Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35447/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10643/2018R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 523/01/17, depositata il 6 ottobre2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 523/01/17 del 06 / 10 /201 7 la Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito A D M ) avverso la sentenza n. 375 /0 2 / 1 2 della Commissione tributaria provinciale di Ancona (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso Oggetto: Tributi -Atto contestazione sanzioni - Incertezza normativa.Cons. est.

G.M.

Nonno proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’atto di contestazione delle sanzioni relative all’anno d’imposta 2009.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’atto di contestazione delle sanzioni era stato emesso dall’Amministrazione doganale in ragione dell’importazione di alcune lampade a basso consumo falsamente certificate come di provenienza della Malaysia.

1.1. La CTR rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che sussistevano quelle obiettive condizioni di difficoltà nell’applicazione della norma che giustificavano la non applicazione delle sanzioni.

2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso p er cassazione affidato a due motivi.

3. La società contribuente non si costituiva in giudizio, restando pertanto intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR applicato d’ufficio la previsione dell’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mai richiesta dal contribuente, che ha fatto riferimento alla diversa ipotesi dell’art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

1.2. La ricorrente deduce che [OSCURATO:SOCIETA]. non ha mai richiesto l’applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma non trascrive né allega le difese di quest’ultima in primo grado e in appello, con palese difetto di specificità del motivo.

1.3. In ogni caso la società contribuente, avendo pacificamente chiesto l’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, ha fatto comunque riferimento ad una situazione di incertezza che, fondandosi su di un presupposto analogo, la CTR ha legittimamente ricondotto sotto altra previsione normativa.Cons. est.

G.M.

Nonno

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la sussistenza di obiettive incertezze sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria ai sensi dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione» (Cass. n. 3108 del 01/02/2019; Cass. n. 23845 del 23/11/2016).

2.2.1. Il fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva può essere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di "fatti indice", quali ad esempio: 1) la difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficolta di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficolta di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanza di una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto Cons. est.

G.M.

Nonno tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente (così Cass. n. 15452 del 13/06/2018; Cass. 17 maggio 2017 n. 12301; si veda anche Cass. n. 10313 del 12/04/2019).

2.3. Nel caso di specie, la CTR si è limitata a ritenere l’incertezza normativa sulla base della semplice esistenza di due giudizi di primo grado favorevoli al contribuente e del fatto che la vicenda «non è stata risolta definitivamente».

2.3.1. Si tratta, all’evidenza, di considerazioni del tutto insufficienti ad avallare l’incertezza normativa idonea a fondare l’esenzione, posto che la sussistenza di valutazioni di merito differenti ovvero la mancata definizione giudiziaria di una vicenda rientra nella normalità del processo, anche tributario.

3. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in riferimento al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10643/2018R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 523/01/17, depositata il 6 ottobre2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 523/01/17 del 06 / 10 /201 7 la Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito A D M ) avverso la sentenza n. 375 /0 2 / 1 2 della Commissione tributaria provinciale di Ancona (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso Oggetto: Tributi -Atto contestazione sanzioni - Incertezza normativa.Cons. est. G.M. Nonno proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’atto di contestazione delle sanzioni relative all’anno d’imposta 2009. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’atto di contestazione delle sanzioni era stato emesso dall’Amministrazione doganale in ragione dell’importazione di alcune lampade a basso consumo falsamente certificate come di provenienza della Malaysia. 1.1. La CTR rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che sussistevano quelle obiettive condizioni di difficoltà nell’applicazione della norma che giustificavano la non applicazione delle sanzioni. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso p er cassazione affidato a due motivi. 3. La società contribuente non si costituiva in giudizio, restando pertanto intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR applicato d’ufficio la previsione dell’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mai richiesta dal contribuente, che ha fatto riferimento alla diversa ipotesi dell’art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 1.2. La ricorrente deduce che [OSCURATO:SOCIETA]. non ha mai richiesto l’applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma non trascrive né allega le difese di quest’ultima in primo grado e in appello, con palese difetto di specificità del motivo. 1.3. In ogni caso la società contribuente, avendo pacificamente chiesto l’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, ha fatto comunque riferimento ad una situazione di incertezza che, fondandosi su di un presupposto analogo, la CTR ha legittimamente ricondotto sotto altra previsione normativa.Cons. est. G.M. Nonno 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la sussistenza di obiettive incertezze sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria ai sensi dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione» (Cass. n. 3108 del 01/02/2019; Cass. n. 23845 del 23/11/2016). 2.2.1. Il fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva può essere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di "fatti indice", quali ad esempio: 1) la difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficolta di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficolta di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanza di una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto Cons. est. G.M. Nonno tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente (così Cass. n. 15452 del 13/06/2018; Cass. 17 maggio 2017 n. 12301; si veda anche Cass. n. 10313 del 12/04/2019). 2.3. Nel caso di specie, la CTR si è limitata a ritenere l’incertezza normativa sulla base della semplice esistenza di due giudizi di primo grado favorevoli al contribuente e del fatto che la vicenda «non è stata risolta definitivamente». 2.3.1. Si tratta, all’evidenza, di considerazioni del tutto insufficienti ad avallare l’incertezza normativa idonea a fondare l’esenzione, posto che la sussistenza di valutazioni di merito differenti ovvero la mancata definizione giudiziaria di una vicenda rientra nella normalità del processo, anche tributario. 3. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in riferimento al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell
Sentenza Cassazione n. 35447/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris