Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:691
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 4 dicembre 2008 – Commissione / Lussemburgo (causa C‑223/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2006/100/CE – Omessa trasposizione entro il termine impartito»

1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7)

2. Libera circolazione delle persone – Adeguamento del diritto derivato in conseguenza dell’adesione della Bulgaria e della Romania – Direttiva 2006/100 (Art. 226 CE; Direttiva del Consiglio 2006/10) (v. punti 6-10) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363, pag. 141).

Dispositivo 1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di questa direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 4 dicembre 2008 – Commissione / Lussemburgo (causa C‑223/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2006/100/CE – Omessa trasposizione entro il termine impartito» 1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7) 2. Libera circolazione delle persone – Adeguamento del diritto derivato in conseguenza dell’adesione della Bulgaria e della Romania – Direttiva 2006/100 (Art. 226 CE; Direttiva del Consiglio 2006/10) (v. punti 6-10) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363, pag. 141). Dispositivo 1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di questa direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris