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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2015

Cassazione n. 02884/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18231/2015 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale della [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 30/03/15, depositata il 9 gennaio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto : Tributi-Dazi doganali -Ghisa sferoidale. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza n. 30/03/15 del 09/01/2015, la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) respingeva l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito AD) nei confronti della sentenza n. 60/03/12 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Isidoro) avverso alcuni avvisi di rettifica relativi agli anni dal 2007 al 2010 e concernenti le importazioni di chiusini e caditoie in ghisa;

1.1. come emerge dalla sentenza impugnata, il contenzioso nasce dall’applicazione, da parte di AD, di un dazio differente rispetto a quello applicato in sede di dichiarazione, trattandosi, secondo quanto affermato dall’Ufficio, di ghisa malleabile (che sconta un dazio del 2,7%) e non già di ghisa non malleabile (che sconta, invece, un dazio dell’1,7%);

1.2. la CTR respingeva l’appello di AD evidenziando che, dalla documentazione acquisita agli atti, ivi comprese le relazioni tecniche effettuate su prodotti analoghi, le importazioni riguardavano ghisa non malleabile e che, in ogni caso, l’onere della prova gravava sull’Amministrazione doganale;

2. AD impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. Isidoro resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso AD deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. violazione dei punti n. 18 e n. 21 del Regolamento (CE) n. 1212 del 2005 del Consiglio, del 25/07/2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese nonché del punto n. 9 e dei punti da n. 26 a n. 30 del Regolamento (CE) n. 500 del 2009 del Consiglio, dell'11/06/2009, recante modifica al predetto regolamento, per avere la CTR omesso di considerare che la ghisa sferoidale è normativamente qualificata come ghisa malleabile, restando, dunque, irrilevante l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello;

1.1. con il secondo motivo di ricorso si deduce falsa applicazione e/o violazione degli artt. 2699 e 2729 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (richiamati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., evidenziandosi che le presunzioni sulla base delle quali il giudice di appello ha espresso il proprio convincimento non rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge;

2. il primo motivo è infondato e il secondo resta assorbito in ragione delle motivazioni del rigetto;

2.1. come evidenziato da alcuni recenti pronunciamenti di questa Corte, riguardanti le stesse parti e la medesima materia, «la ghisa a grafite sferoidale (o duttile) non può essere catalogata come ghisa malleabile, alla stregua dei regolamenti CE n. 1212/2005 e n. 500/2009, norme applicabili "ratione temporis", perché i due tipi di ghisa differiscono per composizione e modalità di produzione, come chiarito dalla Corte di Giustizia europea con decisione del 12 luglio 2018, resa nelle cause riunite C-397/17 e C- 398/17; ne consegue che i prodotti costituiti di grafite sferoidale devono essere classificati in una diversa categoria di ghisa da istituirsi appositamente, come recentemente previsto in sede europea; da tanto discende che i manufatti realizzati in ghisa a grafite sferoidale, ed importati prima dell'entrata in vigore della nuova normativa unionale, non potendo essere inclusi nella categoria della ghisa malleabile, dovevano essere assoggettati al dazio nella misura dell'1,7% e non del 2,7%» (così Cass. n. 33935 del 19/12/2019; conf.

Cass. nn. 33936-33941 del 19/12/2019);

2.2. con successivo Regolamento di Esecuzione (UE) n. 231 del 18 febbraio 2019 è stato indicato il dazio applicabile per la ghisa sferoidale, ma tale regolamento non è applicabile retroattivamente alle esportazioni già effettuate oggetto del presente giudizio e concernenti gli anni dal 2007 al 2010;

2.3. ne consegue, pertanto, che il dazio applicato in sede di dichiarazione da parte del contribuente deve ritenersi corretto;

3. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della presente controversia di euro 34.701,57.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 4.000,00, oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfet

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18231/2015 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale della [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 30/03/15, depositata il 9 gennaio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto : Tributi-Dazi doganali -Ghisa sferoidale. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 30/03/15 del 09/01/2015, la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) respingeva l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito AD) nei confronti della sentenza n. 60/03/12 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Isidoro) avverso alcuni avvisi di rettifica relativi agli anni dal 2007 al 2010 e concernenti le importazioni di chiusini e caditoie in ghisa; 1.1. come emerge dalla sentenza impugnata, il contenzioso nasce dall’applicazione, da parte di AD, di un dazio differente rispetto a quello applicato in sede di dichiarazione, trattandosi, secondo quanto affermato dall’Ufficio, di ghisa malleabile (che sconta un dazio del 2,7%) e non già di ghisa non malleabile (che sconta, invece, un dazio dell’1,7%); 1.2. la CTR respingeva l’appello di AD evidenziando che, dalla documentazione acquisita agli atti, ivi comprese le relazioni tecniche effettuate su prodotti analoghi, le importazioni riguardavano ghisa non malleabile e che, in ogni caso, l’onere della prova gravava sull’Amministrazione doganale; 2. AD impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 3. Isidoro resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso AD deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. violazione dei punti n. 18 e n. 21 del Regolamento (CE) n. 1212 del 2005 del Consiglio, del 25/07/2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese nonché del punto n. 9 e dei punti da n. 26 a n. 30 del Regolamento (CE) n. 500 del 2009 del Consiglio, dell'11/06/2009, recante modifica al predetto regolamento, per avere la CTR omesso di considerare che la ghisa sferoidale è normativamente qualificata come ghisa malleabile, restando, dunque, irrilevante l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello; 1.1. con il secondo motivo di ricorso si deduce falsa applicazione e/o violazione degli artt. 2699 e 2729 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (richiamati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., evidenziandosi che le presunzioni sulla base delle quali il giudice di appello ha espresso il proprio convincimento non rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge; 2. il primo motivo è infondato e il secondo resta assorbito in ragione delle motivazioni del rigetto; 2.1. come evidenziato da alcuni recenti pronunciamenti di questa Corte, riguardanti le stesse parti e la medesima materia, «la ghisa a grafite sferoidale (o duttile) non può essere catalogata come ghisa malleabile, alla stregua dei regolamenti CE n. 1212/2005 e n. 500/2009, norme applicabili "ratione temporis", perché i due tipi di ghisa differiscono per composizione e modalità di produzione, come chiarito dalla Corte di Giustizia europea con decisione del 12 luglio 2018, resa nelle cause riunite C-397/17 e C- 398/17; ne consegue che i prodotti costituiti di grafite sferoidale devono essere classificati in una diversa categoria di ghisa da istituirsi appositamente, come recentemente previsto in sede europea; da tanto discende che i manufatti realizzati in ghisa a grafite sferoidale, ed importati prima dell'entrata in vigore della nuova normativa unionale, non potendo essere inclusi nella categoria della ghisa malleabile, dovevano essere assoggettati al dazio nella misura dell'1,7% e non del 2,7%» (così Cass. n. 33935 del 19/12/2019; conf. Cass. nn. 33936-33941 del 19/12/2019); 2.2. con successivo Regolamento di Esecuzione (UE) n. 231 del 18 febbraio 2019 è stato indicato il dazio applicabile per la ghisa sferoidale, ma tale regolamento non è applicabile retroattivamente alle esportazioni già effettuate oggetto del presente giudizio e concernenti gli anni dal 2007 al 2010; 2.3. ne consegue, pertanto, che il dazio applicato in sede di dichiarazione da parte del contribuente deve ritenersi corretto; 3. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della presente controversia di euro 34.701,57. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 4.000,00, oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfet
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