CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 22899/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGiuseppe Savino-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1026/2024 depositata il14/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha impugnato la sentenza del Giudice diPace di Brindisi che ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] eSANTOBUONO MARIANNA di condanna al pagamento di € 500,00 a titoloNumero registro generale 19385/2024Numero sezionale 2935/2026Numero di raccolta generale 22899/2026Data pubblicazione 08/07/2026di rimborso di un buono fruttifero postale (BFP) serie AA3 emesso in data14 dicembre 2001, deducendo la prescrizione del diritto dellesottoscrittrici, scaduto dopo sette anni e prescritto in data 15 dicembre2018.2. Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza impugnata, ha dichiaratoprescritto il diritto delle sottoscrittrici al rimborso del buono postale, maha accolto la domanda risarcitoria per i danni loro causati per mancatorispetto degli obblighi informativi, domanda riproposta in appello. Inparticolare, il giudice di appello ha valorizzato l’omessa consegna delfoglio informativo analitico (FIA), non essendo a ciò sufficiente la merastampigliatura sul retro del buono della serie (AA3), così pregiudicando ildiritto delle appellate all’informazione sulla data di scadenza del buonostesso. Ha, inoltre, ritenuto insufficiente la pubblicazione «delleinformazioni afferenti al rapporto» sulla [OSCURATO:PERSONA]. Ha, poi,ritenuto che i BFP, in quanto prodotti di investimento, devono comportareadeguata informazione al risparmiatore, in assenza della quale vi èviolazione degli obblighi di protezione, con conseguente responsabilità peri danni subiti, quantificati nell’importo del buono che sarebbe statorimborsato ove ci fosse stata adeguata informazione.3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. affidato acinque motivi e ulteriormente illustrato da memoria. Le intimate non sisono costituite in giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, violazione e falsa applicazione del d.m. 19 dicembre 2000,nonché degli artt. 1339, 1175, 1176 cod. civ., nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto che l’emittente, non consegnando il foglioinformativo analitico (FIA) abbia violato gli obblighi informativi neiconfronti delle sottoscrittrici. Si osserva che il buono contiene tutte leindicazioni che consentono l’individuazione della data di scadenza deln. 19385/2024 R.G.Numero registro generale 19385/2024Numero sezionale 2935/2026Numero di raccolta generale 22899/2026Data pubblicazione 08/07/2026titolo, trattandosi di titolo a termine. Osserva come la data di scadenza ela prescrizione del diritto sono, comunque, indicate nell’art. 8 d.m. 19dicembre 2000, le cui statuizioni integrano il contenuto contrattuale exart. 1339 cod. civ.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del d.m. 19dicembre 2000 e all’art. 2220 cod. civ., osservando che la consegna delnonché censurando la statuizione del giudice di appello, secondo cuisarebbe stato obbligo dell’emittente apporre sul buono un tagliandoesplicativo delle condizioni contrattuali, laddove gli obblighi informativisono assolti per effetto dell’emissione dei relativi decreti ministeriali e, inparticolare, del d.m. 19 dicembre 2000, conosciuti e conoscibili dalleintimate secondo l’ordinaria diligenza.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto omessa laconsegna del foglio informativo (FIA), deducendo che le intimate nonhanno assolto all’onere di provare che non vi sia stata la consegna del FIA,nonché non potendosi gravare l’emittente di conservare ladocumentazione per oltre dieci anni.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1227cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che, stantel’impossibilità delle intimate di venire a conoscenza delle condizionicontrattuali e di impedire il perfezionamento della prescrizione, l’emittenterisponda dei danni subiti dalle medesime per prescrizione del diritto alrimborso. Si osserva che il debitore non può rispondere dei danni che ilcreditore avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza, nella speciecostituita dall’acquisizione delle informazioni relative alla scadenza deln. 19385/2024 R.G.Numero registro generale 19385/2024Numero sezionale 2935/2026Numero di raccolta generale 22899/2026Data pubblicazione 08/07/2026titolo dai decreti ministeriali pubblicati in [OSCURATO:PERSONA], nonché pressoaltre fonti informative (uffici postali, web).5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2935 e 2946 cod. civ., avendo la sentenza impugnata ritenutoresponsabile l’emittente di avere violato gli obblighi informativi,omettendo la consegna del FIA alle sottoscrittrici intimate, quale fattoimpeditivo ex art. 2935 cod. civ. della decorrenza della prescrizione deldiritto al rimborso, non costituendo tale circostanza impedimento tale dacomportare la mancata decorrenza della prescrizione del diritto alrimborso.6. I primi due motivi, i quali possono essere esaminaticongiuntamente, sono fondati. La giurisprudenza di questa Corte ritieneconsentite variazioni anche in peius del tasso di interesse dei BFP sullabase di decreti ministeriali (Cass., Sez. U., n. 3963/2019).7. E’ ius receptum che i BFP non sono titoli di credito, ma meri titoli dilegittimazione a termini dell’art. 2002 cod. civ., come dimostrato dallaprevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioniministeriali in tema di interessi, come tali privi dei requisiti di letteralità eastrattezza (Cass., n. 33631/2024). I singoli BFP hanno la sola funzione diidentificare l’avente diritto alla prestazione di rimborso, laddove lecondizioni contrattuali iniziali e le eventuali modifiche successive non sonocontenute nel titolo, ma derivano dai relativi (anche successivi) decretiministeriali, volti a modificare il contenuto del documento e a sostituirsi -per effetto del meccanismo di integrazione automatica di cui all'articolo1339 cod. civ. – alle originarie condizioni contrattuali (Cass., Sez. U., n.13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019, cit.; Cass., n. 24527/2021;Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 22619/2023; Cass.,n. 9202/2025).n. 19385/2024 R.G.Numero registro generale 19385/2024Numero sezionale 2935/2026Numero di raccolta generale 22899/2026Data pubblicazione 08/07/20268. Questa eterodeterminazione del contenuto contrattuale del titolo dilegittimazione (con particolare riferimento alla rideterminazione del tassodi interesse), è affidata a norme secondarie (decreti ministeriali), attuativedi norme di legge (norme primarie), la cui conoscenza «è affidata dallegislatore alla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]» (Cass., Sez. U., n.3963/2019, cit.). Da tali premesse discende che «la sottoscrizione econsegna del buono, ovvero la conclusione per iscritto del relativodocumento contrattuale in caso di buono dematerializzato, determina ilperfezionamento del contratto tra il risparmiatore e l’emittente e, dunque,la manifestazione del consenso delle parti in ordine a un determinatoprogramma negoziale, con conseguente operatività di eventuali obblighiinformativi – tra cui, quello di consegna del foglio informativo di cui all’art.3, d.m. 19 dicembre 2000 – solo sul piano dell’esecuzione del contratto»(Cass., n. 4659/2026; conf. Cass., n. 3686/2026). La consegna del foglioinformativo al sottoscrittore – come anche l’esposizione delle tabelle ofogli informativi presso gli uffici postali (art. 6 d.m. 19 dicembre 2000) - èstrumento che consente al sottoscrittore di verificare la correttezzadell’esecuzione del contratto al momento della riscossione (Cass., n.3963/2019, cit.). Al pari dell’esposizione delle tabelle, la consegna del FAIcostituisce mero strumento informativo, non preordinato «al riequilibrio diun’asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favoredell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole»,ponendosi «a valle della sottoscrizione del buono postale» (Cass., n.3686/2026, cit.; Cass. n. 5384/2026; Cass., n. 5578/2026), in cui ilconsenso è già predeterminato con la consegna del titolo e l’adesione alprogramma contrattuale (Cass., n. 5578/2026, cit.).9. Né l’omessa consegna del foglio analitico (come anche l’omessaesposizione delle tabelle) può incidere sulla decorrenza della prescrizione,quale fatto impeditivo della stessa, essendo le condizioni contrattuali e lerelative modifiche agevolmente conoscibili dal sottoscrittore, il quale puòn. 19385/2024 R.G.Numero registro generale 19385/2024Numero sezionale 2935/2026Numero di raccolta generale 22899/2026Data pubblicazione 08/07/2026conoscerle tramite le relative [OSCURATO:PERSONA], non essendo ammissibilequale causa impeditiva del decorso della prescrizione sull’azionecontrattuale l’ignoranza del proprio diritto (Cass., n. 5384/2026, cit.;Cass., n. 13343/2022; Cass. nn. 19193/2018; Cass., n. 22072/2018;Cass., n. 5578/2026, riguardante specificamente i BFP della serie «AA3»).10. Ne consegue che non ha alcuna rilevanza sul consenso delsottoscrittore, come sul contenuto del contratto, la mancata consegna delfoglio informativo, in conformità al principio espressa da questa Corte,secondo cui «la mancata consegna del [OSCURATO:PERSONA] di cuiall’art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 all’acquirente dei buoni, daparte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (…) non determina l’insorgere di un dirittorisarcitorio, che abbia per contenuto l’oggetto del diritto non esercitatotempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che laprescrizione predetta e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito alrimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenzadella loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dallamancata consegna del Foglio suddetto» (Cass., n. 3686/2026, cit.).11. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione deisuddetti principi. E’ assorbito, pertanto, l’esame del terzo e del quartomotivo. Il quinto motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratiodecidendi della sentenza impugnata, incentrata non sull’azionecontrattuale di rimborso, bensì sulla diversa domanda risarcitoria per idanni loro causati per mancato rispetto degli obblighi informativi.12. Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto ex art. 384 cod. proc. civ., la causa può esseredecisa nel merito, rigettandosi l’originaria domanda. Le spese di entrambi igradi merito possono essere interamente compensate tra le parti, «tenutoconto dell’eterogeneità delle plurime soluzioni ermeneutiche finora offertesulla questione giuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito edell’assenza, in proposito, di specifici precedenti di legittimità» (Cass. n.n. 19385/2024 R.G.Numero registro generale 19385/2024Numero sezionale 2935/2026Numero di raccolta generale 22899/2026Data pubblicazione 08/07/20263696/2026). Per analoga ragione, le spese del giudizio di legittimità sonoirripetibili nei confronti degli intimati. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e, decidendo la causa nel merito, rigettal’originaria domanda; dichiara compensate tra le parti le spese dell’interogiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/07/2026.Il PresidenteEnrico Scodittin. 19385/2024 R.G.