motivi terzo e quarto e l'inammissibilità, nel resto, del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 2. Il primo motivo è aspecifico, non confrontandosi la difesa con quanto puntualmente osservato dalla Corte territoriale nel motivare il diniego della 1circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, segnatamente indicando l'ammontare complessivo del danno economico, nonché gli effetti pregiudizievoli subiti dalle persone offese in conseguenza dell'ascritto reato di danneggiamento. Infatti, la Corte d'appello, nel sottolineare l'errore del motivo d'appello relativo al preciso ammontare del danno complessivo - pari a euro 244, non già, come preteso dal ricorrente, a euro 122, posto che, secondo quanto illustrato in motivazione, le due parti danneggiate dividevano la spesa complessiva di euro 244 -, ha osservato che la somma di euro 244 non potesse considerarsi alla stregua di un danno di speciale tenuità: apprezzamento, quest'ultimo, di per sé non irragionevole e, comunque, non disallineato rispetto agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Con riguardo al tema della valutazione economica del danno patrimoniale ai fini della configurabilità dell'invocata attenuante, si è ritenuto che essa circostanza attenuante può concedersi «solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante» (ex plur., v. Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791 - 01). In altri termini, «la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio», avendo riguardo, peraltro, «non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato» (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01). Ove si consideri che, nel caso in esame, la Corte d'appello ha valutato, da un lato, non irrisorio il danno patrimoniale, rimarcando, dall'altro, il profilo dell'irrimediabilità, almeno parziale, del danno provocato alla res, non potrà che rilevarsi l'aspecificità del motivo in scrutinio, che, nel lamentare il vizio di motivazione, si limita a una generica obiezione circa l'assenza di "una valutazione comparativa tra il caso concreto e la soglia di lievissima entità richiesta dall'art. 62, n. 4, cod. pen.". A tal riguardo, la doglianza si appalesa puramente contestativa, là dove esprime dubbi sull'effettiva irrimediabilità del danno: a tal riguardo, i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno ritenuto accertato che parte della struttura danneggiata (segnatamente, le strutture in ferro del portone) fosse stata definitivamente deteriorata dall'azione dell'imputato. Con valutazioni versate in fatto, inammissibili in tal sede, la difesa non considera la contrarietà del proprio assunto rispetto alla già citata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità rilevano, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti 2pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ravvisa la contraddittorietà della motivazione, nei termini già prospettati nel "ritenuto in fatto", sostenendo che la Corte d'appello avrebbe espresso un giudizio sulla non elevata gravità del fatto, ciò che non risulta, tuttavia, dalla motivazione. Né rileva l'assenza di danni alla persona, posto che la condanna è intervenuta, nel caso di specie, con riferimento al secondo comma dell'art. 635. Quanto al lieve discostamento della pena-base, fissata in mesi otto, rispetto al minimo edittale di mesi sei, esso è stato giustificato alla luce di quel che, con motivazione congrua, i giudici di merito hanno definito "elevata capacità a delinquere dell'imputato, avente riscontro nei numerosissimi precedenti penali a suo carico per delitti di natura analoga a quello per cui si procede" (p. 5 sentenza impugnata). Non resta, pertanto, che ribadire il principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (v. ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). 4. I motivi terzo e quarto sono infondati. Non può condividersi quanto osservato dal ricorrente in merito all'assenza di un giudizio prognostico, avendo la Corte valorizzato non soltanto i numerosi precedenti penali e la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni, prognosticando, bensì, proprio sulla base della pregressa storia criminale del ricorrente e dell'assenza di segni di resipiscenza, la verosimile riottosità del medesimo a rispettare le prescrizioni relative a sanzioni sostitutive. Ciò depriva di forza argomentativa anche l'ulteriore notazione difensiva relativa al fatto che, in seguito al 2017, anno del commesso reato, l'imputato non commetteva ulteriori delitti (ciò che, in ogni caso, è contraddetto dal certificato giudiziale, da cui risultano altre due condanne, nel 2018 e 2019, per reati contro il patrimonio). 3 7),15. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] — 5 G I U, 2026 [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA] 4