CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 29835/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8/1996avverso la sentenza del 17/10/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata dalla difesa;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza del 17 ottobre 2025, la Corte di appello di Bari inriforma della sentenza del Gip del Tribunale di Bari del 10.2.2025, pronunciandonei confronti degli odierni ricorrente, escludeva la recidiva, riconosceva lecircostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate erideterminava la pena inflitta a ciascuno degli imputati, riducendola;rilevato che avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione entrambi iricorrenti:[OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di ricorso: con il primo lamenta che laCorte territoriale, per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanzebase di motivazione illogica, che non si confronta con gli specifici motivi dedottiin sede di gravame (risarcimento del danno, comportamento processuale); con ilsecondo, lamenta la mancanza totale di motivazione sulle ragioni dellaquantificazione dell’aumento per la continuazione che è stato determinato inmisura superiore al minimo e che non consente di verificare la proporzione tra lepene inflitte per i reati oggetto della sentenza;[OSCURATO:PERSONA], a sua volta, formula due motivi di ricorso perfettamentesovrapponibili a quelli formulati dal concorrente nel reato;rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria;ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti sia inammissibile:la Corte territoriale ha motivato adeguatamente sulle ragioni per le quali haritenuto di non dover applicare la riduzione per le circostanze attenuantigeneriche nella loro massima estensione. Infatti, pur avendo valorizzato ilcomportamento processuale dei ricorrenti al fine di effettuare il giudizio dibilanciamento in termini di prevalenza, ha ritenuto, con motivazione logica e noncontraddittoria e, quindi, non sindacabile in questa sede, che la gravità dellacondotta non consentisse di applicare la massima riduzione. La gravità dellacondotta non ha costituito oggetto di censura in sede di impugnazione e nonnecessitava, quindi, di specifica motivazione;ritenuto che il giudizio espresso sia coerente con l'insegnamento della Corte dicassazione che esclude il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso incui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, «pur ritenendo le circostanzeriduzione di pena nella massima misura possibile in ragione della sussistenzadelle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione dellagravità della condotta» (Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 265332;Sez. 3, n. 13210 del 11/03/2010, Puzzo, Rv. 246820);quanto al secondo motivo, ugualmente comune ai ricorrenti, si osserva che ladeterminazione degli aumenti di pena per i reati satellite è stata operata inmisura modesta (sei mesi per ciascun reato in continuazione), riducendocomplessivamente la pena inflitta in modo sensibile rispetto a quella applicata inprimo grado e che, con la sentenza delle SU n. 47127del 24/06/2021,Rv. 282269 – 01, si è affermato che il grado di impegno motivazionale richiestoin ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deveessere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto diproporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultinorispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operatosurrettiziamente un cumulo materiale di pene), ipotesi, queste ultime, nonspecificatamente prospettate, essendosi la difesa limitata a censuraregenericamente la mancanza di motivazione deducendo un aumento "eccessivo"per la continuazione interna;ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso,con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processualie, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]