CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33901/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dendio, che hachiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 30 marzo 2026 la Corte di appello di Torino,pronunciandosi quale Giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata daXXXXXXXXXXXXX, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, aisensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., inrelazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-4 delprovvedimento di cumulo emesso nei confronti del ricorrente il 24 settembre2025, per i primi tre dei quali era già stata riconosciuta la continuazione, in sedeesecutiva, il 31 maggio 2024.Occorre, in proposito, precisare che le decisioni irrevocabili di cui ai punti 1-3 del provvedimenti di cumulo presupposto erano state pronunciate dal [OSCURATO:PERSONA] nelle date del 27 febbraio 2019, del 20 dicembre 2019 e del 22 febbraio2022; mentre, la sentenza irrevocabile di cui al punto 4 dello stessoprovvedimento risultava emessa dalla Corte di appello di Torino il 18 febbraio2025.In questa cornice, il Giudice dell’esecuzione torinese non riteneva decisivo,ai fini dell’applicazione del vincolo della continuazione invocato da XXXXXXX, ilcontesto familiare nel quale le condotte illecite si erano concretizzate, alla lucedella diversità delle persone offese dei reati oggetto di vaglio, delle connotazionidi abitualità criminosa che caratterizzava l’atteggiamento del condannato edell’eterogeneità delle modalità esecutive che connotavano tali comportamenti,rispetto alle quali non assumeva alcun rilievo l’uso abituale di sostanze alcolicheda parte del ricorrente.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Caneparo e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolandopromiscuamente un’unica censura difensiva.Con questa doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all ’omessoriconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenutoconto della correlazione esistente tra i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili dicui ai punti 1-4 del provvedimento di cumulo emesso nei confronti del ricorrenteil 24 settembre 2025, che derivava dalla circostanza che i comportamenticriminosi controversi erano stati commessi in un unico contesto familiare, cheera stato svalutato dal Giudice dell’esecuzione sulla base di un percorsoargomentativo incongruo.Non si era, in questo modo, tenuto conto dell’incontrovertibile collegamentoesecutivo esistente tra i comportamenti criminosi di cui si assumeva lapreordinazione, reso evidente dal fatto che le fattispecie giudicate dalle sentenzeirrevocabili di cui ai punti 1-3 – già unificate sotto il vincolo della continuazione,in executivis, con provvedimento emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 31 maggio2024 –, relative ai reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, eranostate commesse in danno di XXXXXXXXXXXX, che era la madre delle figlie minoridella vittima, a scapito delle quali si erano concretizzati i reati sessuali di cui alpunto 4 della decisione censurata.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempoconsolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato daXXXXXXXXXXXXX, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazioneunitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite,affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazioneex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unicoprogramma criminoso che deve essere deliberato per conseguire un determinatofine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuatadi illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre,Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 44862 del05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01).Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza diuna concezione di vita fondata sulle attività illecite del condannato, perché in talcaso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma divita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e,pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nelreato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametrorispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al “favorrei”» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01).La verifica di tale preordinazione, al contempo, non può essere compiutasulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali,essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolodella continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di unprogramma criminoso unitario (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015,Bottari, Rv. 267596 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833- 01).3. In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto correttamenteaffermato dalla Corte di appello di Torino, che ostavano all’applicazione delladisciplina della continuazione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] le connotazioni dieterogeneità esecutiva che caratterizzavano i reati giudicati dalle sentenzeirrevocabili presupposte, rispetto alle quali non assumeva un rilievo decisivo lacircostanza che le fattispecie di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnatoerano state unificate con provvedimento emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 31maggio 2024. Le modalità con cui i reati in questione si erano perfezionate,infatti, apparivano espressive di una spiccata propensione alla commissione direati da parte del condannato, che veniva ritenuta incompatibile con il vincolo dicui si invocava il riconoscimento, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod.pen. e 671 cod. proc. pen.Non può, in proposito, non rilevarsi che i delitti giudicati dalle sentenzeirrevocabili di cui ai punti 1-3 del provvedimento, già unificati, riguardavano imaltrattamenti in famiglia e gli atti persecutori commessi in danno diXXXXXXXXXXXX; mentre, la fattispecie di cui al punto 4, per la quale si invocaval’applicazione della disciplina della continuazione, riguardava i reati sessualicommessi in danno della figlie di XXXXXXXXXXXX, in un contesto esecutivodifferente ed eterogeneo rispetto a quello nel quale si erano perfezionate lecondotte illecite in danno della stessa XXXXXX.Appaiono, pertanto, ineccepibili le conclusioni alle quali, in ordineall’eterogeneità dei fatti di reato di cui XXXXXXX invocava l’applicazione delvincolo della continuazione, perveniva la Corte di appello di Torino, che, a pagina2 della decisione censurata, con argomenti pienamente rispettosi delleemergenze processuali acquisite, affermava che i reati sessuali controversi «lungidal potersi correlare agli ulteriori [reati] evidenzi[a]no una frattura rispetto aquesti, un salto di qualità criminoso ed un più grave livello di aggressione dellasfera giuridica altrui – nei confronti di persone offese solo indirettamente attintedai fatti di maltrattamento e atti persecutori di cui agli ulteriori titoli esecutivi –rispetti[o] ai quale[i] non pare ragionevolmente ipotizzabile un concreto especifico disegno criminoso».4. Deve, per altro verso, rilevarsi che la reiterazione di condotte illecite nonpuò essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e chedallo stesso intende trarre sostentamento, analogamente a quanto riscontrabilecon riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per il quale il Giudicedell’esecuzione, a pagina 2 del provvedimento impugnato, opportunamente,parlava di «mera abitualità criminosa […]».L’atteggiamento di abitualità del criminosa ricorrente richiamato dal Giudicedell’esecuzione, invero, deve essere ricondotto a istituti differenti dallacontinuazione, quali, ad esempio, la recidiva, l’abitualità, la professionalità nelreato e la tendenza a delinquere, secondo un parametro dosimetrico diverso eopposto rispetto a quello sotteso all’istituto invocato, che, viceversa, appareorientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatoriomitigato dagli effetti dosimetrici del combinato disposto degli artt. 81, commasecondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012,Abbassi, cit.).Ricostruito in questi termini, il diniego espresso dalla Corte di appello diTorino appare rispettoso dei parametri ermeneutici consolidati di questa Corte,da ultimo ribaditi in Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01,secondo cui: «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto delricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Deve, infine, evidenziarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento penale, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi,a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dallalegge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.