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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03916/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Venezia ha rideterminato in anni otto di reclusione ed euro 50.000 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 ascrittigli ai capi 5), 7), 8). 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, [OSCURATO:PERSONA], premesso che già in primo grado era stato assolto dal reato associativo e da alcuni reati specifici con argomentazioni estensibili anche alle singole vicende oggetto delle contestazioni, chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunciando vizio di motivazione e conseguente vizio di violazione di legge.

In particolare, con riferimento al reato di cui al capo 5) rileva che la cessione di stupefacenti, oggetto della conversazione intercettata in data 3 settembre 2007, non può ritenersi provata dal momento che nel corso della perquisizione non era stato rivenuto lo stupefacente oggetto della presunta cessione; vizio di illogicità di motivazione inficia anche il giudizio di responsabilità in relazione al reato di cui al capo 7), essendo stato ritenuto provato il coinvolgimento del ricorrente in forza del contenuto di una conversazione successiva alla consegna, elemento che non ne comprova l'ingerimento nella transazione alla quale è riconducibile il contenuto della conversazione; vizio di motivazione inficia la ritenuta responsabilità in relazione al reato di cui al capo 8) : le conversazioni intercettate, infatti, non riguardano l'odierno imputato ma il fratello.

Con il secondo motivo denuncia l'errore nella qualificazione giuridica dei fatti ascritti ai capi 5) e 7) per la mancata sussunzione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Violazione di legge e vizio di motivazione inficiano anche il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto per motivi generici e manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le risultanze di prova, per lo più rivenienti dal contenuto delle conversazioni intercettate, sono state analiticamente ricostruite ed esaminate dai giudici di merito.

Come noto la Corte di Cassazione non può operare direttamente la valutazione delle prove ma deve esaminare la struttura della motivazione della sentenza impugnata per verificarne, alla luce dei rilievi critici sviluppati nel ricorso, la tenuta logica.

Proprio con riguardo al contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, si è affermato che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282337).

Nel caso in esame, con riferimento al contenuto delle singole conversazioni intercettate in relazione alle specifiche contestazioni, la sentenza impugnata non solo ne ha esaminato il contenuto — pervenendo alla conclusione che esso rinvia inequivocabilmente ad operazioni di cessione di droga ed al diretto coinvolgimento dell'odierno imputato nella fase delle trattative - ma ha anche esaminato la tesi della difesa - oggi riproposta con i motivi di ricorso ma sollevata già in sede di gravame - sulla effettività dell'operazione di cessione, oggetto della contestazione sub capo 5).

A questo riguardo, infatti, la sentenza impugnata (cfr. pag. 4) ha richiamato il contenuto delle ulteriori conversazioni (il cui esame è omesso nel ricorso) che avevano consentito di individuare l'emissario incaricato del prelievo della droga e il suo prelievo presso l'imputato (ed il fratello) e, quindi, di ricostruire un'operazione complessa e perfezionatasi con la consegna della droga e che non sottende la inesistenza della merce trattata.

Anche il coinvolgimento dell'odierno ricorrente nelle fasi successive alla consegna di droga oggetto di contestazione al capo 7) è stato debitamente ricostruito dalla Corte di merito che, sulla scorta delle intercettazioni e dell'intervento diretto e autorevole dell'imputato odierno ricorrente, ne ha ritenuto comprovato il contributo innestatosi nella fase "critica" dell'operazione di cessione in cui l'acquirente aveva ricevuto la droga constatandone la mancata corrispondenza alla qualità convenuta e valorizzando, ai fini del giudizi di colpevolezza, proprio la funzione e il ruolo in concreto svolto dall'imputato.

Parimenti è stato ricostruito il contributo fattivo dell'imputato all'operazione di cessione di tre chilogrammi di droga, oggetto della contestazione sub capo 8), richiamandone l'intervento svolto prima della consegna della droga (cfr. pag. 5 sentenza impugnata). 2.Non sono censurabili neppure le argomentazioni in forza delle quali la Corte di merito ha negato la configurabilità, in relazione ai reati sub capo 5) - in cui non vi è stato sequestro di droga- e sub capo 7) del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato (S.U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) che, ai fini dell'operazione di qualificazione del fatto, non può essere attribuito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva di ciascuno di essi e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa.

Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al di fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significatività, deve essere determinata in concreto, al confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti.

Non si pone in contrasto con tale metodologia ricostruttiva la sentenza impugnata che muovendo dall'inequivoco dato quantitativo della droga caduta in sequestro in relazione al fatto reato sub capo 8), non contestato, e pari a tre chilogrammi di sostanza stupefacente tipo eroina con principio attivo pari a 395 grammi, ha evidenziato sia la rilevanza economica dell'operazione di cessione di cui al capo 7) sia le concrete modalità operative dell'organizzazione, complessa e articolata, riconducibile all'imputato, organizzazione che non si muove per un piccolo spaccio ma per consistenti forniture di sostanze stupefacenti consegnate a soggetti che, successivamente, si incaricano di smerciarle al minuto.

Una descrizione, dunque, ancorata a precise modalità e connotati della condotta, che riverbera i suoi effetti anche ai fini della qualificazione del fatto di cui al reato sub capo 5) e che soddisfa appieno l'onere motivazionale imposto al giudice del merito ai fini della corretta sussunzione del fatto nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 piuttosto che in quella lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, cit.. 3.La Corte di appello, colmando la lacuna della sentenza di primo grado, ha motivato la scelta del trattamento punitivo e il diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali e del contributo dell'imputato alla commissione del reato occupandosene ad un livello criminale significativo, come capo e promotore del gruppo organizzato dedito alle operazioni di acquisto e cessione.

Le censure del ricorrente sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che attaccano un profilo della regiudicanda rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione, non sono proponibili nel giudizio di legittimità.

La Corte territoriale ha fatto buon governo delle regole rimesse all'apprezzamento del giudice del merito nell'esercizio del potere sanzionatorio effettuando una globale valutazione del fatto e della personalità dell'imputato, esprimendo sul punto una ragionata motivazione che non è inficiata sol perché il giudice non abbia preso in considerazione tutti i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., valorizzando, oltre alla gravità dei fatti anche aspetti soggettivi e la pericolosità dell'imputato. 4.All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Venezia ha rideterminato in anni otto di reclusione ed euro 50.000 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 ascrittigli ai capi 5), 7), 8). 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, [OSCURATO:PERSONA], premesso che già in primo grado era stato assolto dal reato associativo e da alcuni reati specifici con argomentazioni estensibili anche alle singole vicende oggetto delle contestazioni, chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunciando vizio di motivazione e conseguente vizio di violazione di legge. In particolare, con riferimento al reato di cui al capo 5) rileva che la cessione di stupefacenti, oggetto della conversazione intercettata in data 3 settembre 2007, non può ritenersi provata dal momento che nel corso della perquisizione non era stato rivenuto lo stupefacente oggetto della presunta cessione; vizio di illogicità di motivazione inficia anche il giudizio di responsabilità in relazione al reato di cui al capo 7), essendo stato ritenuto provato il coinvolgimento del ricorrente in forza del contenuto di una conversazione successiva alla consegna, elemento che non ne comprova l'ingerimento nella transazione alla quale è riconducibile il contenuto della conversazione; vizio di motivazione inficia la ritenuta responsabilità in relazione al reato di cui al capo 8) : le conversazioni intercettate, infatti, non riguardano l'odierno imputato ma il fratello. Con il secondo motivo denuncia l'errore nella qualificazione giuridica dei fatti ascritti ai capi 5) e 7) per la mancata sussunzione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Violazione di legge e vizio di motivazione inficiano anche il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi generici e manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le risultanze di prova, per lo più rivenienti dal contenuto delle conversazioni intercettate, sono state analiticamente ricostruite ed esaminate dai giudici di merito. Come noto la Corte di Cassazione non può operare direttamente la valutazione delle prove ma deve esaminare la struttura della motivazione della sentenza impugnata per verificarne, alla luce dei rilievi critici sviluppati nel ricorso, la tenuta logica. Proprio con riguardo al contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, si è affermato che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282337). Nel caso in esame, con riferimento al contenuto delle singole conversazioni intercettate in relazione alle specifiche contestazioni, la sentenza impugnata non solo ne ha esaminato il contenuto — pervenendo alla conclusione che esso rinvia inequivocabilmente ad operazioni di cessione di droga ed al diretto coinvolgimento dell'odierno imputato nella fase delle trattative - ma ha anche esaminato la tesi della difesa - oggi riproposta con i motivi di ricorso ma sollevata già in sede di gravame - sulla effettività dell'operazione di cessione, oggetto della contestazione sub capo 5). A questo riguardo, infatti, la sentenza impugnata (cfr. pag. 4) ha richiamato il contenuto delle ulteriori conversazioni (il cui esame è omesso nel ricorso) che avevano consentito di individuare l'emissario incaricato del prelievo della droga e il suo prelievo presso l'imputato (ed il fratello) e, quindi, di ricostruire un'operazione complessa e perfezionatasi con la consegna della droga e che non sottende la inesistenza della merce trattata. Anche il coinvolgimento dell'odierno ricorrente nelle fasi successive alla consegna di droga oggetto di contestazione al capo 7) è stato debitamente ricostruito dalla Corte di merito che, sulla scorta delle intercettazioni e dell'intervento diretto e autorevole dell'imputato odierno ricorrente, ne ha ritenuto comprovato il contributo innestatosi nella fase "critica" dell'operazione di cessione in cui l'acquirente aveva ricevuto la droga constatandone la mancata corrispondenza alla qualità convenuta e valorizzando, ai fini del giudizi di colpevolezza, proprio la funzione e il ruolo in concreto svolto dall'imputato. Parimenti è stato ricostruito il contributo fattivo dell'imputato all'operazione di cessione di tre chilogrammi di droga, oggetto della contestazione sub capo 8), richiamandone l'intervento svolto prima della consegna della droga (cfr. pag. 5 sentenza impugnata). 2.Non sono censurabili neppure le argomentazioni in forza delle quali la Corte di merito ha negato la configurabilità, in relazione ai reati sub capo 5) - in cui non vi è stato sequestro di droga- e sub capo 7) del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato (S.U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) che, ai fini dell'operazione di qualificazione del fatto, non può essere attribuito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva di ciascuno di essi e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa. Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al di fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significatività, deve essere determinata in concreto, al confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti. Non si pone in contrasto con tale metodologia ricostruttiva la sentenza impugnata che muovendo dall'inequivoco dato quantitativo della droga caduta in sequestro in relazione al fatto reato sub capo 8), non contestato, e pari a tre chilogrammi di sostanza stupefacente tipo eroina con principio attivo pari a 395 grammi, ha evidenziato sia la rilevanza economica dell'operazione di cessione di cui al capo 7) sia le concrete modalità operative dell'organizzazione, complessa e articolata, riconducibile all'imputato, organizzazione che non si muove per un piccolo spaccio ma per consistenti forniture di sostanze stupefacenti consegnate a soggetti che, successivamente, si incaricano di smerciarle al minuto. Una descrizione, dunque, ancorata a precise modalità e connotati della condotta, che riverbera i suoi effetti anche ai fini della qualificazione del fatto di cui al reato sub capo 5) e che soddisfa appieno l'onere motivazionale imposto al giudice del merito ai fini della corretta sussunzione del fatto nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 piuttosto che in quella lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, cit.. 3.La Corte di appello, colmando la lacuna della sentenza di primo grado, ha motivato la scelta del trattamento punitivo e il diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali e del contributo dell'imputato alla commissione del reato occupandosene ad un livello criminale significativo, come capo e promotore del gruppo organizzato dedito alle operazioni di acquisto e cessione. Le censure del ricorrente sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che attaccano un profilo della regiudicanda rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione, non sono proponibili nel giudizio di legittimità. La Corte territoriale ha fatto buon governo delle regole rimesse all'apprezzamento del giudice del merito nell'esercizio del potere sanzionatorio effettuando una globale valutazione del fatto e della personalità dell'imputato, esprimendo sul punto una ragionata motivazione che non è inficiata sol perché il giudice non abbia preso in considerazione tutti i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., valorizzando, oltre alla gravità dei fatti anche aspetti soggettivi e la pericolosità dell'imputato. 4.All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14
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