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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 14127/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la quale, ove sorretta da congrua e logica motivazione è insindacabile in sede di legittimità (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 37670 del 18/06/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264802), deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il vizio manifesta illogicità della motivazione è contraddetto dalla lettura della sentenza impugnata atteso che il giudizio prognostico sul futuro comportamento dell'imputato, da effettuarsi sulla base di una valutazione discrezionale collegata agli elementi di cui all'art.133 c.p., risulta essere stato correlato tanto alla gravità della condotta in ragione degli importi delle fatture emesse e della conseguente entità dell'evasione di imposta consentita al terzo, gravità che neppure può ritenersi contraddetta dall'entità della pena fissata comunque in misura superiore al minimo edittale, quanto alla caratura delinquenziale del prevenuto, desunta dalla tipologia di reato oggetto della precedente condanna; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la quale, ove sorretta da congrua e logica motivazione è insindacabile in sede di legittimità (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 37670 del 18/06/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264802), deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il vizio manifesta illogicità della motivazione è contraddetto dalla lettura della sentenza impugnata atteso che il giudizio prognostico sul futuro comportamento dell'imputato, da effettuarsi sulla base di una valutazione discrezionale collegata agli elementi di cui all'art.133 c.p., risulta essere stato correlato tanto alla gravità della condotta in ragione degli importi delle fatture emesse e della conseguente entità dell'evasione di imposta consentita al terzo, gravità che neppure può ritenersi contraddetta dall'entità della pena fissata comunque in misura superiore al minimo edittale, quanto alla caratura delinquenziale del prevenuto, desunta dalla tipologia di reato oggetto della precedente condanna; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14127/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris