CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38723/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso sono destituite di fondamento in quanto prive di rilievo in relazione alla fattispecie che occupa: invero, a prescindere dalla considerazione che la prova della somministrazione dell'avviso è stata raggiunta attraverso la testimonianza del verbalizzante, secondo consolidato orientamento di questa Corte, puntualmente richiamato nella sentenza di primo grado, l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento (cfr. Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Rv. 281745; precedenti conformi N. 34470 del 2016 Rv. 267877 - 01, N. 4896 del 2020 Rv. 278579 - 01, N. 34355 del 2020 Rv. 279920 - 01, N. 29939 del 2020 Rv. 280028 - 01, N. 43845 del 2014 Rv. 260603 - 01, N. 16816 del 2021 Rv. 281072 - 01). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la richiesta di acquisizione del verbale di accertamento nel quale non risultava essersi dato atto della somministrazione dell'avviso non riveste carattere di decisività, per come risulta evidente sulla base dell'orientamento richiamato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle